Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20857 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12672/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in Roma via Magna Grecia 30/a presso lo

studio dell’Avv. Giampiero Stuppia, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 196/3/2012 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata l’8/11/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/1/2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 196/3/12 depositata in data 8 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 135/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che a sua volta aveva previa riunione accolto i ricorsi di A.R., titolare di omonima ditta individuale dedita al commercio di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento e relativa cartella di pagamento IVA 2001 emessi per recupero ad imposta a seguito di disconoscimento dei presupposti per la fruizione di IVA del margine in relazione ad importazione di veicoli usati da Stato infracomunitario.

– La CTR condivideva la decisione di primo grado ritenendo che non fosse onere del contribuente informarsi sull’assolvimento o meno dell’IVA in altro Stato comunitario da parte del proprio dante causa e annullava l’avviso e la connessa cartella di pagamento.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo, che illustra con note difensive. Il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c.. Dal momento che il ricorso in primo grado è stato notificato anteriormente al 4.7.2009 il termine di impugnazione è annuale e, tenuto conto della sospensione feriale, l’Agenzia delle Entrate aveva un anno e 46 giorni per impugnare la sentenza della CTR, depositata l’8.11.2012 e che non risulta notificata. Pertanto la notifica del ricorso, perfezionatasi il 18 maggio 2013 come si legge in controricorso, è ampiamente tempestiva e, dunque, nessun giudicato si è formato in dipendenza della sentenza d’appello.

– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, commi 3 e 4, conv. in L. n. 85 del 1995 e dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.L. n. 262 del 2006, art. 1, commi 9-11, conv. in L. n. 282 del 2006, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per erronea applicazione dell’onere della prova da parte del giudice d’appello in materia di IVA del margine.

Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del cd. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’applicabilità del regime del margine nell’ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad un altro Stato dell’Unione Europea, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l’onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente).” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32402 del 14/12/2018, Rv. 652109 – 01).

– Infatti le Sezioni Unite hanno in termini autorevolmente affermato che “In tema di IVA, il regime del margine – previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 21105 del 12/09/2017, Rv. 645308 – 01).

– Nel caso di specie la motivazione del giudice d’appello – al limite dell’apparenza nella sua adesione alla decisione di primo grado senza apporti di adesione critica e meditata alla decisione del primo grado – condivide la decisione del giudice di prime cure secondo la quale non sarebbe onere del contribuente informarsi sull’assolvimento o meno dell’IVA in altro Stato comunitario da parte del proprio dante causa e, pertanto, collide frontalmente con i principi di diritto sopra richiamati.

– Il giudice del merito in sede di rinvio verificherà alla luce degli elementi probatori e di fatto raccolti nel processo se il cessionario che ha indebitamente fruito di tale regime, abbia dimostrato o meno la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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