Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2086 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2086 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25710 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
CERONI Nicola Alberto (C.F.: CRN NLL 54S18 E106I)
rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Roccioletti
(C.F.: RCC GPP 51A31 C632E)
-ricorrentenei confronti di
DI GIOIA Giuseppe (C.F.: DGI GPP 68T11 M052N)
rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Gradara (C.F.: GRD
RTI 59S42 D969Q) e Alessandra Morlotti (C.F.: MRL LSN
60L55 A794R)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2775/2016, pubblicata in data 30 giugno 2016 (e che si
dichiara notificata in data 1° agosto 2016);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Fatti di causa
Nicola Alberto Ceroni ha proposto opposizione all’esecuzione,
ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c, nel corso di un proce-

Ric. n. 25710/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 4

CwL

Data pubblicazione: 29/01/2018

k.,
dimento di espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti da Giuseppe Di Gioia.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pavia.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.
Ricorre il Ceroni, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Di Gioia.

cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile e/o comunque inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis,
comma 2, c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del
ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo
stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 1°
agosto 2016) con la relazione di notificazione, in violazione
dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c…
Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del provvedimento impugnato, estratta dal fascicolo informatico, con la
certificazione del legale di conformità «al corrispondente esemplare ivi contenuto e per legge equivalente all’originale»,
ma non la copia della relazione di notificazione dello stesso
(che non risulta indicata neanche tra i documenti allegati al ricorso, nell’indice in calce allo stesso).

Ric. n. 25710/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-

k.

Diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente nella
memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2,
c.p.c., la copia della relazione di notificazione della sentenza
impugnata non risulta affatto prodotta dal controricorrente (le
cui mere allegazioni in ordine alla data in cui avrebbe avuto
luogo tale notifica sono del tutto irrilevanti ai fini della verifica
della condizione di procedibilità del ricorso di cui all’art. 369,

Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
2. Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, anche perché proposto tardivamente.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 30 giugno
2016 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, essa è
stata notificata in data 10 agosto 2016.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex
plurimis:

Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del

22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del
08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171
del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998
del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942
del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250
del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708
del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).
Il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.c., scadeva dunque in data 30
settembre 2016.
Il ricorso (datato 31 ottobre 2016) risulta notificato a mezzo
P.E.C. in data 31 ottobre 2016.
Esso è dunque tardivo, e come tale manifestamente inammissibile.
3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
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comma 2, n. 2, c.p.c.).

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in
complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMEN DOLA

per questi motivi

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