Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20864 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15732-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CELEBRANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER GIORGIO AVVISATI;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ORSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2015 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 18 marzo 2015 e notificata il 13 aprile 2015, ha accolto parzialmente l’appello proposto da P.E. avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 17 del 2014 e nei confronti di M.V..

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda della sig.ra P. – di accertamento della intollerabilità delle immissioni di fumo provenienti dall’impianto di riscaldamento dell’appartamento del vicino sig. M. e della violazione della distanza legale del terminale di scarico dei fumi – sul rilievo che dalla CTU era risultato che le immissioni non superavano la normale tollerabilità.

2. Il Tribunale ha accolto la domanda limitatamente alla questione del posizionamento del terminale di scarico dei fumi, che risultava collocato a distanza inferiore a quella minima prevista dalla normativa tecnica (UNI 7129).

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.V. sulla base di due motivi, ai quali resiste P.E. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 99,112 e 346 c.p.c. e nullità della sentenza, e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere deciso sulla domanda di violazione della distanza minima del terminale di scarico dei fumi, che non era stata riproposta in appello.

2.1. La doglianza è infondata.

Dall’esame diretto dell’atto di appello, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato (ex plurimis, Cass. 02/02/2017, n. 2772), risulta che l’appellante P. aveva censurato la decisione di primo grado con riferimento alla questione del posizionamento del terminale di scarico dei fumi, anche richiamando l’esito degli accertamenti svolti dal CTU (pag. 4 atto di appello). Si è realizzata, pertanto, la devoluzione al giudice d’appello dell’intera pretesa della P., e ciò esclude il vizio processuale denunciato.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e si contesta l’omessa pronuncia del Tribunale sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., e di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348-bis c.p.c.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. 14/03/2018, n. 6174; Cass. 12/01/2016, n. 321).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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