Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20860 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20860 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 9782-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
3192

contro

RENGA DONATELLA C.F. RNGDTL73R52H501S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO N.21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 15/10/2015

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3767/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/04/2009 R.G. N. 1129/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRIA;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI
FIORILLO;
udito l’Avvocato ROBERTO RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 09/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA

Udienza del 9 luglio 2015 — Aula B
n. 28 del ruolo — RG n. 9782/10
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.—La sentenza della Corte d’appello di Roma in accoglimento dell’appello proposto da
Donatella Renga avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3798/2005 di rigetto della domanda
della Renga volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole appositive del termine ai due
contratti stipulati con POSTE ITALIANE s.p.a. — rispettivamente per il periodo 6 luglio 1998-30
settembre 1998 (per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre”) e per il periodo 3 marzo 1999-31 marzo 1999 (in base alla causale delle
“esigenze eccezionali”, di cui all’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, come integrato
dall’Accordo 25 settembre 1997).
2.—Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per un unico
motivo; resiste, con controricorso, Donatella Renga e deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Sintesi ed esame del ricorso

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
2.- Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito precisate.
3. In primo luogo va rilevato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le
prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata
il 10 aprile 2009 (come è indicato anche nella prima pagina del ricorso) e, come è noto le suindicate
disposizioni si applicano ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.
Tuttavia, tale disposizione non risulta essere stata rispettata dalla società ricorrente perché, in
base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, essa richiede, a pena di
inammissibilità, che il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
debba essere obbligatoriamente illustrato con la formulazione del c.d. quesito di fatto — cioè con
l’indicazione di uno specifico e chiaro momento di sintesi — anche quando l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Corte di
cassazione, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (vedi per tutte: Cass. 18 novembre 2011, n.
24255; Cass. 28 novembre 2012, n. 21151).
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

4.- Nella specie la suddetta indicazione del “momento di sintesi” è del tutto mancante e ciò
rende inammissibile il motivo di ricorso in oggetto, che peraltro si appalesa inammissibile anche
perché, le censure proposte risultano assolutamente generiche, poco chiare e formulate senza il
dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione.

Inoltre, per il principio della specificazione dei motivi del ricorso per cassazione è richiesto, a
pena di inammissibilità, che la relativa formulazione consenta l’immediata e pronta individuazione
delle questioni da risolvere, questioni che devono essere tali da risolversi nella precisa
individuazione di un vizio della decisione (compreso tra quelli indicati nell’art. 360 cod. proc. civ.)
e astrattamente idoneo a inficiare la sentenza impugnata, visto che il ricorso per cassazione è un
rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti (vedi, per tutte: (Cass. 21 gennaio 2013, n. 1370) ; Cass. 6 luglio
2007, n. 15263; Cass. 14 agosto 1998, n. 8013)

Conclusioni

5.- In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di
cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro
3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con
distrazione in favore dell’avv. Roberto Rizzo, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il luglio 2015.

Al riguardo, deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso
per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si
chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n.
18421).

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