Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20856 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20856 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vito Iaffaldano, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cardinal De Luca 22, presso lo studio dell’avv.
Vincenzo D’Isidoro che lo rappresenta e difende, per
procura in calce al ricorso (e che indica per le
comunicazioni il fax n. 0881/1880496 e gli indirizzi di
posta elettronica:

segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it

e segreteria@studiodisidoro.it );;

– ricorrente contro

348-o
2013

Ministero della Giustizia,

in persona del Ministro pro

tempore,

e

rappresentato

difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

1

Data pubblicazione: 11/09/2013

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre
2010, R.G. n. 725/2011;

Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 15 giugno 2010, Vito Iaffaldano
ha chiesto alla Corte di appello di Lecce la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio del lavoro promosso davanti al Tribunale
di Foggia in data 31 marzo 2003 e ancora in corso
al momento della proposizione del ricorso per
equa riparazione.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in euro 4.000
l’indennità, stimando in anni quattro la durata
eccessiva del giudizio. Ha compensato le spese
del

giudizio

in

considerazione

del

ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in euro
2

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

6.000) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
3.

Ricorre

per

cassazione

Vito

Iaffaldano

affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il

111 della Costituzione, degli artt. 91, 92,
secondo comma, e 93 c.p.c. e la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
1. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
2. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di
compensazione per un terzo delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del

3

quale deduce la violazione degli artt. 24, 38 e

Ministero al pagamento della metà residua.

3. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il

compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per un terzo le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della residua
quota che liquida per l’intero in 950 euro (50 per
spese, 500 per diritti e 400 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA