Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20860 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20860 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Paolo Geniola, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per mandato in calce al ricorso, dall’avv.
Giovanni Osvaldo Piccirilli;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso

249
2013

,1

emesso il 9 novembre 2010 e depositato il 24 febbraio
2011, R.G.V.G. n. 226/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

1

Data pubblicazione: 11/09/2013

Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:

Corte di appello di Campobasso la condanna del
Ministero dell’Economia e delle Finanze al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio grilingsvoltosi in primo grado davanti
al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo dal l
febbraio 2002 al 7 aprile 2009.
2. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile il ricorso

ritenendo fondata

l’eccezione sollevata dal Ministero per mancanza
di prova circa la condizione di proponibilità
dell’azione di cui all’art. 4 della legge n.
89/2001. Ha rilevato la Corte che la parte
ricorrente ha omesso di produrre la copia della
sentenza che ha definito il giudizio presupposto
dalla quale poteva desumersi la mancanza di
notifica e ha affermato che in alternativa la
parte

avrebbe potuto fornire

la prova

dell’applicabilità del termine “lungo” di
impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto
alla sentenza emessa in grado di appello nel

2

1. Con ricorso del 13 luglio 2010, ha chiesto alla

giudizio presupposto, mediante certificazione
della Cancelleria del T.A.R. attestante la
mancata comunicazione da parte dell’ufficiale
giudiziario di notifica della sentenza. La Corte
di appello di Campobasso ha altresì affermato di
non poter accogliere la richiesta di acquisizione

potere di acquisizione conferito al giudice
dall’art. 3 della legge n. 89/2001 è riferito ed
è funzionale alla decisione del merito del
ricorso e non anche alla prova dei presupposti
processuali della domanda non potendo in mancanza
di detti presupposti incardinarsi il potere di
cognizione del giudice.
3. Ricorre per cassazione Paolo Geniola affidandosi
a due motivi di ricorso con i quali deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3,
4 e 5 della legge n. 89/2001, 115 e 116 c.p.c.,
123 e 124 disp. att. c.p.c., 24 e 111
Costituzione, 2697 c.c., D.L. n. 39 del 28 aprile
2009 e legge di conversione nonché omessa,
insufficiente, illogica e contraddittoria
motivazione; b) violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione
agli artt. 3, comma 5, della legge n. 89/2001,
112 del D.P.R. n. 1229/1959, 124 disp. att.
c.p.c. e 24 Costituzione; c) violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, comma 5, omessa o
insufficiente motivazione su un punto decisivo

La,

3

degli atti del processo presupposto perché il

della controversia.
4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
contesta la decisione della Corte molisana sul
punto dell’interpretazione restrittiva dell’art.

acquisizione degli atti del giudizio presupposto,
con

riferimento

legittimità

alla

(Caos.

civ.

giurisprudenza
n.

di

21093/2005,

18603/2005) e della Corte costituzionale
(sentenza n. 75/2005). Rileva comunque il
ricorrente che copia autentica della sentenza del
T.A.R. e certificazione ex art. 124 disp. att.
c.p.c. sono state prodotte all’udienza del 14
dicembre 2010 e che il mancato rispetto del
termine per la produzione di documenti è dipeso
dal ritardo nel rilascio da parte della
Cancelleria del T.A.R.
6. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che
la Corte di appello ha basato la pronuncia di
inammissibilità sulla base di un rilievo astratto
della decadenza e senza porsi il problema del
contenuto e della riferibilità dell’onere
probatorio.
Ritenuto che:
7. Secondo consolidato orientamento di questa Corte
(cfr. da ultima

Cass. civ. sezione VI-1 n. 841

del 15 gennaio 2013), in tema di equa riparazione

4

3, in tema di esercizio del potere di

per violazione del termine ragionevole di durata
del processo, per

deflnitività

della decisione

che conclude il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata, la quale segna
il

dies

a

quo del termine di decadenza di sei

mesi per la proponibilità della domanda,

cognizione, il passaggio in giudicato della
sentenza che lo definisce, con la conseguenza che
spetta all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di

definitività

del

provvedimento conclusivo del giudizio nel quale
si è verificata la violazione del termine
ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine
di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (cfr. le
sentenze di questa Corte nn. 3826 del 2006 e
15939 del 2009).
8. In particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010
– pronunciata in fattispecie analoga alla
presente -, questa Corte ha ribadito che, “ai
fini della condizione di proponibilità della
domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza
del procedimento, nel cui ambito la violazione
del termine di durata ragionevole si assume
verificata, allorché sia stata emessa la relativa
sentenza di primo grado e non sia ancora decorso

5

s’intende, in relazione al giudizio di

termine

lungo

per

la

proposizione

dell’impugnazione (Cass. 2003/11231), spettando
comunque all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale

ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine
di cui all’art. 325 c.p.c., (Cass. 2006/3826)”;
9.

Nella specie, i Giudici a quibus hanno, in
palese violazione dei qui ribaditi principi,
dichiarato

inammissibile

il

ricorso,

per

intempestività della sua proposizione, onerando
il ricorrente della prova della tempestività del
ricorso in riferimento al termine breve di
impugnazione;
10. Il decreto impugnato deve pertanto essere
cassato con conseguente rinvio della causa alla
stessa Corte d’Appello di Campobasso, in diversa
composizione, la quale si uniformerà a tali
principi, provvedendo a decidere la causa ed a
regolare le spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia alla Corte di appello di Campobasso
che deciderà, in diversa composizione, anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

6

si è verificata la violazione del termine

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

23 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA