Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20865 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20865

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16863-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD, SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.M., UTG;

– intimati –

avverso la sentenza n. 497/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto da O.M. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avanzata dall’ O. contro una cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., compensando le spese di lite, ha accolto il gravame e -confermato l’annullamento della cartella- ha condannato gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; il ricorso è proposto da Equitalia Sud S.p.A. con tre motivi; gli intimati non si difendono.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

col primo motivo si denuncia errata valutazione delle risultanze processuali “in quanto la sentenza sembra assumere un fatto -la intervenuta contestazione della notifica della cartella di pagamento con conseguente declaratoria di decadenza- in realtà mai avvenuto”;

col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice si sarebbe pronunciato su un motivo di opposizione (vale a dire quello di cui al primo motivo di ricorso), che l’opponente non avrebbe mai proposto; col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, artt. 92 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il primo giudice aveva compensato le spese, in quanto – a detta della ricorrente avrebbe accolto l’opposizione solo in parte, quindi vi sarebbe stata una soccombenza reciproca ben motivata dal giudice di pace, ed erroneamente disattesa dal Tribunale;

aggiunge la ricorrente che, comunque, nè in primo nè in secondo grado sarebbe stata riscontrata responsabilità alcuna ascrivibile ad Equitalia Sud S.p.A., essendo stata la cartella esattoriale annullata per la mancanza di prova della notificazione del verbale di accertamento presupposto, imputabile esclusivamente all’ente impositore;

il ricorso pone una questione analoga a quella già decisa con la sentenza di questa Corte n. 14125/16 e con la recente ordinanza n. 3101/17;

nel fare integrale rinvio alla motivazione di quest’ultima, si ribadisce qui il principio di diritto ivi affermato nei seguenti termini: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”;

le ragioni poste a fondamento di questo principio, quali risultano dalla motivazione dell’ordinanza n. 3101/2017, inducono altresì a correggere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza qui impugnata, nel senso di escludere che sussista una responsabilità dell’agente della riscossione per omesso controllo e/o verifica del titolo esecutivo o del ruolo esattoriale, ma che, ciononostante, debba rispondere delle spese del processo che la parte debitrice sia stata costretta ad intentare per sottrarsi all’azione esecutiva ingiusta;

le ragioni di questa conclusione, esposte nell’ordinanza da ultimo citata, rendono infondato il terzo motivo ed inammissibili i primi due perchè riferiti a questioni irrilevanti ai fini della decisione;

il ricorso va perciò rigettato;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, poichè gli intimati non si sono difesi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il giorno 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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