Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2821/2017 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pomponio Leto

n. 2, presso lo studio dell’avvocato Stronati Claudio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.L., assistita dall’amministratore di sostegno

O.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Meyer Von Schauensee

Sigismondo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato La

Piscopia Beniamino, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4617/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 luglio 2016, rigettava il gravame di D.E. avverso la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di O.L. al momento della celebrazione del matrimonio, aveva dichiarato la nullità del matrimonio da lei contratto con il D. il (OMISSIS) a (OMISSIS), ai sensi dell’art. 120 c.c., per incapacità di intendere e volere della O., la quale era rimasta vittima della condotta del convenuto tesa a carpirne la volontà, tradendo la sua buona fede e approfittando della sua incapacità di autodeterminarsi, mediante l’insistente richiesta, cui ella aveva infine ceduto, di apporre la sua firma su due registri presenti su un banchetto all’ingresso di una chiesa dove il D. l’aveva condotta, facendole credere che si trattasse di libri dove firmavano i visitatori.

Avverso questa sentenza il D. propone ricorso per cassazione e memoria, resistito dalla O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia ultrapetizione per avere dichiarato la nullità del matrimonio, in accoglimento di una domanda che si assume formulata tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, avendo la parte attrice proposto originariamente una domanda di annullamento del matrimonio con D.E..

Il motivo è inammissibile. E’ sufficiente rilevare che la O. ha “impugnato” il matrimonio per incapacità di intendere e volere al momento della celebrazione, che è quanto richiesto dall’art. 120 c.c., essendo inequivoca la sua richiesta di invalidare il matrimonio per quella causa e non avendo rilievo la formula (di nullità o annullamento) utilizzata nell’atto introduttivo del giudizio. Del resto, nell’ipotesi (contestata dalla resistente) che quella proposta originariamente fosse una domanda di annullamento, l’interpretazione della stessa da parte del giudice di merito, in termini di nullità, non sarebbe censurabile in questa sede.

Il secondo motivo denuncia, a dimostrazione della validità del matrimonio, omesso esame di fatti decisivi dimostrativi della capacità di giudizio della O. al momento del matrimonio: il rilascio della procura per le pubblicazioni di matrimonio da parte della stessa a una zia del D. (che pare fosse l’Ufficiale di stato civile) tramite un cugino di lei; l’assenza di pregiudizi da lei subiti in conseguenza del matrimonio e di profitti da lui ottenuti dalla frequentazione pubblica con la O. nel periodo precedente al matrimonio; l’assoluzione in sede penale del D. dal reato di falso in atto pubblico e i danni a livello affettivo da lui subiti in conseguenza del procedimento penale promosso nei suoi confronti, per avere visti frustrati i suoi buoni propositi.

Il motivo è inammissibile.

I giudici di merito hanno accertato, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’incapacità di intendere e di volere della O. al momento della celebrazione del matrimonio, cui il ricorrente contrappone una valutazione dei fatti in senso opposto, nel tentativo improprio di indurre questa Corte a operare una nuova valutazione di circostanze e questioni già esaminate nella fase di merito, non più riesaminabili in questa sede (nel senso che il giudizio sulla capacità di intendere e di volere costituisce, in generale, apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, cfr., in materia contrattuale, Cass. n. 112 del 1982, n. 3137 del 1980).

Premesso che il matrimonio può essere invalidato per la mera sussistenza dell’incapacità di intendere e volere del coniuge al momento della celebrazione (art. 120 c.c.), intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di fare comprendere il significato e le conseguenze giuridiche dell’impegno matrimoniale assunto e che, nella specie secondo l’incensurabile apprezzamento dei giudici di merito – è mancata persino la consapevolezza della materialità della stipulazione dell’atto matrimoniale, non sono rilevanti le questioni dell’asserita assenza del pregiudizio per la O. o del vantaggio per il D. in conseguenza dell’assunzione del vincolo matrimoniale, né è rilevante il dolo o la malafede dell’altro coniuge (diversamente da quanto previsto dall’art. 428 c.c., comma 2, in materia contrattuale), essendo il matrimonio dell’incapace nullo, in nome della tutela dell’integrità del consenso matrimoniale che l’ordinamento vuole che si formi in piena libertà e consapevolezza. Peraltro, il pregiudizio (quantomeno) sul piano dell’equilibrio emotivo e della serenità di vita può essere conseguenza diretta del vincolo matrimoniale di cui rimane vittima colui il cui consenso è viziato per la mancanza di capacità di intendere e, dunque, di autodeterminazione nella importante decisione di contrarre il matrimonio.

Nella doglianza riguardante la condanna alle spese nei gradi di merito non è percepibile la formulazione di un motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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