Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20859 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.G. ((OMISSIS)) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 20, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BETTONI ALESSANDRA, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 744/08 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
20.2.09, depositato il 13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.G. ha proposto ricorso avverso il decreto del 13 marzo 2009 con il quale la corte d’appello di Palermo, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della parziale soccombenza e della circostanza che il procedimento di cui si tratta è necessario per ottenere la condanna all’equa riparazione. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con il quale si censura la pronuncia di compensazione delle spese è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. Inoltre è principio pacifico che costituisce violazione dell’art. 91 c.p.c. solo la pronuncia che ponga a carico della parte vittoriosa l’onere delle spese. Nella specie, la corte territoriale, indicando nella parziale soccombenza, oltre che nella natura costitutiva dell’azione, le ragioni della decisione ha certamente errato nel qualificare l’azione come costitutiva invece che di condanna, ma ha utilizzato un’argomentazione corretta e sufficiente nel riferirsi alla parziale soccombenza del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 905,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011