Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20855 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.06/09/2017),  n. 20855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9303/2016 proposto da:

UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO FORMARO,

con domicilio eletto ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 18B,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MASSIMILIANO GRASSIA;

– ricorrente –

contro

SOC MATEC SRL, M.G., M.M.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 248/2016 del

TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che ha chiesto,

visto l’art. 380 ter c.p.c., che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, accolga il presente regolamento.

Il Collegio ha raccomandato motivazione semplificata.

Fatto

PREMESSO

UNICREDIT s.p.a., con ricorso notificato in data 6.4.2016 a MATEC s.r.l. in liquidazione, M.G. e M.M.A., ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 7.3.2016 n. 248, comunicata a mezzo PEC in data 9.3.2016 e non notificata, con la quale – pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2061/2015 – il Giudice di merito aveva accolto la eccezione pregiudiziale proposta dalla società debitrice e dai fidejussori con la opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 29.4.2015 da UNICREDIT s.p.a. (relativo a crediti derivanti dalla concessione di due finanziamenti denominati “Import” n. (OMISSIS), erogati in esecuzione del contratto quadro stipulato tra la banca e la società in data 30.6.2014), dichiarando la propria incompetenza – e conseguentemente la nullità del decreto opposto- per continenza della pretesa monitoria con altra pretesa creditoria, fatta valere dalla medesima banca con domanda riconvenzionale proposta nei confronti degli stessi debitori, nella causa ordinaria pendente avanti il Tribunale di Bologna al RG n. 13310/2014, precedentemente instaurata da Matec s.r.l. in liquid., con atto di citazione notificato in data 8.5.2014, ed avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito vantato dalla banca per saldo-debitore del rapporto di c/c bancario n. (OMISSIS) acceso in data 30.6.2011.

La ricorrente denuncia la erronea valutazione compiuta dal Tribunale di Ravenna in ordine alla continenza tra le due cause, avendo ritenuto che, l’importo di Euro 145.319,35 richiesto con la precedente domanda riconvenzionale svolta nel giudizio ordinario di cognizione, costituisse “la sommatoria tra il saldo di conto corrente ed i due finanziamenti” nella quale quindi doveva ricomprendersi anche l’ammontare dell’importo dei finanziamenti richiesto con il successivo decreto ingiuntivo opposto.

Diversamente – come era dato agevolmente ricontrare dalla lettura degli difensivi della banca relativi ai due giudizi – la banca, nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva specificamente chiarito che intendeva agire per la riscossione degli importi dovuti per i finanziamenti “Import”, mentre il credito di Euro 145.319,35 concerneva esclusivamente il saldo di c/c azionato con la distinta domanda (riconvenzionale) formulata dalla banca nel giudizio pendente avanti il Tribunale Bologna (cfr. ricorso ex art. 633 c.p.c., pag. 5). Analogamente, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio pendente avanti il Tribunale Bologna, era stato espressamente indicato che il credito relativo ai due finanziamenti “non è oggetto di contestazione nel presente atto” (comparsa, pag. 6), e si concludeva (comparsa pag. 24) chiedendo in via riconvenzionale la condanna dei debitori al pagamento dell’importo di Euro 145.319,35 – successivamente ridotto dal Tribunale di Bologna nella ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ad Euro 85.249,06 – quale saldo debitore per scoperto di c/c ordinario n. (OMISSIS), somma all’evidenza distinta da quella di Euro 66.978,44 corrispondente ai finanziamenti “import” e richiesta con il ricorso monitorio (cfr. stralci degli atti difensivi, riportati nel ricorso alle pag. 22-23, 26), tanto più che nè l’accredito nè l’addebito degli importi corrispondenti ai finanziamenti in questione era transitato sul predetto conto corrente, come riconosciuto anche dagli stessi debitori nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (trascritto a pag. 27-28 ricorso).

Non hanno svolto difese gli intimati.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte rilevando la insussistenza della continenza della domanda monitoria in quella, proposta in via riconvenzionale, nella causa precedentemente instaurato presso il Tribunale di Bologna.

Diritto

RITENUTO

Il ricorso deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di “causae petendi” e differenza quantitativa di “petitum” (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di “causae petendi”, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico – giuridico necessario per la definizione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità), come nell’eventualità in cui una delle cause sia stata proposta per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna della stessa al risarcimento del danno, e l’altra per l’adempimento del medesimo contratto (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011), e premesso altresì che, allorchè la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10011 del 23/07/2001; id. Sez. 3, Ordinanza n. 26076 del 30/11/2005; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011), osserva il Collegio che le cause di accertamento negativo del saldo-debitore di conto corrente con riconvenzionale di condanna al pagamento dell’importo a debito e di condanna al pagamento del credito per capitale ed interessi relativa alla restituzione degli importi erogati a titolo di finanziamenti “Import”, trovano coincidenza sotto il profilo esclusivamente soggettivo (in entrambe infatti sono parti la banca UNICREDIT s.p.a., la debitrice MATEC s.r.l. in liquidazione e i fidejussori M.G. e M.A.), mentre, come emerge dal confronto tra il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione avanti il Tribunale di Ravenna, e la comparsa di costituzione risposta – con domanda riconvenzionale di condanna – depositata dalla banca nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna, risulta evidente la dicotomia delle domande proposte dalla banca, avendo questa ben precisato, in entrambi tali atti, la netta distinzione nei due giudizi e della “causa petendi” (1 – contratto di conto corrente n. (OMISSIS) stipulato in data 30.6.2011; credito certificato come vero e liquido dall’estratto conto conforme alle scritture contabili TU D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ex art. 50 garantito da atto di fidejussione omnibus rilasciato dai M., posti a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna proposta nella causa pendente avanti il Tribunale di Bologna; 2 – contratto quadro n. (OMISSIS) stipulato in data 30.6.2014 regolante le condizioni economiche di finanziamenti in Euro/divisa estera per la esecuzione di disposizioni di pagamento verso l’estero; atti di concessione dei finanziamenti “import” n. (OMISSIS), garantiti da atto di fidejussione omnibus rilasciato dai M., posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) e del “petitum” sostanziale (1 – importo di Euro 145.319,35 successivamente ridotto dal Tribunale di Bologna nella ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ad Euro 85.249,06 – quale saldo debitore per scoperto di c/c ordinario n. (OMISSIS): causa avanti Tribunale Bologna; 2 – importo di Euro 66.978,44, pari alla sommatoria del saldo debitore relativo al finanziamento n. (OMISSIS) per Euro 44.634,98 e del saldo debitore relativo al finanziamento n. 3576115 di Euro 22.343,46 oltre interessi moratori e spese: causa avanti il Tribunale di Ravenna).

La oggettiva diversità tra i crediti fatti valere dalla banca nei due giudizi era stata chiaramente indicata dalla banca (creditore monitorio) anche nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove, contestando la eccezione di incompetenza per continenza formulata dagli opponenti aveva evidenziato in particolare che gli importi concernenti i finanziamenti erogati non erano stati accreditati sul con corrente bancario in quanto le somme erano state direttamente impiegati per il pagamento delle fatture emesse per corrispettivi dovuti da MATEC s.r.l. ad una società belga ed una società polacca ed il credito vantato dalla banca per restituzione di capitale ed interessi non era ricompreso nell’estratto del saldo debitore di conto corrente.

La autonomia dei rapporti contrattuali dedotti nei rispettivi giudizi, esclude pertanto non soltanto la continenza in senso stretto, quanto al petitum, ma come esattamente rilevato nelle conclusioni del Pubblico Ministero – anche una continenza inerente al titolo, atteso che anche l’accertamento della nullità contrattuale, richiesto dalla società debitrice e dai fidejussori nella causa “preveniente” pendente avanti il Tribunale di Bologna, non può esplicare alcuna “vis attractiva” nei confronti della causa prevenuta avanti il Tribunale di Ravenna, atteso che: a) la eventuale dichiarazione di nullità di quel titolo contrattuale non si trasmetterebbe all’autonomo titolo contrattuale costituito dal contratto quadro e dagli atti di concessione dei finanziamenti; b) nelle conclusioni rassegnate nel giudizio ordinario di cognizione relativo all’accertamento negativo del credito, avanti il Tribunale di Bologna, gli attori avevano concluso specificamente instando per la dichiarazione di nullità del solo contratto di conto corrente.

In conclusione, insussistendo il rapporto di continenza tra le due cause, va dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna a conoscere della opposizione proposta da Matec s.r.l. in liquidazione, M.G. e M.M.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2015 emesso a favore di UNICREDIT s.p.a., ed iscritta al RG. n. 2061/2015 dello stesso Tribunale, presso il quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge e che provvederà all’esito a liquidare anche le spese del giudizio per regolamento di competenza.

PQM

 

dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna, avanti il quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Spese rimesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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