Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2086 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per mandato in calce al

ricorso, dall’avv. Ennio Cerio, (p.e.c. avvenniocerioicnfpec.it; fax

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di (OMISSIS), sez.

distaccata di (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1475/2018 del Tribunale di Campobasso, emesso

in data 12.7.2018 e depositato in data 13.7.2018 R.G. n. 1953/2017;

sentito in camera di consiglio il relatore Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. O.L., cittadino nigeriano, nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di (OMISSIS), sez. distaccata di (OMISSIS), il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente asilo.

3. Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione rilevando che il racconto del richiedente è “apparso vago e stereotipato e, soprattutto, del tutto contraddittorio e inattendibile”. Quanto alla situazione del paese e dell’area di provenienza del richiedente asilo (il (OMISSIS)) ha rilevato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in grado di porre in pericolo la vita o la incolumità del sig. O. nell’ipotesi di rientro nel suo paese. Infine il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria per non essere stati allegati o provati elementi che facciano ritenere la vulnerabilità del richiedente asilo qualora ritornasse in Nigeria nè l’esistenza di emergenze umanitarie legate alla condizione del paese di provenienza.

4. Il sig. O.L. ricorre per cassazione articolando un unico motivo di ricorso.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nella sua attuale formulazione modificata dalla L. n. 119 del 2014, che prevede che ciascuna domanda di protezione internazionale sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine.

7. Il ricorso è inammissibile perchè non muove una censura specifica e conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. I n. 24298 del 29.11.2016) quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ma esclusivamente considerazioni astratte circa l’adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria attribuito dal legislatore al giudice al fine di una corretta ed esaustiva rappresentazione della situazione generale del paese di provenienza. Il ricorrente non prospetta alcuna argomentazione specifica intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nel decreto impugnato debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici delle fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo in tal modo impossibile l’adempimento del compito istituzionale del giudizio di legittimità di verificare il fondamento delle dedotte violazioni di legge. In sostanza il ricorrente ritiene di non condividere il giudizio di merito del Tribunale sulla inesistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta ma anche in questa prospettiva non sottopone alcuna argomentazione critica specifica relativa alla situazione del (OMISSIS) nigeriano. Nè oppone alla valutazione di merito compiuta dal Tribunale un riferimento a fonti informative qualificate che smentiscano le affermazioni del decreto impugnato e siano idonee a delineare un difetto di attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Per altro verso manca una prospettazione critica rispetto alla valutazione della narrazione della situazione personale del richiedente asilo che è stata ritenuta inattendibile sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale. Sul punto il ricorrente non articola un motivo di ricorso nè fa alcun riferimento o muove alcuna censura nell’illustrazione del motivo proposto.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità senza statuizioni sulle spese processuali consegue la presa d’atto in dispositivo della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA