Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20864 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20864 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

sul ricorso iscritto

al

n. 15812 del R.G. anno 2010

proposto
Peralta de La Cruz Wandeley

da:

domiciliata in ROMA, via Riccardo

Grazioli Lante 76 presso l’avv. Antonio Moriconi che la rappresenta e
ricorrente –

difende per procura in calce
contro
Prefetto -Questore di Roma – Ministro dell’Interno

intimati-

avverso il decreto 22.06.2010 del Giudice di Pace di Roma ; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 2.7.2013 dal Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la cittadina del Santo Domingo Peralta De La Cruz Wandeley, in
Italia da svariati anni e madre di bimba nata nel 2005, venne a scontare
pena detentiva e quindi venne espulsa con decreto 21.5.2010 del Prefetto di Roma; ella si oppose a detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Roma che, con decreto 22.6.2010, respinse il ricorso, sull’assunto
che non aveva rilievo lo stato di madre di una bimba di cinque anni né ai
fini dell’art. 19 del T.U. né nella prospettiva di un “abbandono” (la piccola essendo affidata ai nonni), che la procedura di ricongiungimento sa-

Cdc 02.07.2013

Data pubblicazione: 11/09/2013

rebbe stata comunque attivabile, che la questione della chiesta protezione internazionale era stata già sottoposta alla Commissione competente
e la questione della protezione della minore poteva essere conosciuta dal
T.M. competente, che la motivazione del decreto espulsivo era irrilevanCPrItiD

comunque

soggiorno della straniera affatto irregpiare, CHE

per la cassazione di tale decreto l’interessata ha proposto ricorso il
7.7.2010 non resistito dalle intimate AmministrazioniCHE appare evidente la fondatezza del ricorso, CHE il primo motivo, attinente alla er-

all’art. 13 c. 2 lett. A del T.U. (ingresso clandestino, come nel motivo
asserito) e quella non contestata ma apparentemente provata di soggiorno irregolare (art. 13 c. 2 lett. B), è fondata non potendo predicarsi
l’entrata clandestina dello straniero che viceversa affermi di essere entrato con regolare documentazioni di ingresso solo affermando che comunque il suo attuale soggiorno sarebbe irregolare; CHE però la mancata costituzione del Prefetto evidenzia la nullità della notifica del ricorso,
effettuata presso l’Avvocatura Generale e non presso la sede (in una ipotesi nella quale l’Avvocatura erariale non aveva difeso l’espulsa innanzi
al GdP);CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio e previa rinnovo della notifica del
ricorso, accolto,
OSSERVA
Il Collegio con ordinanza 21748/2012, accogliendo la trascritta proposta
del relatore, ha assegnato termine di gg. 60 per il detto rinnovo; comunicata ritualmente l’ordinanza il 10.12.2012, come attestato dalla cancelleria con nota 4.5.2013 nessun incombente notificatorio è stato dalla
difesa della ricorrente espletato
Il Collegio preso atto, deve dichiarare la inammissibilità del ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il r orso
Così disposto nella c.d.c. del 2.07.2013.

ronea valutazione di equivalenza tra la contestata ipotesi espulsiva di cui

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