Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20861 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13099-2013 proposto da:

PAVIA CARRI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROCCIOLETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 26/36/2013 depositata il 25.2.2013 e

notificata il 12.3.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 febbraio 2020 dal relatore, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Pavia Carri srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -traente origine da PVC della G.d.F.- in tema di IVA per l’anno 2003 recante recupero di costi indeducibili relativi ad operazioni inesistenti, deducendone la nullità per il decorso dei termini e, nel merito, per essere la motivazione “fantasiosa e fuori luogo” atteso che essa società svolge attività nel commercio di autoveicoli industriali nuovi ed usati e le fatture di acquisto dei veicoli da altra società (Raimondi sas) sarebbero relative a costi effettivamente sostenuti e debitamente annotati sui libri contabili.

– Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che eccepiva, innanzi tutto, il raddoppio dei termini in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, del D.Lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 331 c.p.p. e evidenziando nel merito – dopo avere richiamato il PVC della G.d.F.- le anomalie caratterizzanti il rapporto tra la contribuente e la Raimondi sas e, dunque, le operazioni inesistenti oggetto dell’atto impositivo.

– La commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata in via preliminare dalla contribuente sul rilievo che la sentenza di assoluzione avrebbe testimoniato la infondatezza della notitia criminis e quindi l’inapplicabilità dei termini invocata dall’ufficio.

– Tale sentenza era gravata di appello ad iniziativa dell’Agenzia delle Entrate che insisteva sul raddoppio dei termini e, nel merito, sulla fondatezza del proprio operato traente origine dalla attività dei verificatori che aveva posto in evidenza le plurime concordanti e convergenti abnormità poste in essere dalla contribuente nel rapporto con la Raimondi.

– La società, costituitasi anche in appello, ribadiva la propria posizione sia in ordine alla tardività dell’accertamento che nel merito della controversia.

– La commissione tributaria regionale della Lombardia pronunciava la sentenza -oggetto del presente ricorso- accogliendo il gravame in punto decadenza (l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non è escluso dal fatto che l’esito del giudizio penale sia, in ipotesi, favorevole al contribuente) osservando, nel merito, che gli addebiti mossi dall’ufficio, sulla base dei rilievi della G.d.F., risultavano documentalmente provati.

– Per la cassazione della predetta sentenza, la società contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi, di cui consta il ricorso, recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

– Con il primo motivo, la ricorrente fa presente che il proprio legale rappresentante – denunciato, D.Lgs. n. 74 del 2000 ex art. 2 – è stato dal tribunale di Voghera assolto perchè “il fatto non sussiste”; perchè possa applicarsi il raddoppio dei termini, è necessario che la violazione denunciata sussista; essendo nella fattispecie risultata l’inesistenza della violazione, va esclusa la proroga dei termini ed affermata la intervenuta decadenza in capo all’Agenzia delle Entrate.

– Il motivo non è fondato. Invero, secondo un consolidato orientamento – al quale il collegio intende dare continuità con la presente decisione – il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per I’Irpef e dal D.P.R. n. 633 del 1973, art. 57, per l’Iva consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass. ordinanze n. 7500/2018, n. 22337/2018 e n. 4205/2019) (N.d.r. testo originale non comprensibile).

– Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere la CTR motivato, per relationem, facendo riferimento al PVC della G.d.F. – secondo cui le vendite di autovettura dalla Raimondi alla odierna ricorrente e da questa a terzi e in alcuni casi anche alla Raimondi sarebbero state fittizie – così ponendosi in contrasto con la menzionata sentenza penale che ha mandato assolto il legale rappresentante della Pavia Carri.

– Il motivo non è fondato.

– Invero la ricorrente – che nel giudizio di merito ha omesso di provare la legittimità delle detrazioni a fronte della riscontrata sproporzione dei costi riscontrata dalla G.d.F. e recepita dal giudice tributario – si limita ad esporre una propria lettura degli atti non coincidente con quella richiamata nella sentenza impugnata e, dunque, a dolersi della decisione sfavorevole, per sollecitare, in ultima analisi un riesame del merito della controversia il cui ingresso è precluso nel giudizio per cassazione; il che è a maggior ragione precluso dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile al caso in esame.

– Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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