Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20864 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17332/2017 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della

Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato Passarini Fabrizio

Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Regni Roberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.

71, presso lo studio dell’avvocato Feliciani Walter, rappresentata e

difesa dall’avvocato Leonardi Riccardo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D. ha chiesto alla Corte d’appello di Ancona di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto con S.S. l'(OMISSIS), per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna.

La S. ha eccepito la convivenza ultratriennale tra i coniugi che precludeva alla sentenza canonica di essere delibata.

La Corte, con sentenza del 30 gennaio 2017, ha rigettato la domanda, rilevando che al riconoscimento degli effetti della sentenza canonica di nullità del matrimonio era di ostacolo, per contrasto con l’ordine pubblico, la prolungata convivenza tra i coniugi, protrattasi in modo stabile ed esteriormente riconoscibile per oltre sei anni, durante i quali era nato un figlio.

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione; la S. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, formula due censure: di avere erroneamente ravvisato una convivenza triennale inesistente, avendo i coniugi solo coabitato per un breve periodo, e di non avere considerato che la domanda di delibazione era stata implicitamente proposta dai coniugi congiuntamente.

Il motivo è inammissibile in relazione alla prima censura e infondato in relazione alla seconda.

La prima si appunta sulla valutazione inerente alla esistenza, durata e connotazione in concreto della convivenza tra i coniugi, quale elemento ostativo alla riconoscibilità della sentenza canonica per contrasto con l’ordine pubblico. Tale valutazione integra, tuttavia, una quaestio facti riservata ai giudici di merito e incensurabile in questa sede, quando – come nella specie – risulti immune da vizi denunciabili con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuova formulazione).

Con la seconda censura il ricorrente sostiene l’inapplicabilità del principio secondo cui la convivenza “come coniugi”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico” preclusiva del riconoscimento della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario nella Repubblica italiana (Cass. SU n. 16379 del 2014) e ciò in ragione del fatto che, nella specie, la domanda di riconoscimento sarebbe stata proposta dalle parti congiuntamente. Questa censura richiama (implicitamente) il citato arresto delle Sezioni Unite, le quali – dopo avere rilevato che la convivenza triennale è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge per la prima volta nel giudizio di legittimità (essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima) – hanno evidenziato che “nella (…) ipotesi di domanda di delibazione, per così dire, “congiunta”, non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilità, sotto tale profilo, della sentenza canonica di nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis una situazione di “convivenza coniugale”, con i più volte sottolineati caratteri, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione: ciò, in ragione sia della affermata rilevabilità della “convivenza coniugale” soltanto a seguito di tempestiva eccezione di parte, sia della prevalenza da dare alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti”. Diversa soluzione vale, invece, per l’ipotesi in cui “la domanda di delibazione sia proposta da uno soltanto dei coniugi”, nel qual caso “l’altro (coniuge) – che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d’ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale” con le evidenziate caratteristiche (…) ha l’onere, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., commi 1 e 2 (di proporre la relativa eccezione)”.

Tanto premesso, la censura relativa alla proposizione congiunta della domanda delibatoria è però infondata, essendo la domanda introduttiva del giudizio dinanzi alla Corte d’appello stata proposta unicamente dal C.. Quest’ultimo replica che la S., avendo introdotto il giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale, avrebbe in tal modo inteso aderire alla (e dunque implicitamente proporre la) azione del C. di riconoscimento della sentenza canonica, ma è una tesi non condivisibile.

L’esistenza di un apposito procedimento, predisposto (a norma dell’Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121) per valutare la compatibilità della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario con i principi fondamentali dell’ordinamento civile, ai fini della eventuale produzione di effetti di quella sentenza nella Repubblica italiana, dimostra la diversità di piani sui quali si collocano i due giudizi (quello di nullità del matrimonio canonico e quello dinanzi alla corte di appello) e, di conseguenza, l’impossibilità di desumere dal solo fatto di avere introdotto il giudizio di nullità del matrimonio concordatario la volontà di ottenere anche la produzione di effetti nell’ordinamento civile della sentenza canonica.

L’infondatezza della tesi è dimostrata, sul piano fattuale, dalla condotta processuale della S., la quale, pur avendo – come detto – introdotto il giudizio di nullità dinanzi ai giudici della Sacra Rota, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello ha eccepito “la convivenza tra i coniugi protratta in modo stabile ed esteriormente riconoscibile per oltre sei anni” (v. sentenza impugnata a pag. 3), al fine di opporsi al riconoscimento della sentenza canonica e di limitarne gli effetti nel foro interiore rilevante per il solo ordinamento canonico.

Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2), degli artt. 1 e 29 Cost., per avere ravvisato la convivenza ultratriennale tra i coniugi quale causa ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica per contrasto con l’ordine pubblico, è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità (SU 16379 e 16380 del 2014; Sez. 1, 18695 del 2015, 24729 del 2018) e il motivo non offrendo elementi per mutare orientamento.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione della presente ordinanza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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