Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20857 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5996-2010 proposto da:

D.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO

MARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 701/08 della CORTE D’APPELLO di BARI del

20.1.09, depositato il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A. ha proposto ricorso avverso il decreto il 29 gennaio 2009 con il quale la corte d’appello di Bari, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della mancata contestazione sostanziale da parte dell’amministrazione convenuta. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con il quale si censura la compensazione delle spese sia perchè l’amministrazione avrebbe effettivamente contestato la fondatezza della domanda, sia perchè comunque l’amministrazione stessa è rimasta soccombente, è inammissibile.

Il vizio denunciato come violazione dell’art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione in realtà è diretto a constare un accertamento di fatto e la conseguente valutazione della corte territoriale al di fuori di un effettivo vizio processuale che consenta a questa Corte una rilettura degli atti. Peraltro il ricorso non contiene la trascrizione del contenuto dell’atto con il quale l’amministrazione avrebbe contestato la pretesa e, comunque, non soddisfa il requisito dell’autosufficienza.

Nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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