Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20862 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 27071/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 52, presso lo studio dell’avvocato MARCO VALERIO

SANTONOCITO, rappresentata e difesa dall’avvocato LIVIO BERNOT;

– ricorrente –

contro

C.G., C.S., CL.AL.,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MELLANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 278/2015 della CORTE DI APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 124. del- 9.5.2012, decidendo sulle domande di reintegrazione delle quote di legittima in morte di C.M. e Ma.Va., reciprocamente svolte, in qualità di eredi dagli attori C.S., Ci.Al. e C.G., e, in via riconvenzionale dalla convenuta C.A., e con l’intervento ex art. 107 di C.N., riduceva la donazione immobiliare effettuata il 26.11.1988 da Ma.Va., a favore di C.A., che per l’effetto condannava al pagamento, a favore di ciascuno degli attori, della somma di Euro 32.347,74, oltre agli accessori; rigettava, poi, la domanda riconvenzionale di C.A. e regolava le spese di lite.

Ha proposto appello C.A., affidato a tre motivi. C.S., Cl.Al. e C.G., costituitisi in giudizio, resistono, chiedendo il rigetto dell’appello C.N. è rimasta contumace.

La Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 378 del 2015 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza riduceva la somma dovuta da C.A. a C.S. ad Euro 20528,64 e confermava nel resto la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale non potendosi ritenere nulla l’istruttoria svolta in primo grado nonostante il rito monocratico recuperata la testimonianza espletata risultava da questa che Ma.Va. aveva donato al figlio S. la somma di Lire 10.000.000 e non veniva ritenuta fondata la donazione di complessivi Lire 30.000.000 fatta alla figlia G.. Pertanto tenuto conto dell’obbligo di collazione in capo a C.S. il suo credito andava ridotto ad Euro 20,528,64 mentre quello riconosciuto a favore di G. andava mantenuto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.A. con ricorso affidato a tre motivi. C. ( S., Al., G.) hanno resistito con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= C.A. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di rinnovazione della Ctu ai fine di rideterminare il valore conferito agli immobili a lei donati dalla madre, così come anche la richiesta, in subordine, che lo stesso perito fosse riconvocato per chiarimenti, senza dare alcuna motivazione. La richiesta di rinnovazione della CTU veniva giustificata con il fatto che l’espletato CTU avrebbe attribuito agli immobili donati il 26 novembre 1988, un valore eccessivo rispetto a quello di mercato.

b) con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe valutato correttamente la testimonianza del teste Cl.An. in ordine alla donazione in denaro fatta dalla madre M. alla figlia G. non potendo ritenere che vi sia stata incertezza dell’ An. dato che l’assegno di Lire 10.000.000 è stato consegnato alla figlia G. dallo stesso An..

c) con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di Appello di Trieste gravato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio anche nei confronti di C.S. verso il quale ne sarebbe risultata parzialmente vittoriosa.

1.= Infondato è il primo motivo.

Va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico – storici accertati ma ie valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l’istanza è ammissibile in quanto non si versa nell’ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e dall’altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito. Egli tuttavia deve prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass.,17 dicembre 2010, n. 25569). La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.

Ora, La Corte distrettuale ha rispettato questi essenziali principi dovendosi considerare che dalla sentenza emerge con chiarezza, sia pure implicitamente, che la Corte distrettuale non ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d’ufficio perchè C.A. non aveva indicato il valore che andava attribuito al cespite in esame e dunque:a tesi che la valutazione del CTU fosse eccessiva, e per la cui revisione si chiedeva nuova consulenza, non trovava alcuna giustificazione logica giuridica.

2.= Inammissibile è invece è il secondo motivo perchè generico. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale non abbia valutato correttamente la testimonianza resa da Cl.An. in merito alla donazione in denaro effettuata dalla madre M. alla figlia G., tuttavia omettono di riportare il contenuto essenziale di tale testimonianza non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza della relativa censura.

Il ricorrente, inverità, trascura di considerare che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

3.= Infondato è anche il terzo motivo.

La Corte distrettuale ha ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della liquidazione delle spese ed essendo coerente con i principi in materia di liquidazione delle spese e in particolare con il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. non merita di essere censurata.

Come ha spiegato la Corte distrettuale “(…) quanto al rapporto processuale con C.S., il parziale accoglimento del primo motivo non giustificava in nessun modo la riforma della liquidazione delle spese di primo grado, tra l’altro unitaria per tutti gli attori, avuto riguardo alla consistenza dell’attività processuale che si è svolta davanti al Tribunale (…)” Ed è questa una ragione sufficiente a giustificare la liquidazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza prevalente.

In definitiva il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA