Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20863 del 02/08/2019
Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26019-2015 proposto da:
C.F., CA.FR., P.M.A.,
C.E.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DI SAN VALENTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato
C.F., che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CA.FR.;
– ricorrenti –
contro
CI.CI.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIA CARRETTA;
– controricorrente –
e contro
T.M., R.A.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1464/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per art. 390 c.p.c., per
l’estinzione del procedimento di cassazione per intervenuta
rinuncia.
Fatto
PREMESSO
che C.F., P.M.A. in C., C.E.F. con ricorso del 3 novembre 2015 iscritto al RG. n. 26019 del 2015 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 1464 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello avverso la sentenza n. 84 del 2009, con la quale il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda di divisione della comunione esistente sul terreno ubicato in (OMISSIS) assegnato in comproprietà tra i sigg. C., la sig.ra Ci.Ci.Sa. e i sigg. T.. La Corte di Appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale ritenendo, così come aveva fatto il Tribunale, che il bene di che trattasi era indivisibile ex art. 1112 dato che l’eventuale divisione della particella ne avrebbe determinato una notevole diminuzione del valore per la necessaria costituzione delle servitù a sua carico ed avrebbe inciso in modo negativo sulla specifica funzione del bene stesso, rendendo scomodo ed inefficiente l’accesso ai fondi contigui.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze è stata chiesto per cinque motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 c.c., comma 1 con riferimento alla parte in cui la Corte di Appello di Firenze, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l’estensione del Terreno oggetto dei due atti di cessione del 21 gennaio 2002 e del 12 marzo 2002, ha attribuito rilevanza alle risultanze dei dati catastali invece che all’esplicita ed univoca formulazione letterale di detti contratti: 2) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 c.c., comma 1 con riferimento alla parte in cui la Corte di Appello di Firenze, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l’estensione del Terreno oggetto dei due atti di cessione del 21 gennaio 2002 e del 12 marzo 2002, anzichè analizzare il comportamento delle parti, ha fatto esclusivo riferimento all’asserita volontà della Regione Toscana; 3) Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e degli artt. 88 c.p.c., 345 c.p.c., 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla parte in cui la Corte di Appello di Firenze, nonostante l’espressa opposizione dei sigg. C., ha ammesso la produzione documentale (lettera del 16 novembre 2010) della sig.ra Ci.; 4) Omesso esame art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla parte in cui la Corte di Appello di Firenze ha messo di esaminare /considerare che il giudizio di indivisibilità del Terreno si fonda su una CTU che non tiene conto del successivo acquisto da parte della signora P.M.A. in C. della quota di proprietà del Terreno dei sigg. T.; 5) Nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’omessa pronuncia sulle domande formulate in via subordinata dai sigg. C..
Diritto
CONSIDERATO
che l’avv. C.F. in data 20 febbraio 2019 ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione unitamente ad atto di accettazione da parte della sig.ra Ci.Ci.Sa..
La rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 cit. codice.
In definitiva, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, le spese del giudizio di cassazione, come richiesto dalle parti costituite, vanno compensate. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019