Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20862 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 9787-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

3194

CALTABIANO

GIORGIA

C.F.

CLTGRG79M55H501C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso
lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO,

che la

Data pubblicazione: 15/10/2015

,
I

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

..,

avverso la sentenza n. 3516/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/04/2009 R.G. N. 1126/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRIA;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale
LUIGI FIORILLO;
udito l’Avvocato ROBERTO RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 09/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA

Udienza del 9 luglio 2015 — Aula B
n. 30 del ruolo—RG n. 9787/10
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.—La sentenza della Corte d’appello di Roma attualmente impugnata accoglie, per quanto di
ragione, l’appello proposto da Giorgia Caltabiano avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa
all’udienza del 22 febbraio 2005 — di rigetto della domanda della Caltabiano volta ad ottenere la
dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato con
POSTE ITALIANE s.p.a., in base alla causale delle “esigenze eccezionali”, di cui all’art. 8 del
CCNL del 26 novembre 1994 (come integrato dall’Accordo 25 settembre 1997), per il periodo 9
ottobre 2000-31 gennaio 2001 — e, per l’effetto, dichiara che, a decorrere dal 9 ottobre 2000, tra le
parti intercorre un rapporto a tempo indeterminato, con le consequenziali pronunce.
2.—Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre
motivi; Giorgia Caltabiano resiste, con controricorso e deposita anche memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere innanzitutto precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le
prescrizioni di cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ.
I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in tre motivi, che possono essere così sintetizzati:
1.1.- violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 nonché della L. n. 56
del 1987, art. 23, sull’assunto secondo cui 1 potere dei contraenti collettivi di individuare nuove
ipotesi di assunzione a termine, non sarebbe condizionato da limiti temporali, atteso che la L. n. 56
del 1987, art. 23 non prevede alcun termine al riguardo (primo motivo);
1.2.- violazione dell’art. 23 dellal. 28.2.87, n. 56, dell’art. 8 del CCNL 26.11.94, nonché degli
accordi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.01, in connessione con gli artt. 1362 e ss.
cod. civ., contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, in
particolare evidenziandosi: a) la contraddittorietà dell’affermazione che l’accordo 25.9.97, pur
derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale
di efficacia (secondo motivo); b) la carenza della motivazione in quanto la sentenza impugnata
avrebbe esposto in maniera inidonea le ragioni del rapporto esistente tra il contratto collettivo e gli
accordi attuativi successivi, in relazione al ritenuto limite temporale (terzo motivo).
II — Esame delle censure

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3.- Con riguardo alle questioni che costituiscono oggetto dei tre motivi — da esaminare
insieme, data la sostanziale identità della problematica affrontata, sia pure da diversi punti di vista
— va ricordato che la giurisprudenza ritiene che l’art. 23 della 1. 28.2.87 n. 56, nel demandare alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare — oltre le fattispecie tassativamente previste
dall’art. 1 della 1. 18.4.62 n. 230 nonché dall’art. 8- bis del d.l. 29.1.83 n. 17, conv. dalla 1. 15.3.83
n. 79 — nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una
vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati
all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge
(v. SU 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di
contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene
corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti
lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di
riconoscere la sussistenza — dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al
30.4.98 — della situazione di fatto integrante delle “esigenze eccezionali” menzionate dal detto
accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque
procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto
tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine
stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.
In altri termini, poiché le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di
termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite
temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e
successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato
l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis,
Cass. 23.8.06 n. 18378).

A

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti
come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato
dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era
già perfezionato. Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli
accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la
copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è
comunque conforme alla regula juris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi,
dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento
dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la
disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a
termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass.
12.3.04 n. 5141).

2

2.- Il ricorso non è da accogliere in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle
questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale
del 30.4.98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito
dall’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la
deroga alla legge n. 230 del 1962.
4.- Essendo nella specie il contratto de quo stipulato successivamente al 30 aprile 1998 ed
essendo, quindi, la causale apposta ancorata a fattispecie non più legittimata dalla normazione
collettiva, i tre motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati.

Conclusioni

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione
in favore dell’avv. Roberto Rizzo, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 9 luglio 2015.

III

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