Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20857 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6845-2015 proposto da:

C.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCALONE

DI MONTELAURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORIANO CECCANTI;

– ricorrente –

contro

P.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S.A. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Livorno sede staccata di Cecina la curatela dell’eredità giacente, relitta morendo da F.D., per sentir pronunziare sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento in capo sua dell’alloggio sito in (OMISSIS) sulla scorta di patto preliminare stipulato nel 1999 tra le parti.

Resistette la curatela dell’eredità giacente, contestando la pretesa attorea e chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda, il pagamento del residuo prezzo.

A seguito del dichiarato fallimento di F.D. il procedimento era interrotto e venne riassunto dalla C. nei confronti della curatela fallimentare.

Ebbe a costituirsi detto soggetto che instava per il rigetto della domanda, avendo esso curatore provveduto a sciogliersi dal contratto preliminare a sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 72, comma 4.

Il Tribunale di Livorno-Cecina ebbe a dichiarare improcedibile la domanda ed avverso detta decisione propose appello la C..

Resistette la curatela del Fallimento F. e spiegarono intervento volontario gli assuntori del concordato fallimentare di F.D., omologato con decreto del 11 – 13.2.2019 e dichiarato interamente eseguito con decreto del 19.5.2010, che instavano per il rigetto della domanda attorea poichè il bene oggetto di causa a loro ceduto.

Veniva dichiarato interrotto il procedimento all’udienza del 5.4.2011 per decesso del difensore di parte attrice e quindi, depositato il ricorso per la riassunzione, lo stesso unitamente al decreto presidenziale che fissava l’udienza di prosecuzione era notificato agli assuntori del concordato ma non al curatore del fallimento.

Ad esito della trattazione, la Corte fiorentina ebbe a dichiarare improcedibile l’appello poichè non era stato provveduto, nel termine assegnato in sede di riassunzione, alla notifica ad uno dei soggetti appellati e decorso il termine semestrale per l’assegnazione di nuovo termine per eseguire la notifica al soggetto pretermesso.

La C. ha proposto, avverso la sentenza resa dalla Corte gigliata, ricorso per cassazione fondato su un due motivi, illustrati anche con memoria difensiva.

Sia gli assuntori del concordato che la curatela del Fallimento F. sono rimasti intimati.

E’ intervenuto il P.G., nella persona del Dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da C.A. Samminiatesi s’appalesa siccome fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia vizio di nullità per violazione delle norme ex artt. 303,305e 291 c.p.c. in quanto il Collegio toscano aveva ritenuto non più possibile la concessione dell’ulteriore termine, ex art. 291 c.p.c., per procedere alla notifica al curatore del fallimento non eseguita nel termine stabilito, rilevato che era scorso il termine semestrale ex art. 305 c.p.c., benchè osservato ai fini della decadenza con il deposito del ricorso per riassunzione, siccome insegna questa Suprema Corte.

Con la seconda ragione di doglianza la C. rileva nullità del procedimento e della decisione impugnata per violazione delle norme ex artt. 111,112,299,300 e 302 c.p.c. nonchè R.D. n. 267 del 1942, artt. 124 e 136 poichè la Corte distrettuale non ha rilevato che alla procedura fallimentare erano succeduti a titolo particolare nel diritto controverso gli assuntori del concordato fallimentare e che, a seguito dell’integrale adempimento del concordato, il decreto del 2011 aveva posto fine alla procedura fallimentare, oramai conclusasi, ed i suoi Organi erano decaduti.

Le due censura appaiono connesse,sicchè vanno trattate congiuntamente, ed entrambe colgono nel segno.

La ragione posta dal Collegio fiorentino alla base della sua decisione non appare superare la prima censura elevata dalla C..

Difatti la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata notifica del ricorso per riassunzione non consentisse il rinnovo del termine, non osservato, poichè scorso il termine semestrale prescritto ex art. 305 c.p.c. e non possibile l’applicazione del disposto ex art. 291 c.p.c. in presenza di notifica omessa.

Di conseguenza la Corte distrettuale, preso atto che consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio reputa osservato il termine prescritto dall’art. 305 c.p.c. a pena di decadenza con il deposito del ricorso – Cass. SU n 14854/06 -, non già ha dichiarato l’inammissibilità dell’interposto appello, bensì la sua improcedibilità, sanzione non disposta da norma processuale siccome di generale applicazione, bensì propriamente prevista puntualmente con relazione a specifiche situazioni, ad esempio in relazione al mancata osservanza della norma ex art. 348 c.p.c.

Tuttavia la Corte toscana, rilevato che nella specie, non già, era intervenuta notifica viziata bensì la stessa era stata omessa, ha, sulla scorta di arresti di questa Suprema Corte, ritenuto che il termine ordinatorio afferente la notifica potesse esser rinnovato una volta scaduto solo se ancora non scorso il termine semestrale prescritto dall’art. 305 c.p.c.

In effetti, alcuni degli arresti di legittimità citati risultano adottati prima dell’interevento delle sezioni unite in materia del 2006, mentre l’arresto citato del 2011 richiama le decisioni d’epoca precedente all’intervento delle sezioni unite, senza però in concreto esaminare la questione oggetto di questa causa, bensì limitandosi a ritenere possibile la nuova concessione di termine ordinatorio scaduto quando, comunque, non scorso il termine semestrale per riassumere tempestivamente il processo.

Come osservato da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 3 n 5955/16 – l’opzione interpretativa adottata dalla Corte fiorentina in effetti riassegna valenza, ai fini della tempestiva riassunzione del processo interrotto, all’intervenuta notifica nel termine semestrale, ossia esattamente quanto ritenuto non rilevante da questa Suprema Corte con la decisione adottata a sezioni unite nel 2006.

Nemmeno la questione può trovar soluzione in forza del disposto ex art. 154 c.p.c. afferente alla prorogabilità del termine ordinatorio, quale deve qualificarsi quello disposto dal Giudice nel decreto con cui fissa l’udienza per la prosecuzione del processo a seguito del ricorso ex art. 303 c.p.c., nonchè il termine entro cui effettuare la notifica alla controparte.

Difatti nella specie un tanto non era possibile poichè il termine originariamente assegnato era scaduto e la parte onerata non aveva prospettato ragioni per l’applicazione della norma,di cui al secondo alinea art. 154 c.p.c.

In effetti la fattispecie appare regolata unicamente dal disposto ex art. 291 c.p.c. – Cass. sez. 3 n 13683/12, Cass. sez. 1 n 5348/07 – posto che la notificazione appare adempimento diretto esclusivamente – una volta escluso la valenza ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 305 c.p.c. – alla riattivazione del corretto contraddittorio nell’ambito del processo da proseguire. Pertanto anche in ipotesi di mancata effettuazione della notifica,il Giudice non già può limitarsi a rilevare che il procedimento non può proseguire per difetto d’insaturazione del contraddittorio – come fatto dalla Corte toscana – in assenza di norma che regoli detta situazione pronunziando formula definitoria del processo non prevista, ma deve operare secondo la regola ex art. 291 c.p.c. che espressamente prevede la sanzione in caso di sua inosservanza.

In definitiva va stabilito che anche in ipotesi di mancata esecuzione della notifica del ricorso per riassunzione e pedissequo decreto del Giudice di fissazione dell’udienza di prosecuzione e, non già, solo nell’ipotesi della sua esecuzione viziata debba trovar applicazione la regola processuale ex art. 291 c.p.c. Ciò impinto in linea generale,nello specifico concorre anche la dedotta violazione della disciplina in tema di concordato fallimentare portata nel R.D. n. 267 del 1942.

Difatti, nella specie, risulta documentato che il fallimento di F.D. – dichiarato dopo la sua morte – venne chiuso con concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Livorno il 13.2.2009 e dichiarato interamente seguito con decreto del Giudice delegato del 19.5.2010, tanto che gli assuntori del concordato intervennero in causa quali successori a titolo particolare all’udienza del 5.4.2011.

La causa venne dichiarata interrotta per morte del difensore della C. nella stessa udienza del 5.4.2011, ossia dopo l’intervenuta chiusura della procedura fallimentare e la decadenza dei suoi organi – Cass. sez. 1 n 16040/11, Cass. sez. 1 n 953/1982 -.

Il ricorso per riassunzione della causa interrotta fu depositata dall’impugnante il 16.11.2011, ossia entro il termine semestrale prescritto dall’art. 305 c.p.c., e notificato ai soli assuntori del concordato, intervenuti nel procedimento in successione della procedura fallimentare estinta, ma non anche al curatore del fallimento F..

Tuttavia effettivamente detta evocazione per la prosecuzione dello specifico giudizio interrotto non poteva giuridicamente avvenire per l’estinzione del soggetto interessato, poichè R.D. n. 267 del 1942, ex art. 130, comma 2 l’omologa del concordato e la definitività del relativo decreto comporta la chiusura del fallimento,mentre l’accertamento, da parte del Giudice delegato, dell’esatto adempimento di quanto previsto nel concordato omologato, comporta la decadenza degli Organi del fallimento rimasti attivi esclusivamente al fine di sorveglianza dell’esatto adempimento, siccome precisato dall’insegnamento di legittimità dianzi richiamato.

Dunque allorquando la C. venne onerata della notifica alla controparte del ricorso di riassunzione e pedissequo decreto del Giudice, la parte curatela del fallimento F. non esisteva più ed alla stessa, secondo la disciplina ex R.D. n. 267 del 1942, a titolo particolare in relazione al bene oggetto della specifica lite erano succeduti gli assuntori del concordato regolarmente evocati.

Erroneamente, pertanto, la Corte toscana ha ritenuto non adempiuto l’onere di esatta evocazione della controparte nel procedimento riassunto, poichè la curatela fallimentare non più parte dello stesso, in quanto soggetto estinto e suoi successori gli assuntori del concordato regolarmente vocati e costituitisi.

Dunque va rilevato come alcun altro soggetto, oltre agli assuntori del concordato, era da chiamare nel processo riassunto di specie.

Di conseguenza la sentenza della Corte d’Appello di Firenze impugnata va cassata e la causa rimessa ad altra sezione di detta Corte, che s’atterrà alle regole di diritto dianzi illustrate.

Il Giudice di rinvio provvederà anche, ex art. 385 c.p.c., comma 3, alla disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze altra sezione, che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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