Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20861 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20861 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Egidia Chiavaro, domiciliato in Roma, via Confalonieri
l, presso lo studio dell’avv. Mauro Marchione,
rappresentata e difesa, per mandato a margine del
ricorso, dall’avv. Sàbatino Besca il quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax
n. 0873/366493 o all’indirizzo di posta elettronica
certificata sabatino.besca@pec.ordineavvocativasto.it ;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

39,55
2013

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale

8i)-1»

dello

Stato

(fax

1

06.96514000,

p.e.c.

Data pubblicazione: 11/09/2013

ags.rmmailcert.avvocaturastato.it ) e domiciliato presso
i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso
emesso il 23 marzo 2010 e depositato il 5 giugno 2010,

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 16 maggio 2009, Egidia Chiavaro
ha chiesto alla Corte di appello di Campobasso la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi in primo grado davanti
al Pretore e al Tribunale di Sulmona dal 20
dicembre 1995 al 2 ottobre 2007.
2. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile il ricorso

ritenendo fondata

l’eccezione sollevata dal Ministero per mancanza
di prova circa la condizione di proponibilità
dell’azione di cui all’art. 4 della legge n.
89/2001. Ha rilevato la Corte che la parte

2

R.G.V.G. n. 113/2009;

ricorrente ha prodotto copia della sentenza
conclusiva del giudizio presupposto con
l’attestazione di intervenuto giudicato ma priva
dell’indicazione della data in cui la sentenza
era divenuta definitiva. Ha ritenuto che pertanto
la ricorrente non avesse fornito la prova che, al

riparazione, non fosse ancora trascorso il
termine di sei mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza del Tribunale di Sulmona.
3. Ricorre

per

cassazione

Egidia

Chiavaro

affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali
deduce violazione e falsa applicazione dell’ art.
4 della legge n. 89/2001 nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione; b)
violazione e falsa applicazione dell’art. 124
disp. att. c.p.c.; c) violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
rileva che proprio la mancata attestazione del
Cancelliere in ordine all’avvenuta notificazione
della sentenza avrebbe dovuto indurre la Corte di
appello di Campobasso, sulla base del combinato
disposto degli artt. 112 D.P.R. n. 1229/59 e 123
disp. att. c.p.c., a ritenere insussistente la

3

momento della proposizione del ricorso per equa

notifica e pertanto a far decorrere il termine
decadenziale di cui all’art. 4 della legge n.
89/2001 dallo spirare del termine di cui all’art.
327 c.p.c..
6. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
attribuisce

al

mancato

rilievo

della

violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c.
7. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
ritiene contrastante con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 74 dell’Il febbraio 2005 il
mancato esercizio del potere di acquisizione
degli atti del giudizio presupposto necessari ai
fini della decisione.
Ritenuto che:
8. Secondo consolidato orientamento di questa Corte
(cfr. da ultima

Cass. civ. sezione VI-1 n. 841

del 15 gennaio 2013), in tema di equa riparazione
per violazione del termine ragionevole di durata
del processo, per definitivítà della decisione
che conclude il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata, la quale segna
il

dies a quo del termine di decadenza di sei

mesi per la proponibilità della domanda,
s’intende,

in

relazione

al

giudizio di

cognizione, il passaggio in giudicato della
sentenza che lo definisce, con la conseguenza che
spetta all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione

4

certificazione di passaggio in giudicato la

all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale
si è verificata la violazione del termine
ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine
di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (cfr. le

15939 del 2009).
9. In particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010
– pronunciata in fattispecie analoga alla
presente -, questa Corte ha ribadito che, “ai
fini della condizione di proponibilità della
domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza
del procedimento, nel cui ambito la violazione
del termine di durata ragionevole si assume
verificata, allorché sia stata emessa la relativa
sentenza di primo grado e non sia ancora decorso

il

termine lungo per la proposizione

dell’impugnazione (Caos. 2003/11231), spettando
comunque all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale
si è verificata la violazione del termine
ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine
di cui all’art. 325 c.p.c., (Case. 2006/3826)”;

5

sentenze di questa Corte nn. 3826 del 2006 e

DI

Nella specie, i Giudici a quibus hanno, in
palese violazione dei qui ribaditi principi,
dichiarato inammissibile il ricorso, per
intempestività della sua proposizione, onerando
la ricorrente della prova della tempestività del
ricorso in riferimento al termine breve di

11. Il decreto impugnato deve pertanto essere
cassato con conseguente rinvio della causa alla
stessa Corte d’Appello di Campobasso, in diversa
composizione, la quale si uniformerà a tali
principi, provvedendo a decidere la causa ed a
regolare le spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia alla Corte di appello di Campobasso
che deciderà, in diversa composizione, anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

impugnazione;

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