Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20856 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11327/2013 proposto da:

GI.FA. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma piazza Mincio 2, presso lo studio

dell’Avv. Salvatore Taverna e dell’Avv. Anna Stefanini, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4/04/2012 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO,

depositata il 12/03/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 4/4/12 depositata in data 12 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettava l’appello proposto da Gi.FA. Srl avverso la sentenza n. 135/2/08 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, società esercente impresa di locazione di immobili propri, contro un avviso di accertamento con cui a seguito di accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), era stato rideterminato il reddito di impresa, il valore della produzione netta e il volume di affari, con un conseguente recupero di imposta per II.DD., IRAP e IVA 2003.

– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo non accoglibili le doglianze relative al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento riferite ad un immobile strumentale acquistato cat. (OMISSIS), non essendo stata dalla contribuente dimostrata la destinazione strumentale per l’anno di imposta. Inoltre il giudice d’appello riteneva assolto l’onere della prova da parte dell’Agenzia circa la produzione di ricavi nell’anno nella misura oggetto di ripresa e disattendeva l’appello anche in punto di sanzioni, ritenute consequenziali ai tributi evasi nella misura determinata dall’atto impositivo.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare va dato atto del fatto che in ricorso viene indicata come notificanda anche l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze dello Stato”, ma non risulta prodotta cartolina di perfezionamento della notifica e, in ogni caso, dalla lettura della sentenza e degli atti introduttivi tale soggetto non risulta essere stato parte del giudizio d’appello.

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 TUIR, (già 67), comma 1 e dell’art. 2697 c.c., oltre che l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa il mancato riconoscimento della deducibilità per quote di ammortamento del costo sostenuto dalla ricorrente per l’acquisto di un immobile cat. (OMISSIS).

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi secondo e terzo e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver il giudice d’appello ritenuto legittimi i recuperi a tassazione sulla base di presunzioni prive dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

– Con il terzo motivo la ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi secondo e terzo e degli artt. 2727 e 2729 c.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sempre circa l’utilizzo delle presunzioni, per aver la CTR ritenuto che l’esistenza di maggiori ricavi nell’anno in contestazione fosse stata, tra l’altro, comprovata dalle dichiarazioni rese dal venditore, amministratore della società Abatros, in sede di verifica.

– Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, oltre l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver la CTR mancato di disapplicare le sanzioni come effetto della illogicità della ricostruzione dei fatti operata dall’Agenzia.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto diretti ad aggredire la motivazione della sentenza secondo una medesima logica, e sono inammissibili.

– In primo luogo i motivi, anche nella parte in cui viene articolata la violazione di legge sono diretti a far valere un vizio motivazionale in quanto censurano specifici passaggi della sentenza in cui viene valutata la prova, in particolare presuntiva (motivi 1-3), e anche il quarto motivo sulle sanzioni postula una diversa ricostruzione del fatto. Va al proposito rammentata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il vizio di omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (cfr. Cass. Sez. U. Sent. 5002 dell’11/06/1998, Cass. Sez. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16456 del 2013).

– Orbene la contribuente nel corpo dei motivi in parola non evidenzia elementi di prova o fatti decisivi e contrari al ragionamento del giudice d’appello che non siano già stati soppesati in sede di merito. Inoltre, per le ragioni già viste anche le prospettate violazioni di legge si risolvono in una indebita richiesta di rivalutazione della prova operata dal giudice d’appello. In particolare, al primo motivo, ciò riguarda la strumentalità dell’immobile cat (OMISSIS) acquistato e negata dai giudici di merito per non essere questa desumibile automaticamente dallo svolgimento dell’attività di impresa di compravendita e locazione di immobili, nè essendo stata indicata l’entità delle quote ammortizzate, nè l’importo che sarebbe stato negato in sede di accertamento condizioni per fruire dell’art. 102 TUIR. Al secondo e terzo motivo invece la richiesta di rivalutazione riguarda le presunzioni applicate, in cui le dichiarazioni rese dal venditore (amministratore della società Abatros) non hanno valore esclusivo, ma sono solo uno degli elementi che compongono il quadro probatorio largamente composto da prove documentali, tra cui i pagamenti superiori a quanto dichiarato nell’atto di acquisto dell’immobile. Infine, il quarto motivo contesta l’applicazione delle sanzioni confermata dal giudice di appello sul postulato di una diversa ricostruzione dei fatti quali dimostrati dalla prova raccolta nel processo e soppesata dai giudici di merito.

– In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi, e condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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