Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20857 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20857 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Antonio Rizzi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cardinal De Luca 22, presso lo studio dell’avv.
Vincenzo D’Isidoro che lo rappresenta e difende, per
procura in calce al ricorso (e che indica per le
comunicazioni il fax n. 0881/1880496 e gli indirizzi di
posta elettronica:

segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it

e segreteria@studiodisidoro.it );;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

2013

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

1

Data pubblicazione: 11/09/2013

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– con troricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre
2010, R.G. n. 762/2010;

Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
l. Con ricorso del 22 giugno 2010, Antonio Rizzi ha
chiesto alla Corte di appello di Lecca la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
processo esecutivo iniziato davanti al Tribunale
di Foggia in data 16 febbraio 1995 e non ancora
definito al momento del ricorso per equa
riparazione.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 12.500 euro
l’indennità, stimando in 12 anni e 6 mesi la
durata eccessiva del giudizio. Ha compensato le
spese del giudizio in considerazione del
ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in euro
2

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

24.000) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
3.

Ricorre per cassazione Antonio Rizzi affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce

Costituzione, degli artt. 91, 92, secondo comma,
e 93 c.p.c. e la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
1. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
2. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di
compensazione per un terzo delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del

9,7

3

la violazione degli artt. 24, 38 e 111 della

Ministero al pagamento della metà residua.
3. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il

compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per un terzo le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della residua
quota che liquida per l’intero in 1.140 euro (50 per
spese, 600 per diritti e 490 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge. Dispone la distrazione
dalle spese processuali in favore dei difensori
antistatari, avv.ti Raffaella Caputo per il giudizio di
merito e Vincenzo D’Isidoro per il giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui

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