Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26080-2010 proposto da:
M.A.L. in qualità di procuratore di A.
F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 23657/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 19.4.07, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica;
udienza del 28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.F. chiede la correzione dell’errore materiale dal quale sarebbe affetta la sentenza di questa Corte n. 23657/2007 per avere omesso di indicare nel dispositivo il proprio nome come soggetto in cui favore è stata pronunciata la condanna della Presidenza del Consiglio ai sensi della L. n. 89 del 2001.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta è fondata perchè è pacifico, risultando dall’epigrafe della sentenza e dalla motivazione che la condanna dell’amministrazione è stata pronunciata, in favore di A. F..
P.Q.M.
Dispone che nella sentenza del 15 novembre 2007 n. 23657, nella parte dispositivo a pag. 6, terzo rigo, dopo le parole al pagamento di e prima di Euro 670 siano aggiunte le parole in favore di A. F..
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011