Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20855 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20855 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Edildaunia s.r.1., elettivamente domiciliata in Roma,
via Cardinal De Luca 22, presso lo studio dell’avvocato
Vincenzo D’Isidoro che la rappresenta e difende, per
mandato in calce al ricorso (e che indica per le
comunicazioni il fax n. 0881/1880496 egli indirizzi di
posta elettronica: segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it
e segreteria@studiodisidoro.it );

– ricorrente contro

39-93

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

2013

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

Data pubblicazione: 11/09/2013

in Roma, via dei Portoghesi 12 (per il ricevimento
degli atti fax 06/96514000 e l’indirizzo p.e.c.
ads rm@mailcert.avvocaturastato.it );

– controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce

2010, R.G.V.G. n. 763/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 22 giugno 2010, la Edildaunia
s.r.l. ha chiesto alla Corte di appello di Lecce
la condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio in materia previdenziale instaurato
davanti al Tribunale di Foggia in data 27 maggio
1994 e definito in appello il 28 gennaio 2010.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto la
domanda liquidando in 10.000 euro l’indennità in
considerazione di una durata eccessiva del
giudizio stimata in dieci anni. Ha compensato le
spese del giudizio in considerazione del

2

emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre

ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in 14.000
euro) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
Ricorre per cassazione Edildaunia s.r.l.
affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il
quale deduce la violazione degli artt. 24, 38 e
111 della Costituzione, degli artt. 91, 92,
secondo coma, e 93 c.p.c. e la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.

Il

comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
6. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di

3

3.

compensazione per un terzo delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del
Ministero al pagamento della metà residua.

7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per un terzo le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della residua
quota che liquida per l’intero in 1.140 euro (50 per
spese, 600 per diritti e 490 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA