Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20858 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 21/07/2021), n.20858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26968/2016 R.G. proposto da:

D.L.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Simona

Coscarella, Mariapaola Berlingieri, ed Emma Cersosimo, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale G. Mazzini,

n. 13;

– ricorrente –

contro

D.F.F., rappresentato e difeso dagli Avv. Enrico

Tenuta, e Angela Mazzuca, con domicilio eletto in Roma, via

Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’Avv. Paolo Botzios;

– controricorrente –

e

D.F.M., e D.F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1326/15

depositata il 23 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17 luglio 2013, il Tribunale di Cosenza, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi D.L.A. e D.F.F., assegnò alla donna l’uso della casa familiare e pose a carico dello uomo l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 ed a quello dei figli maggiorenni M. e A. mediante il versamento di assegni mensili dell’importo rispettivamente di Euro 750,00 ed Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente, nonché l’obbligo di provvedere per intero alle spese straordinarie necessarie per la prole.

2. L’impugnazione proposta dalla D.L. è stata accolta dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza del 23 ottobre 2015 ha rideterminato in Euro 1.100,00, da rivalutarsi annualmente, l’assegno mensile dovuto dal D.F. per il mantenimento della moglie.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che le condizioni economiche ed il tenore di vita della D.L. avevano subito un peggioramento a seguito della separazione, non avendo ella potuto più contare sui consistenti redditi del marito, ed essendo stata costretta a trovare un’occupazione, particolarmente precaria sotto il profilo sia temporale che reddituale: ha osservato in particolare che la donna, oltre a risultare titolare di un reddito mensile di Euro 1.100,00 circa, ridotto del 40% a seguito di un accordo sindacale, doveva sostenere le spese di manutenzione della casa assegnatale e gli oneri relativi alle utenze, sicché l’assegno riconosciutole dalla sentenza di primo grado non le consentiva di mantenere uno stile di vita neppure lontanamente comparabile con quello goduto nel corso della convivenza. Ha rilevato invece che il D.F., oltre a lavorare come medico pneumologo alle dipendenze dell’Asp di Cosenza ed a svolgere attività libero-professionale, con un reddito medio annuo di Euro 90.000,00 circa, risultava proprietario di diversi immobili in Italia ed Argentina e di beni mobili che contribuivano ad accrescere le sue sostanze, mentre la D.L. era intestataria di un solo immobile sito in (OMISSIS), non produttivo di reddito in quanto non locato. Ha aggiunto che l’uomo sosteneva per intero le spese universitarie dei figli, sia in Italia presso prestigiosi istituti che all’estero, ma ha precisato che tali oneri erano destinati in breve tempo a cessare, avendo i figli raggiunto un grado d’istruzione tale da consentire loro di rendersi economicamente autosufficienti. Ciò posto, e tenuto conto del tenore di vita presumibilmente goduto nel corso della convivenza, quale emergeva dalle predette circostanze, ha ritenuto che l’assegno, da determinarsi in misura pari ad un quarto dei redditi dell’obbligato, dovesse nella specie essere ridotto, rispetto alla predetta quota, in considerazione dell’assegnazione della casa familiare alla D.L., dell’imposizione a carico del D.F. dell’obbligo di provvedere alle spese straordinarie necessarie per la prole, e della sopportazione da parte dell’uomo delle consistenti spese universitarie necessarie per i figli.

3. Avverso la predetta sentenza la D.L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il D.F. ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. D.F.M. ed A., che a seguito del raggiungimento della maggiore età avevano spiegato intervento nel giudizio di primo grado, non hanno invece svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione al difetto di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore della ricorrente.

L’art. 365 c.p.c., nel prescrivere a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione la sottoscrizione dello stesso da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, si riferisce infatti all’originale dell’atto, nella specie ritualmente depositato e recante la firma di tutti e tre gli Avvocati costituiti per la ricorrente, mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata alla controparte non determina la nullità del ricorso, a meno che non ne derivi un’assoluta incertezza in ordine all’identificazione della parte e del difensore (cfr. Cass., Sez. Un., 29/07/2003, n. 11632; Cass., Sez. III, 18/02/2014, n. 3791; Cass., Sez. I, 24/02/2011, n. 4548).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento la sentenza impugnata ha tenuto conto anche dell’assegnazione della casa familiare, la cui utilizzazione da parte di essa ricorrente non era valutabile, trovando fondamento nel diritto da lei vantato sull’immobile, in comproprietà con il coniuge.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.c., ribadendo che, nel caso di comproprietà della casa familiare, al coniuge beneficiario dell’assegno spetta un importo pari ad un terzo dei redditi e delle sostanze dell’obbligato, da liquidarsi senza tener conto dell’assegnazione della casa familiare, avente come unico scopo quello di garantire ai figli economicamente non autosufficienti la continuità dell’habitat familiare.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della quantificazione dell’assegno, ha tenuto conto anche degli oneri sopportati dal coniuge per il mantenimento dei figli, i quali costituiscono oggetto di un obbligo di legge, estraneo alla liquidazione dell’assegno dovuto per il coniuge, avente la duplice funzione di riequilibrare le posizioni economiche delle parti e di consentire ad entrambi i genitori di provvedere alle esigenze della prole.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta nuovamente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.c., osservando che, ai fini della concreta determinazione dell’assegno, la sentenza impugnata ha tenuto conto esclusivamente del reddito da lavoro dipendente dell’obbligato, trascurando quello derivante dall’attività libero-professionale e gli altri elementi potenzialmente incidenti sulla posizione economico-patrimoniale del D.F. (beni immobili, risparmi, titoli, investimenti economici e finanziari), dei quali, per contro, aveva precedentemente affermato la rilevanza, ai fini della valutazione della capacità economico-reddituale complessiva dell’obbligato.

6. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documentazione prodotta e le istanze istruttorie formulate da essa ricorrente ai fini della prova delle disponibilità del D.F., nonché di nominare un c.t.u. per l’accertamento del tenore di vita mantenuto dai coniugi in epoca anteriore e successiva alla separazione, e di disporre indagini a mezzo della Polizia Tributaria e una rogatoria internazionale per l’accertamento dell’effettiva consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario del coniuge.

7. I cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

In tema di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile il fallimento dell’unione sono la mancanza di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione in ordine all’adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente. (cfr. Cass., Sez. I, 9/03/2006, n. 5061; 22/10/2004, n. 20638; 4/04/2002, n. 4800). La necessaria correlazione tra l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, messa in discussione da alcune pronunce a seguito della complessa vicenda giurisprudenziale che ha interessato negli ultimi anni l’interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ha trovato conferma anche di recente, essendosi ribadito che tale parametro trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell’assegno divorzile, il quale, a differenza dell’assegno di mantenimento, presuppone l’intervenuto scioglimento del matrimonio e dev’essere quantificato tenendo conto della sua natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, essendo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5605; 26/06/2019, n. 17098). E’ stato altresì confermato che, una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell’obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618). Nell’ambito di tale valutazione, deve trovare spazio anche l’eventuale godimento della casa familiare, la cui assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e dell’interesse della stessa a permanere nell’ambiente domestico, costituisce indubbiamente un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, sotto il duplice profilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell’incidenza del relativo uso sulla disponibilità dell’immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario (cfr. Cass., Sez. VI, 17/12/2015, n. 25420; 28/12/2010, n. 26197; 3/10/2005, n. 19291): tale principio, affermatosi già in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha innovato la disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, ha trovato conferma nell’art. 55 di tale decreto, che introdotto l’art. 337-sexies c.c., il quale, nel ribadire il carattere prioritario della valutazione dell’interesse dei figli, ai fini dell’assegnazione del godimento della casa familiare, ha precisato, nel contempo, che di tale godimento il giudice deve tener conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

7.1. Ai predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel regolare i rapporti economici tra i coniugi, a seguito della pronuncia della separazione, ha proceduto ad una valutazione globale delle sostanze e dei redditi delle parti, prendendo in considerazione sia i proventi derivanti dalle rispettive attività lavorative che le disponibilità patrimoniali di ciascuno di essi, ed in tal modo pervenendo da un lato all’individuazione del comune tenore di vita goduto nel corso della convivenza, dall’altro alla constatazione dell’esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi e dell’inidoneità delle risorse di cui dispone la D.L. a garantirle la conservazione del medesimo tenore di vita precedentemente mantenuto. Nell’ambito di tale valutazione, la Corte territoriale non ha trascurato nessuno degli aspetti potenzialmente incidenti sulla posizione reddituale e patrimoniale del D.F., avendo preso in considerazione sia l’attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Asp di Cosenza che quella professionale esercitata privatamente e l’elevato reddito medio derivante da entrambe, ed avendo conferito rilievo anche al patrimonio immobiliare di cui l’uomo è titolare, distribuito tra Italia e Argentina, nonché al possesso di beni mobili, correttamente ritenuti anch’essi idonei a produrre ricchezza, ed in ogni caso ad evidenziare il tenore di vita del nucleo familiare.

Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado d’individuare circostanze di fatto emerse dal dibattito processuale e trascurate dalla sentenza impugnata, né lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sull’omesso esame della documentazione prodotta, la mancata ammissione della c.t.u. ed il mancato espletamento d’indagini a mezzo della Polizia Tributaria e di una rogatoria internazionale, senza neppure indicare gli ulteriori elementi di fatto che tali strumenti avrebbero potuto consentire di acquisire al giudizio: in assenza di tale precisazione, deve escludersi la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non configurabile in riferimento all’omesso espletamento di mezzi istruttori, ma soltanto in relazione alla mancata valutazione di fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e risultino idonei ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 11/04/2017, n. 9253; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415).

7.2. Non merita inoltre consenso la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui nella determinazione dell’assegno spettante alla D.L. non avrebbe dovuto tenersi conto dell’imposizione a carico del D.F. dell’obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie e quelle per l’istruzione dei due figli, ormai maggiorenni ma ancora impegnati negli studi, trattandosi di oneri che, in quanto riconducibili al rapporto di filiazione e volti ad assicurare il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole, vanno tenuti distinti dal contributo dovuto per il sostentamento del coniuge. E’ pur vero, infatti, che, nonostante l’identica finalità di garantire ai beneficiari i mezzi necessari per la soddisfazione delle rispettive esigenze di vita, gli assegni dovuti per il mantenimento del coniuge e dei figli hanno un fondamento giuridico diverso, il quale si riflette, oltre che nella necessità di distinte statuizioni, nella differenziazione dei criteri di liquidazione, essendo il primo volto ad integrare le risorse dell’avente diritto, nella misura necessaria e sufficiente a consentirgli di conservare il tenore di vita precedentemente goduto, e dovendo invece il secondo garantire la soddisfazione di tutti i bisogni della prole, nella misura consentita dalle risorse economiche a disposizione di ciascuno dei genitori e conformemente al livello economico-sociale del nucleo familiare. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di tener conto, nella commisurazione di ciascuno dei due contributi, dell’incidenza economica degli oneri sopportati dall’obbligato per l’erogazione dell’altro, nell’ambito di una valutazione globale che, pur avendo come obiettivo il riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi, in funzione della conservazione, da parte di quello meno abbiente e dei figli, del medesimo standard di vita mantenuto in costanza di matrimonio, deve pur sempre confrontarsi con i limiti imposti dalle sostanze e dai redditi di cui ciascuno di essi complessivamente dispone, nonché con i riflessi anche economici della nuova situazione determinata dalla disgregazione del nucleo familiare. In quest’ottica, non possono condividersi né la valenza di principio attribuita dalla sentenza impugnata all’affermazione secondo cui, in presenza di figli, alla moglie assegnataria della casa familiare spetta un assegno di mantenimento pari a circa un quarto del reddito percepito dal marito, né la pretesa della ricorrente di determinare la predetta quota in un terzo della complessiva capacità economico-reddituale dell’obbligato, da quantificarsi senza tener conto dell’assegnazione della casa: premesso infatti che di siffatte affermazioni non si trova alcuna traccia nella giurisprudenza di legittimità, ivi compresi i precedenti citati nel ricorso, si osserva che l’introduzione di un rapporto rigido ed astratto tra l’importo dovuto e le risorse economiche dell’obbligato si porrebbe in contrasto con la natura concreta e relativa della valutazione richiesta ai fini della determinazione dell’assegno, la quale non si risolve in una mera operazione matematica, dovendo tenere conto delle molteplici esigenze del richiedente e delle circostanze di fatto potenzialmente incidenti sulla sua situazione economico-patrimoniale e su quella dell’obbligato, e prescindendo comunque da un’esatta determinazione delle sostanze e dei redditi dei coniugi: in tal senso si è d’altronde orientata la stessa Corte d’appello, la quale, nel richiamare il principio a suo dire desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di dover apportare una riduzione all’importo determinabile in applicazione dello stesso, in considerazione del reddito proprio percepito dalla D.L., dell’assegnazione in godimento della casa familiare in favore della stessa e degli oneri sostenuti dal D.F. per il mantenimento dei figli.

7.3. Quanto poi all’assegnazione del godimento della casa familiare, la circostanza che la ricorrente ne sia comproprietaria non esclude la possibilità di tener conto, ai fini della determinazione dell’assegno, dell’incidenza del provvedimento sull’eguale diritto spettante all’altro coniuge, a sua volta comproprietario dell’immobile: l’esclusività dell’uso del bene da parte della D.L. non trova infatti il proprio titolo nella comproprietà del bene, che pur attribuendole la facoltà di trarre per intero dall’immobile le utilità che lo stesso è in grado di offrire, non le consentirebbe, ai sensi dell’art. 1102 c.c., di impedire all’altro partecipante di farne parimenti uso secondo il proprio diritto, ma nel provvedimento di assegnazione, che, comportando la sottrazione del bene al godimento del D.F., opponibile anche ai terzi, e limitando conseguentemente anche la facoltà del controricorrente di disporre della propria quota, quanto meno in ragione dell’incidenza dell’uso esclusivo sul valore della stessa, si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della liquidazione dell’assegno.

8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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