Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20860 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18574/2015 proposto da:

P GOLD DI P.A. E C SAS, in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

UGO TABY N.19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 26/02/2015

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dai Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocatò Walter Tammetta difensore della ricorrente che

insiste per l’accoglimento senza rinvio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 57, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, art. 8, comma 1 e art. 9, commi 1 e 3, (art. 360 c.p.c., n. 3)”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che “il diniego di rimborso di un credito IVA” – nella specie maturato nell’anno 1994, riportato a nuovo e chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2006 – “non è soggetto al termine decadenziale stabilito dall’art. 57, e può essere emanato finchè il contribuente abbia il diritto di ottenere il rimborso, dell’eccedenza”.

2. Con il secondo mezzo si censura analogamente la “violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 360 c.p.c., n. 3)”, per essere il principio così affermato dai giudici d’appello “lesivo del principio di buona fide e collaborazione” ivi previsto.

2.1. I primi due motivi – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati, alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale, a superamento del contrasto giurisprudenziale creatosi, è stato definitivamente statuito che: “in tema di imposta sui redditi, i termini decadenziali stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica sono previsti solo per le attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non per quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito”, e ciò “ancorchè simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l’accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito della Amministrazione” (Cass. s.u. 15 marzo 2016, n. 5069).

2.2. Di conseguenza, deve anche escludersi che il principio nomofilattico così affermato integri la dedotta violazione del principio di buona fede e collaborazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, avendo il Supremo consesso chiarito, al riguardo, che la soluzione ritenuta preferibile (conf. Cass. nn. 194/04, 29398/08, 8642/09, 9524/09, 2918/10, 4587/10, 11444/11, 7899/12; contra, in favore della cd. cristallizzazione del credito di imposta: Cass. nn. 11830/02, 19510/03, 15679/04, 1790/05, 4246/07, 7963/071154/08, 10192/08, 28024/08, 17697/09, 26318/10, 9339/12, 6701/13, 24916/13) rappresenta, in sostanza, “una applicazione del principio secondo cui quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum (art. 1442 c.c.)”, e che essa, peraltro, “non lascia senza difesa il contribuente, che ben può impugnare il silenzio della Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale” (Cass. s.u. cit.).

3. E’ invece fondato il terzo motivo, contenente la censura di “nullità della sentenza o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, (art. 360 c.p.c., n. 4)”, per essersi la C.T.R. limitata ad affermare (testualmente) che “per quanto concerne le sanzioni per le quali si eccepisce la violazione va considerata domanda nuova in quanto non proposta con il ricorso introduttivo”, quando invece, sin dal ricorso introduttivo, la società aveva “chiesto l’annullamento dell’atto impugnato” – contenente l’irrogazione di sanzioni di “Euro 258,00 per aver presentato la dichiaraione IVA con indica ioni inesatte, Euro 1.032,00 per mancata conservazione della documentazione relativa agli anni…1994/2001 ed Euro 60.000,00 per aver presentato la dichiaraione IVA con richiesta di rimborso non spettante” (v. pag. 2 del ricorso) – proprio “perchè relativo a periodi di imposta (anni 1994/2001) per,quali l’Ufficio era abbondantemente decaduto dal potere di accertamento e lo rettifica”.

3.1. Invero, dalla lettura degli atti di causa – trascritti in parte qua da entrambe le parti – emerge che la questione della legittimità delle sanzioni irrogate con “l’atto di contestazione n. (OMISSIS)” apparteneva in realtà all’originario thema decidendum, senza che possa indurre a diversa conclusione l’ulteriore argomentazione (meramente additiva) del giudice d’appello per cui – sempre con riguardo alle sanzioni oggetto della ritenuta “domanda nuova” – “comunque, le stesse sono state ampiamente motivate nell’atto di contestazione”, trattandosi di affermazione del tutto vaga, generica e comunque non decisiva ai fini della censura in esame.

3.2. Il giudice del rinvio dovrà quindi pronunciarsi espressamente – e tenendo conto della fattispecie concreta, non sottoponibile all’esame del giudice di legittimità – sulla questione delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione per cui è causa, tenendo conto anche delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite di cui sopra si è dato conto (sent. n. 5069/16 cit.), con particolare riguardo al principio, ivi affermato, per cui ogni attività diretta all’accertamento (in via di azione) di un credito dell’amministrazione resta soggetta ai “termini decadenziali stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica”, i quali non valgono invece laddove l’amministrazione medesima si limiti a Contestare (in via di eccezione) la sussistenza di un suo debito (quale è il credito chiesto a rimborso dal contribuente).

3.3. Sarà compito del giudice del rinvio valutare anche l’incidenza dello jus superveniens in tema di sanzioni (D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15).

4. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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