Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20865 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11122-2010 proposto da:

COMUNE DI MIGGIANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato QUINTO PIETRO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.P., E.C., EP.CR.,

Z.G. in qualità di eredi di E.F.,

nonchè E.E. anche in proprio, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA LENOCI, rappresentate e difese dall’avvocato

VANTAGGIATO ANGELO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 632/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

20.7.09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Emilio Paolo Sandulli (per delega

avv. Pietro Quinto) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1^. – E’ stata depositata in cancelleria il 17 gennaio 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 6 ottobre 2009; la quale ha determinato l’indennità dovuta ad B.A. dal comune di Messina per l’occupazione temporanea di due appezzamenti di terreno di sua proprietà,il primo esteso mq.

1940 (in catasto al f. 100, part. 100, 101 e 102),il secondo esteso mq. 10126, ubicati in zona destinata ad edilizia economica e popolare, nella misura rispettivamente di Euro 17.696,70 e di Euro 158.384,63: ottenuta applicando il tasso degli interessi legali pari al 5% dell’indennità virtuale di espropriazione per ciascuna delle 6 annualità durante le quali l’occupazione si era protratta. Vi ha aggiunto gli interessi legali compensativi al tasso legale con decorrenza da ciascuna scadenza annuale fino al soddisfo.

2. Il B. ha proposto ricorso per tre motivi,con il primo dei quali deduce un errore nel calcolo dell’indennità dovuta perchè determinata muovendo dalla superficie di una soltanto delle porzioni occupate estesa mq. 1260, e non dall’intera area cui la stessa sentenza avvalendosi degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. aveva attribuito un’estensione di mq. 1940. Lamenta altresì che gli interessi legali annui siano stati determinati cumulativamente e non annualmente secondo la regola enunciata dalla stessa decisione.

Mentre con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 1224 cod. civ. si duole che non gli sia stato attribuito il danno da svalutazione monetaria da presumersi esistente secondo la giurisprudenza di legittimità in tutti i casi in cui durante la mora,il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a 12 mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

3. Se sono condivise le considerazioni che seguono può accogliersi per manifesta fondatezza soltanto la prima censura del primo motivo.

La stessa Corte di appello ha infatti riferito che la prima occupazione aveva riguardato tre appezzamenti riportati in catasto alle part. 100, 101 e 102 per una estensione complessiva di mq, 1940 e che l’intera area durante i 6 anni per i quali era stata autorizzata l’occupazione temporanea (9 agosto 1979-9 agosto 1985) aveva un valore venale di L. 90.567 mq; per cui siccome questi dati sono rimasti incontestati e sono stati recepiti dalla sentenza che ha altresì ricordato che l’indennità virtuale di espropriazione in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dei criteri riduttivi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis deve determinarsi in misura corrispondente al valore venale dell’immobile, quello del fondo in oggetto risultava pari a L. 175.699.980,e quindi ad Euro 90.741,46 (invece che ad Euro 58.935,17). Con la conseguenza che siccome l’indennità di occupazione è stata calcolata dalla Corte territoriale con il criterio degli interessi legali annui pari al 5% sul valore suddetto-indennità di espropriazione corrispondente ad Euro 4.537,07 per ciascun anno di detenzione del terreno, e neppure siffatto parametro è stato contestato dalle parti, l’ammontare complessivo di detta indennità limitatamente alla intera superficie di mq. 1940 per i 6 anni considerati, diveniva pari ad Euro 27.222,42, da aggiungere all’incontestato importo di Euro 158.384,63 (relativo al secondo appezzamento): in tal modo ottenendosi quello complessivo di Euro 185.607.

Il ricorso,ammissibile perchè avente per oggetto le violazioni delle disposizioni di legge indicate,in cui è incorsa la sentenza impugnata nella ricognizione legale e nella determinazione del valore dell’immobile, può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed essere accolto per manifesta fondatezza Non è anzitutto esatto che la destinazione “a viabilità” della zona ove è ubicato il terreno E. si traduca in un vincolo preordinato all’esproprio,come tale soggetto al limite temporale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2 perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte “ove i vincoli di inedificabilità mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni,nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica, si traducono in uno strumento di conformazione della proprietà dei beni medesimi” non soggetto alla menzionata decadenza (Cass. 17 995/200 9; 19 924/2007;

20252/2006; 2 612/2 006; 3116/2005).

4. D’altra parte la giurisprudenza di legittimità è fermissima nel ritenere che “L’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio nel sistema del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone edificatorie (L. n. 1150 del 1942, art. 13), di regola rimesse allo strumento di attuazione, e come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, incidente su specifici beni (Cass. 20131/2009; 19924/2007; 11848/2006).

5. Ed infine pur se il fondo rientrasse nell’ambito di una ed. zona bianca di cui alla L. 10 del 1977, art. 4 non per questo ne potrebbe essere affermata la natura edificatoria traendola quale conseguenza automatica del criterio di ricognizione fondato sulla ed.

edificabilità di fatto,avendo la Corte di Cassazione ripetutamente avvertito che il relativo meccanismo non costituisce un espediente rivolto ad aggirare i limiti posti dal criterio dell’edificabilità legale in base alla presenza dei tradizionali indici di urbanizzazione utilizzati negli anni 60 (rete viaria, elettrica, fognaria ecc.) e presenti su qualsiasi terreno, occorrendo, invece, accertare l’esistenza di un duplice ulteriore requisito e cioè che “deve trattarsi di area dotata di opere di urbanizzazione funzionalmente collegate a quelle comunali; deve anche trattarsi di area avente obiettiva ed intrinseca funzione di “completamento” rispetto ad area contigua destinata all’edificazione” La quale non si risolve “nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma si estende ad accertare l’armonico inserimento di essa in un ambito territoriale più esteso, rispetto al quale l’opera progettata si presenta come naturale completamento di una zona adibita all’edificazione; e la verifica deve ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico ed edilizio che l’opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass. 3222/2009; 29788/2008, 28 820/2008; 2724 2/2008).

6. La destinazione e quindi successivamente il valore del terreno E. dovevano pertanto essere accertati dalla Corte di appello esclusivamente in base ai criteri suddetti.

2^. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3^. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e la memoria, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4^. – Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce che si atterrà ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla stessa Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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