Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20862 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giuseppe Mazzola, elettivamente domiciliato in Roma,
via Cipro 63, presso Ferri-Paciotti, rappresentato e
difeso dall’avv. Mariano Ferri, per procura speciale in
calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni e le notifiche a mezzo fax n.
0971/52830, mail marianoferri@libero.it

o

pec

ferri.mariano@cert.ordineavvocatipotenza.it ;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

31892013

Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato

Data pubblicazione: 11/09/2013

presso i suoi uffici in Roma, v. dei Portoghesi 12 (fax
06/96514000 pec: ads.rm@mailcert.avvocaturastato.it );
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
emesso il 4 marzo 2011 e depositato il 12 marzo 2011,

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso in riassunzione del 20 settembre
2010, Giuseppe Mazzola ha chiesto alla Corte di
appello di Catanzaro la condanna del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al risarcimento del
danno ex legge n.89/2001 subito per la durata
eccessiva e non ragionevole del giudizio
amministrativo iniziato davanti al T.A.R.
Basilicata il 12 settembre 2000 e non ancora
deciso al momento della proposizione del ricorso
per equa riparazione.
2. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 900 euro
l’indennità

in considerazione del valore

estremamente modesto dell’oggetto del contendere

2

R.G. n. 1145/2010;

nel giudizio presupposto (credito di 200 euro per
indennità di lavoro festivo relativo a 19
giornate).
3. Ricorre

per

cassazione

Giuseppe

Mazzola

affidandosi a due motivi di ricorso con i quali
deduce: a) la violazione degli artt. 2 della

per la salvaguardia dai diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali lamentando lo scostamento
irragionevole

dai

parametri

normalmente

utilizzati per la liquidazione dell’equa
riparazione; b) la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e 1-4-5-6 del D.M. 127/2004 censurando la
la liquidazione solo parziale dei diritti e
quella inferiore ai minimi degli onorari nonché
la mancanza di motivazione quanto alla
compensazione per metà delle spese del giudizio
di merito.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
1. Il primo motivo è fondato. Se è vero che, in tema
di equa riparazione, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n.89, per violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, il giudice, nel
determinare la quantificazione del danno non
patrimoniale subìto per ogni anno di ritardo, può
scendere al di sotto del livello di “soglia
minima” là dove, in considerazione del carattere

3

legge n. 89/2001 e 6 §5 l e 13 della Convenzione

bagatellare

o

irrisorio

della

pretesa

patrimoniale azionata nel processo presupposto,
parametrata anche sulla condizione sociale e
personale del richiedente, laddove l’accoglimento
della pretesa azionata renderebbe il risarcimento
del danno non patrimoniale del tutto

pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. n. 12937
del 24 luglio 2012) è anche vero che la
valutazione della natura della controversia e
della condizione socio-economica del ricorrente
non consentiva di ritenere bagatellare o
irrisorio il valore del giudizio presupposto.
2. Va pertanto cassato il decreto impugnato e decisa
la causa nel merito attesa la inesistenza di
ragioni

istruttorie che giustifichino

la

rimessione al giudice del merito e potendosi
applicare i normali parametri di liquidazione del
danno non patrimoniale derivante da durata non
ragionevole dal processo.
3. A una durata eccessiva e non giustificata del
giudizio presupposto di sei anni e sei mesi
corrisponde, con l’applicazione dei parametri
standard derivati dalla giurisprudenza europea e
applicati dalla giurisprudenza di legittimità
(750 euro per i primi tre anni di durata
eccessiva e 1.000 euro per gli anni successivi)
una liquidazione del danno pari a 5.750 euro. Al
pagamento di tale somma va condannato il

4

sproporzionato rispetto alla reale entità del

Ministero con interessi dalla domanda al saldo.
4. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito
dall’accoglimento del primo.
5. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di merito e di
cassazione. Si ritiene peraltro corrispondente a

del

giudizio

di

merito

in

ragione

dell’accoglimento parziale della domanda e
dell’atteggiamento processuale del Ministero a
fronte di una materia in cui la giurisprudenza di
legittimità subisce continue evoluzioni e
condizionamenti dalle interpretazioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero, a titolo
di risarcimento del danno non patrimoniale ex legge n.
89/2001, al pagamento, in favore del ricorrente, di
5.750 euro, con interessi dalla domanda al saldo.
Compensa per metà le spese del giudizio di merito e
condanna il Ministero al pagamento della quota residua,
liquidando l’intero in euro 875, di cui 50 per spese,
475 per diritti e 350 per onorari, e al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione liquidate in 550 euro
oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

giustizia una compensazione per metà delle spese

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