Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20858 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20858 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vito Rocco Coladonato, elettivamente domiciliato in
Roma, via Cardinal De Luca 22, presso lo studio
dell’avv. Vincenzo D’Isidoro che lo rappresenta e
difende, per procura in calce al ricorso (e che indica
per le comunicazioni il fax n. 0881/1880496 e gli
indirizzi

di

posta

segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it

elettronica:
e

segreteria@studiodisidoro.it );;
– ricorrente –

3482_
2013

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

1

Data pubblicazione: 11/09/2013

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 15 giugno 2010, Vito Rocco
Coladonato ha chiesto alla Corte di appello di
Lecce la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex

legge

n.89/2001

subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio civile promosso davanti al Tribunale
di Foggia in data 11 aprile 2003.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in euro 4.000
l’indennità stimando in anni quattro la durata
eccessiva del giudizio. Ha compensato le spese
del

giudizio

in

considerazione

del

ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in euro

2

2010, R.G. n. 723/2011;

6.000) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
3.

Ricorre per cassazione Vito Rocco Coladonato
affidandosi adun unico motivo di ricorso con il

111 della Costituzione, degli artt. 91, 92,
secondo comma, e 93 c.p.c. e la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
1. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.

Il

comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
2. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di
compensazione per un terzo delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del

3

quali deduce la violazione degli artt. 24, 38 e

Ministero al pagamento della metà residua.

3. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il

compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per un terzo le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della residua
quota che liquida per l’intero in 950 euro (50 per
spese, 500 per diritti e 400 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese processuali in favore dei difensori
antistatari, avv.ti Raffaella Caputo per il giudizio di
merito e Vincenzo D’Isidoro per il giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui

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