Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13691-2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10240/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di NAPOLI, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 16 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da P.C. avverso la sentenza n. 16218/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA ed altro, IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che per un verso il gravame doveva considerarsi inammissibile, poichè ne difettava la specificità dei motivi, essendosi l’appellante limitato a riproporre le difese di cui al ricorso introduttivo della lite, senza censurare appunto specificamente la decisione appellata; per un altro verso, che comunque l’azione accertatrice era immune dai vizi procedimentali denunciati dal contribuente ed erano da considerarsi adeguatamente motivati nonchè fondati nel merito, pur dovendosi tenere conto dell’errore di calcolo ammesso dalla stessa agenzia fiscale, sicchè conseguentemente ne riduceva il reddito imputato al P. di partecipazione societaria nella Sud Resine sas di T.F..

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via pregiudiziale devesi rilevare, ex officio, la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, poichè svoltosi a contraddittorio non integro in un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 – 01).

Nel caso di specie il processo è appunto nullo perchè non ne sono stati parti nè la Sud Resine sas nè l’altra socia della stessa T.F.. Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

PQM

 

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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