Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20859 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/09/2017), n. 20859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1707-2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI
23, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 395/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef da plusvalenza nella vendita di immobile nell’anno d’imposta 2007, per mancato riconoscimento di spese incrementative portate da due fatture emesse nei confronti della società Siviglia s.a.s., il contribuente S.G. censura la sentenza impugnata – di conferma della decisione di prime cure – per “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riguardo alle pattuizioni con la predetta società di cui alla scrittura privata del 14.03.2003 ed alla inesistenza, “agli indiriui… erroneamente indicati dall’emittente le fatture.. di alcun immobile di proprietà” della medesima società, che le aveva effettivamente pagate in quanto “parte del completando edificio di proprietà del S.G. sarebbe stata destinata alla locazione in favore della società Siviglia sas”;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;
4. in primo luogo, trattandosi di giudizio il cui ricorso in appello è stato depositato successivamente all’11 settembre 2012, sussiste la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., avendo questa Corte chiarito che “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U., 8053/14 e 8054/14);
5. in ogni caso, i fatti allegati non paiono decisivi, poichè il giudice a quo, dopo aver esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti – ed in particolare due fatture emesse dalla impresa edile ” S.D.” per lavori eseguiti a favore della Siviglia s.a.s., ed una terza per lavori eseguiti sul “fabbricato di (OMISSIS)” del S.G. – ha ritenuto che “il presunto errore di intestazione non è in alcun modo provato, nè è provato concretamente che i lavori ivi contabilizzati siano stati effettivamente eseguiti in (OMISSIS) e non nei due diversi siti indicati nelle fatture stesse”, in tal senso deponendo “anche la diversa aliquota IVA (20 e 4 %) applicata”;
6. a ben vedere, dunque, le contestazioni mosse dal ricorrente attengono alla valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte dei giudici di secondo grado – peraltro in modo conforme ai giudici di prime cure – in palese contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il controllo motivazionale non può integrare una revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità, poichè il ricorso per cassazione rappresenta un rimedio impugnatorio a critica vincolata e cognizione determinata dall’ambito dei vizi dedotti, e non uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 7931/13; Cass. nn. 14233/15, 959/15, 26860/14, 12264/14);
7. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.6000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017