Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20861 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27932-2015 proposto da:

R.M., M.L., R.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE TURCO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.A., F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 836/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M. con atto del 5 ottobre 2011 impugnava la sentenza n. 919, depositata il 7 giugno 2010 con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato le domande da lui proposte, condannandolo alle spese di lite.

Si costituiva R.A., eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione perchè tardiva; nel merito ne chiedeva il rigetto. Si costituiva pure F.F., anch’egli eccependo la tardività dell’impugnazione; nel merito concludeva per il rigetto e, in via condizionata all’eventuale accoglimento delle domande di R.M., reiterava la richiesta di essere garantito da R.A. e riproponeva la riconvenzionale proposta in primo grado nei confronti dello stesso.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 835 del 2015 dichiara inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente. Secondo la Corte distrettuale il termine di un anno, applicabile ratione temporis (la causa è anteriore al 4 luglio 2009) andava calcolato dal deposito della sentenza, avvenuto il 7 giugno 2010, e l’anno, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, veniva a scadere il 23 luglio 2011. Poichè si trattava di un sabato, l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata agli appellati, entro il 25 luglio 2011. L’atto, invece, è stato notificato il 5 ottobre 2011, e l’impugnazione è tardiva. La Corte specifica ulteriormente che la data di deposito attestata dal cancelliere in calce al documento è solo quella del 7 giugno; sul frontespizio vi è una mera annotazione che reca, oltre al numero della sentenza e al numero di ruolo, le diciture “dep. 07/06/2010” e “pub. 05/07/2010”, senza sottoscrizione alcuna. Dunque l’annotazione sul frontespizio, priva di sottoscrizione del cancelliere, non può essere confusa con quella dell’art. 133 c.p.p., comma 2.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.M., R.E. e M.L., con ricorso affidato a cinque motivi. R.A. in questa fase è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= I sigg. R.M., R.E. e M.L. lamentano:

a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di appello svolto approfonditi verifiche e comunque per aver omesso l’esame di un fatto decisivo e cioè, le annotazioni nei registri di cancelleria dai quali risulta “07/07/2010 – Deposito minuta sentenza definitiva; 05/07/2010 Deposito sentenza – Pubblicazione.

b) con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. violazione del giusto processo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. per non avere la Corte consentito il contraddittorio in ordine alla mancata sottoscrizione delle diciture 07/07/2010 e publ. 05/07/2010.

c) con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 133 c.p.c. difetto di motivazione, per non avere la Corte distrettuale osservato i principi espressi da questa Corte con le sent. 12681 del 2008; 22057 del 2011 e 22455 del 2011, secondo cui il termine di decadenza dovrebbe incominciare a decorrere dalla effettiva pubblicazione della sentenza che è l’attività alla quale il cancelliere pone riferimento in relazione all’art. 133 c.p.c. comma 2 nel biglietto contenente il dispositivo da comunicare alle parti e con riferimento alla quale le stesse prendono formale conoscenza dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento.

d) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 327 c.p.c. nell’interpretazione costituzionalmente orientata di Corte costituzionale 22 gennaio 2015 n. 3 per non avere la Corte distrettuale tenuto conto del principio espresso dalla Corte costituzionale secondo cui per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantire la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che in presenza di una seconda data deve ritenersi, di regola, realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima.

e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte distrettuale non avrebbe e tenuto che le spese di lite anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbero potuto essere compensate in ragione della particolarità e della novità della fattispecie.

1.1.= I primi tre motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto censurano la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivo l’appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sono fondati.

E’ giusto il caso di evidenziare che la questione proposta in questa sede è di verificare se le diciture dep. 07/07/2010 e pubi. 05/07/2010, non sottoscritta dal cancelliere siano rilevanti e prevalgano rispetto alla dicitura dep. 07/06/2010 munita della sottoscrizione del cancelliere.

Ora, la questione è stata più volte affrontata da questa Corte di Cassazione e da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte (con la sent. 18569 del 2016) che hanno affermato il seguente principio di diritto “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (…)”.

Sicchè, alla luce di questo orientamento, la Corte distrettuale avrebbe dovuto, e non sembra lo abbia fatto, accertare la rilevanza della dicitura riportata nel frontespizio della sentenza, dove venivano indicate sia la data di deposito sia la data di pubblicazione della sentenza, potendo, al di là di ogni ragionevole dubbio, rilevare che non vi era contrasto tra l’unica annotazione sottoscritta dal cancelliere, quella in calce alla sentenza, sotto il timbro di deposito del 7 giugno 2010, con le date indicate nella prima pagina della sentenza ove a tale data di deposito (Dep.) si aggiunge quella successiva di pubblicazione (pub) del 5 luglio 2010 e a seguire i numeri di cronologico e repertorio (2306/2010 e 919/2010). Dalla visione di questi dati la Corte avrebbe dovuto evidenziare che la data 7 giugno 2010 era quella di un mero deposito della minuta mentre il deposito pubblicazione rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p.c. era quella del 5 luglio 2010 con l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con l’attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati.

1.2. = Vero è che in calce alla dicitura riportata sul frontespizio della sentenza manca la firma de cancelliere, ma questa omissione formale non è sufficiente ad escludere il crisma di attendibilità di dette notazioni anche per l’assenza di elementi di segno contrario. Tanto più che risulta rilasciata copia autentica di detta sentenza e il cancelliere nell’eseguire tale rilascio ha implicitamente fatto proprie e riconosciuto come vere dette annotazioni.

Questo Collegio non disconosce che questa Corte di Cassazione occupandosi di un caso simile (Cass. 12986 del 2016) è pervenuta ad una conclusione opposta a quella qui affermata, ma va evidenziato che quella conclusione risulta superata dall’arresto delle Sezioni Unite, qui richiamate, che ammettendo il ricorso all’istruttoria documentale e soprattutto alle presunzioni semplici, dimostra di volere un’istruttoria piena non limitata alle mere attestazioni formali. E, comunque, va precisato che anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite la prevalente giurisprudenza di legittimità era favorevole a far decorrere il termine di impugnazione, in caso di scissione delle date di deposito e pubblicazione, dalla seconda data (Cass. n. 10675 del 2015; 6050 del 2015). Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 che nel respingere la questione di costituzionalità sollevata con riferimento a questo problema della scissione tra data di deposito e di pubblicazione della sentenza ha affermato che “(….) solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità, in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estimarne copia. Pertanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest’ultima (….)”.

1.3.= La conclusione cui sarebbe dovuta prevenire la Corte distrettuale, per altro, trova riscontro nella certificazione della cancelleria del 24 ottobre 2016 prodotta in sede di legittimità, laddove attesta che il deposito pubblicazione è avvenuto il 5 luglio 2010 giorno in cui la sentenza è stata scritta nel Registro cronologico delle sentenze, acquisendo il numero cronologico 2306 del 2010 e il numero della sentenza 919 del 2010.

L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta l’assorbimento del quarto motivo che riguarda lo stesso problema affrontato sotto il profilo della richiesta di rimessione in termini, nonchè del quinto motivo avente ad oggetto la statuizione in ordine alle spese di lite posto che dette spese dovranno essere rideterminate dal Giudice del rinvio a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

In definitiva vanno accolti i primi tre motivi del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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