Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20857 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16536/2016 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FEDERICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHRISTIAN CONTI;

– ricorrente –

contro

LA MODERNA EDILIZIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa proposta da I.F. nei confronti della Moderna Edilizia s.r.l., in relazione alla indebita locupletazione, da parte della società, di attività di progettazione e direzione di lavori concernenti un complesso immobiliare;

ha ritenuto la Corte che l’attività fosse stata assunta dallo I. a titolo gratuito, quale socio e amministratore unico della società di famiglia (che era stata successivamente confiscata e trasferita al patrimonio dello Stato) e ha escluso – per tale ragione – che spettasse l’indennizzo richiesto;

ha proposto ricorso per cassazione lo I., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato – rispettivamente – la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato esterno derivante da precedente sentenza intercorsa fra le stesse parti, nonchè la violazione dell’art. 320 bis c.c. (rectius: art. 230 bis) e dell’art. 2041 c.c.;

l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non ricorre la denunciata violazione del giudicato esterno, in quanto la sentenza n. 2117/2000 del Tribunale di Palermo che il ricorrente assume confermata dalla Corte di Appello e passata in giudicato – non contiene – per quanto riportato in ricorso – statuizioni incompatibili con l’affermazione della gratuità della prestazione compiuta dalla sentenza impugnata;

nel primo giudizio (ove venne dichiarata l’invalidità – per conflitto di interessi – del contratto d’opera professionale concluso fra la società e lo I.) non è stato accertato il diritto al compenso, ma è stata piuttosto registrata una situazione di contrasto (cfr. quanto trascritto a pag. 7 del ricorso) fra la società, che negava il diritto, e lo I., che lo reclamava; nè può attribuirsi un effetto vincolante all’affermazione secondo cui lo I. avrebbe potuto “semmai” chiedere l’indennizzo conseguente all’indebito arricchimento giacchè tale inciso della sentenza del 2000 era funzionale alla conclusione che in quel giudizio si trattava unicamente della domanda di adempimento del contratto e nulla ha statuito in punto di spettanza dell’indennizzo successivamente richiesto;

il secondo motivo è inconferente – rispetto alla vicenda e alla sentenza impugnata – laddove sviluppa il tema della gratuità della prestazione lavorativa nell’ambito di un’impresa familiare; è, invece, infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c., per avere introdotto nella fattispecie legale il requisito “ulteriore” della “assenza di gratuità della prestazione”, in quanto risulta corretta la conclusione secondo cui l’espletamento a titolo gratuito di una prestazione esclude la possibilità di configurare un arricchimento senza causa (cfr. Cass. n. 10251/1996: “l’arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell’altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l’arricchimento, quale che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale”; conforme Cass. n. 735/2002);

non deve provvedersi sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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