Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20859 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28949-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ABRUZZI 3,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CAMBRIA;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 530/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 18/4/2002, S.A., conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Barcellona Pg, sez. dist. di Lipari, C.L. e V.A.. Premetteva di essere proprietario di un fabbricato e adiacente giardino sito in (OMISSIS), l’attore deduceva che il proprio immobile era gravato da servitù di passaggio a piedi a favore del fondo identificato alla part. (OMISSIS) di proprietà dei convenuti. Rilevava che da tempo l’interclusione di detto fondo era cessata in quanto quest’ultimo fruiva di altro accesso diretto dalla (OMISSIS), attraverso un ampio passaggio su terreno insistente sulle part. (OMISSIS) di proprietà di C.G., come si evinceva dalla richiesta di concessione edilizia avanzata dai convenuti ove, per l’appunto, la particella di proprietà del C., dotata di accesso diretto alla (OMISSIS), era inclusa nel fondo appartenente alla ditta richiedente. Deduceva, pertanto, che erano venute meno le ragioni che avevano portato alla creazione della servitù, rappresentando che quest’ultima impediva ad esso attore la costruzione di un garage e di una cantina sul giardino. Ciò posto concludeva per una declaratoria di estinzione ex art. 1055 della servitù e, in via subordinata, per il trasferimento ex art. 1068, comma 2 della stessa sul lato valle della part. 411, ovvero, sul fondo del C.G. previa chiamata in causa di quest’ultimo.

Si costituivano i coniugi C.L. e V.A., rappresentando che il diritto di servitù di passaggio era consacrato dall’atto di divisione in notar P. del 23/10/1930 e che l’interclusione non era cessata atteso che la loro abitazione era servita prevalentemente dalla servitù di passaggio oggetto di giudizio. Puntualizzavano che la loro casa era autonoma rispetto a quella del C.G. e che non sussisteva quella pretesa integrazione tra gli immobili, solo fondata su una istanza di carattere amministrativo. Nel dedurre che il passaggio dalla (OMISSIS) era solo un ingresso secondario, ponevano pure l’accento sulla irrilevanza della circostanza della fissazione della propria residenza sulla (OMISSIS), in quanto funzionale al solo ricevimento della posta. Chiedevano il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, invocavano il riconoscimento del diritto al passaggio delle condotte necessarie per allacciare il proprio immobile alla rete fognaria.

Il Tribunale, con sentenza del 16 gennaio 2008, rigettava tutte le domande attoree, ritenendo che non fosse venuta meno l’interclusione, che il percorso alternativo non fosse ugualmente comodo per i convenuti e che in mancanza del consenso da parte del C.G. la servitù non potesse essere trasferita sul suo fondo. Riteneva pure infondata la domanda riconvenzionale, non potendo la servitù di scarico essere coattivamente disposta su quello che era un vero e proprio giardino di pertinenza dell’immobile dello S..

Avverso questa sentenza interponeva appello S.A. insistendo per l’accoglimento delle originarie domande ed anche i coniugi C.- V., costituendosi, chiedevano, oltre al rigetto dell’appello, l’accoglimento in via incidentale della propria domanda di servitù coattiva.

La Corte di Appello di Messina, dopo avere espletato nuova CTU, con sentenza n. 590 del 2015, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale. Compensava tra le parti le spese del giudizio e poneva a carico di S.A. le spese della CTU disposta nel secondo grado del giudizio.

Secondo la Corte distrettuale alla luce della CTU l’abitazione dei coniugi C./ V. doveva ritenersi ancora interclusa essendo il fondo annesso di fatto dotato di accesso di proprietà del solo C.L. e non anche dell’altra proprietaria V.A. per la quale l’unico accesso al fondo di cui alla part. (OMISSIS) rimaneva quello dell’attuale servitù di passaggio oggetto di causa. Andava rigettata la richiesta dello spostamento della servitù in altro sito per accertata minore comodità del tracciato alternativo. Andava rigettata anche la domanda dei coniugi C./ V. di costituzione di una servitù di scarico sul fondo di S. perchè alla luce della descrizione operata dal CTU e dai rilievi fotografici in atti lo spazio antistante il fabbricato S. è uno spazio pertinenziale rispetto al fabbricato con naturale vocazione ad essere trasformato in cortile sicchè opera l’esenzione di cui agli artt. 1033 e 1043 c.c.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.A. con ricorso affidato a due motivi. I coniugi C./ V. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso S.A. lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1055 c.c., anche in relazione agli artt. 1051 e 1054 c.c. e art. 115 c.p.c. e agli artt. 179 e 1101 c.c. per avere erroneamente la Corte di Appello indicato quale unica condizione, per la pronuncia di soppressione del passaggio, l’aggregazione in un unico lotto facente capo ad unica proprietà di altro fondo con accesso alla via pubblica; per avere erroneamente ritenuto ancora intercluso il fondo di cui alla particella (OMISSIS) non pronunziando la soppressione della servitù. Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale, trascurando che la particella (OMISSIS) di proprietà del sig. S. non è un semplice fondo ma un cortile o un giardino annesso alla casa di abitazione dello stesso (particella (OMISSIS)), non avrebbe considerato preclusa la possibilità di costituire e di esercitare alcuna servitù di passaggio su detta particella ai sensi dell’art. 1051 c.c., comma 4. E di più, e/o per altro, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che l’interclusione della particella (OMISSIS) era cessata perchè alla stessa era stata annessa la particella (OMISSIS) che da accesso alla via pubblica (alla (OMISSIS)) perchè l’accorpamento della particella (OMISSIS) alla particella (OMISSIS) (che ha accesso alla via pubblica) aveva, comunque, determinato la cessazione dell’interclusione.

1.1. = Il motivo è infondato.

E’ giusto il caso di precisare che la questione esaminata dal Giudice del merito attiene alla richiesta di eliminazione di una servitù di passaggio già costituita ed esistente, richiesta giustificata, secondo la prospettazione del richiedente, dal venir meno della interclusione del fondo dominante. Inconferente, pertanto, è il richiamo dell’art. 1051 c.c., comma 4 che attiene alla costituzione di una servitù coattiva e non, invece, alla sua eliminazione. Senza dire, comunque, che in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051 c.c., comma 4, che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

1.2.= A sua volta, la Corte distrettuale ha escluso che l’interclusione della particella (OMISSIS) fosse venuta meno ed ha chiarito ampiamente che l’annessione della particella (OMISSIS), che aveva accesso alla pubblica via, alla particella (OMISSIS) (fondo dominante) non era sufficiente a far venir meno l’interclusione di quest’ultima, almeno nei confronti della sig.ra V. comproprietaria del sig. C. della particella (OMISSIS), dato che solo il sig. C. era divenuto proprietario della particella (OMISSIS). E’ questa una valutazione di merito che in quanto logicamente condivisibile e fondata sui puntuali rilievi della espletata CTU non è soggetta ad un sindacato di legittimità.

In questa sede, non possono trovare alcuna considerazione le domande che il ricorrente prospetta con il proprio ricorso ed essenzialmente, perchè mai la sig.ra V. non debba esercitare un passaggio sulla particella di proprietà del marito anzichè sul cortile di proprietà del sig. S., perchè in termine di scelta, il passaggio su cortile sarebbe, comunque, prevalente rispetto ad un passaggio insistente su una abitazione, quantomeno per ragioni di rispetto della vita familiare e della stessa privacy domestica. D’altra parte è principio pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza anche di questa Corte che quando un’unica persona è proprietaria in via esclusiva di un immobile ed è anche comproprietaria di altro immobile confinante, non vi è identità di proprietà, essendo diversa la posizione soggettiva del proprietario e quella del comproprietario (quest’ultima connotata dall’intersoggettività del rapporto dovuta al concorso di altri titolari del bene); pertanto, deve ritenersi che i due immobili appartengono – a tutti gli effetti – a proprietari diversi. E’ stato perciò ritenuto che, ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo che ha accesso alla pubblica via, sia ad un tempo comproprietario del fondo intercluso perchè non sussiste alcuna compenetrazione tra i due fondi ma, al contrario, una piena autonomia.

1.3. = Così come correttamente ha affermato la Corte distrettuale “(….) di fatto esiste un accesso diretto dalla (OMISSIS) al fondo degli appellati, ulteriore rispetto alla servitù di passaggio. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ctu, esso si sviluppa attraverso l’immobile di proprietà esclusiva di C.L. e, come tale, non può ritenersi accesso idoneo a far venir meno l’interclusione del fondo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1055 c.c. (…)” Intercluso rimane il fondo dominante “(….) essendo il fondo annesso, di fatto dotato di accesso, di proprietà del solo C.L. e non anche dell’altra comproprietaria V.A., per la quale, dunque, l’unico accesso al fondo di cui alla part. (OMISSIS) rimane quello dell’attuale servitù di passaggio oggetto di causa (…..)”.

2.= Con il secondo motivo (nonostante sia stato contrassegnato come n. 4) il ricorrente lamenta omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 5), anche sotto il profilo della erroneità e/o insufficienza e/o in co-ertezza e/o incoerenza del ragionamento seguito o della valutazione delle circostanze acquisite al procedimento. circa un fatto decisivo per il giudizio (costituito: 1. dall’offerta di luogo egualmente comodo ove trasferire il passaggio attuale, afferente all’erroneo rigetto della domanda di trasferimento ex art. 1068 c.c. della servitù di passaggio su. lato valle del terreno di cui alla particella (OMISSIS); 2. dall’accertamento della coincidenza dell’ubicazione del percorso previsto dall’originario contratto del 1930 e l’ubicazione del percorso alternativo offerto dal Dott. S. e oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel rigettare anche la domanda del Dott. S. di trasferimento ex art. 1068 c.c. della servitù di passaggio pedonale sul lato valle dello stesso cortile giardino di sua proprietà non avrebbe tenuto conto delle osservazioni del geom. M. alla CTU di primo grado soprattutto del rilievo non contestato che entrambi i percorsi (quello esistente e quello alternativo indicato dall’attore) relativi alla servitù presentano un eguale dislivello e, dunque, eguali disagi o una eguale comodità. Pertanto, secondo il ricorrente, considerato che l’attuale sito della servitù, come la stessa Corte distrettuale ha ammesso, apportava un sicuro pregiudizio per il fondo servente e dovendosi ritenere che il percorso indicato dall’attore non comportava un aggravio della servitù per il fondo dominante, la Corte avrebbe dovuto disporre il trasferimento del sito della servitù.

La Corte, altresì, sempre secondo il ricorrente, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio e cioè che il percorso alternativo indicato dall’attore corrispondeva esattamente con le previsioni topologiche contemplate in seno all’atto di divisione del 1930.

2.1.= Il motivo è infondato.

Giova evidenziare che l’art. 1068 c.c. subordina il trasferimento dell’esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario ad una duplice condizione: per un verso, che l’originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti; per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-51980 n. 3022). In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso di lite tra i proprietari dei fondi, servente e dominante, sulla trasferibilità della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito, secondo i criteri di cui all’art. 1068 c.c., comma 2 deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore. Nella specie, premesso che nessun contrasto permane tra le parti riguardo al presupposto della maggiore gravosità per il fondo servente, la Corte distrettuale, con ragionamento logico razionalmente condivisibile, ha accertato invece una minore comodità del tracciato alternativo. “(….) Quest’ultimo, pur avendo nella sua prima parte una larghezza e una lunghezza pressochè uguale all’attuale tracciato, una volta giunto al muro divisorio tra i due cortili, richiede, oltre la necessaria apertura di un varco, il superamento di un dislivello esistente tra gli stessi di circa 1,20 metri. Occorrerebbe pertanto per raggiungere il fondo degli appellati realizzare, tenuto conto del suo breve sviluppo lineare, o una rampa con una pendenza del 20% ovvero una scaletta con almeno 7 gradini, laddove, invece, l’attuale tracciato nello stesso tratto si presenta allo stesso livello, trovandosi più a monte ed essendo il dislivello già coperto dalla (OMISSIS) attraverso una leggera e ben più comoda pendenza, stante il maggiore e più lungo sviluppo lineare disponibile (vedi foto n. 1 allegata alla CTU G.) (…)”.

Appare, dunque, del tutto evidente che la Corte distrettuale ha tenuto conto della concreta situazione di entrambi i tracciati e abbia considerato anche il dislivello tra i due percorsi specificando che i dislivelli tra i due percorsi non erano nient’affatto sovrapponibili, come sostiene l’attuale ricorrente a suo dire alla luce di una perizia di parte.

2.2.= D’altra parte, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

2.3.= Inconferente è, altresì, il richiamo dell’atto di divisione del 1930 e la circostanza, a dire dal ricorrente, che nell’atto di divisione la servitù di che trattasi era ubicata esattamente nel precorso alternativo offerto dal S., perchè è stato un dato pacifico tra le parti che la servitù di che trattasi fosse ubicata nel sito dove attualmente veniva esercitata.

Comunque, l’eccezione di che trattasi, se rilevante, sarebbe inammissibile, perchè dedotta per la prima volta, nel giudizio di cassazione, non considerando che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

In definitiva, il ricorso va rigettato, Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese dato che i coniugi C./ V. in questa fase sono rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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