Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20855 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10888/2018 proposto da:

M.L., rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

MAFFI, domiciliazione p.e.c. maffi.maurizio.ordineavvocatipc.it;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI EDILIZIE VITA NUOVA SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO FONTANAZZA, FRANCESCO PAOLO MINGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

M.L. ricorreva, convenendo la Costruzioni Edilizie Vita Nuova s.r.l., ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per l’esecuzione di un obbligo di fare afferente all’inosservanza delle distanze legali;

il giudice dell’esecuzione acquisiva la consulenza tecnica d’ufficio del processo definito con il titolo azionato, disponeva nuova consulenza e, dopo chiarimenti, ne ordinava altra, con ulteriori chiarimenti e relazione integrativa, infine dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuta ottemperanza;

la Corte di appello rigettava il gravame osservando che la sentenza di prime cure andava letta quale rigetto del ricorso per intervenuto adempimento, come doveva essere confermato alla luce delle plurime indagini peritali;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.L. formulando tre motivi;

resiste con controricorso la Costruzioni Edilizie Vita Nuova s.r.l.;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che:

con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 132,612 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo irresolubilmente contraddittorio prima affermando l’irritualità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante il contrasto che aveva originato il ricorso originario, e poi riqualificandola come rigetto per intervenuto adempimento verificato, però, solo nel corso del procedimento coattivo, senza, come necessario, una previa constatazione dell’iniziale inadempimento e un conseguente controllo giudiziale della pretesa ottemperanza;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando in modo tautologico e apparente senza confrontarsi con le contestazioni alle conclusioni peritali mosse dalla difesa deducente;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,132 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel confermare anche immotivatamente la decisione di prime cure che aveva ritenuto illogicamente soccombente la deducente, nonostante fosse stato dedotto anche in appello che al momento del deposito del ricorso l’iniziativa stessa era legittima;

Rilevato che:

va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare (e di non fare), l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c., quando tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quando abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, e in alcun caso, neppure quando provveda sulle spese processuali, è possibile la proposizione dell’appello (Cass., 23/03/2017, n. 2017, Cass., 08/05/2018, n. 10946, Cass., 28/06/2019, n. 17440);

il profilo in parola, però, nel caso non è rilevabile (neanche officiosamente) in quanto precluso dal giudicato conseguente alle statuizioni (non silenti sul punto bensì) esplicite, in senso diverso, della Corte di appello, non oggetto d’impugnazione neppure incidentale;

sempre preliminarmente va dato atto che parte controricorrente ha depositato copia di una sentenza di merito, intervenuta dopo il ricorso qui in scrutinio tra le stesse parti, per supportare la constatazione del giudicato sull’intervenuta ottemperanza degli obblighi di fare in parola;

nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed e’, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass., 22/01/2018, n. 1534, evocata in memoria dalla controricorrente);

ne consegue l’ammissibilità della produzione che, peraltro, come si sta per vedere, resta irrilevante rispetto all’esame dei motivi, fermo restando che l’affermazione giudiziale in parola risulta effettuata in parte narrativa (cfr. in specie a pag. 5 della sentenza in questione) come sottolineato in memoria dalla controparte;

il primo motivo è infondato;

la Corte di appello non ha fatto altro che constatare, con accertamento in fatto conforme a quello di prime cure – e conseguente operatività della preclusione ex art. 348 ter c.p.c., comma 5 – che il titolo era stato ottemperato;

di qui la riqualificazione in termini di rigetto della statuizione di prime cure, orientata, evidentemente, dalla logica coattiva del giudice investito, e di qui la correttezza della conclusione del giudice di seconde cure, posta la persistenza della domanda di esecuzione forzata della originaria ricorrente;

il secondo motivo è inammissibile;

in primo luogo non viene riprodotto il contenuto degli atti processuali evocati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

sono infatti in tal senso inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

in secondo luogo la censura si traduce in una richiesta di rivisitazione fattuale preclusa in questa sede di legittimità, fermo il richiamato divieto conseguente alla doppia conforme di rigetto;

il terzo motivo è fondato per quanto di ragione;

nel quadro, qui imposto dal giudicato, del valore di sentenza della statuizione del primo giudice, e in quello della conseguente sentenza del secondo, la Corte di appello avrebbe dovuto comunque vagliare i tempi di attuazione del titolo rispetto al momento del ricorso, e in questa cornice statuire motivatamente sulle spese processuali;

sul punto, non essendo necessari altri accertamenti fattuali può cassarsi la decisione impugnata e decidere nel merito;

pertanto, le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio, possono compensarsi in ragione del problematico inquadramento processuale della fattispecie (quale sopra evidenziato) e dell’adempimento agli obblighi di cui al titolo intervenuto sia pure nel corso del processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, accoglie per quanto di ragione il terzo, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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