Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20855 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25823-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DIES;

– ricorrente –

contro

B.P., rappresentata e difesa dal proprio amministratore di

sostegno avvocato DEPEDER GIANFRANCO, elettivamente domiciliato ex

lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

T.L., rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIA TORRESANI,

elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

T.S., e MOSER BRUNA quali eredi di TO.RE., deceduto,

rappresentate e difese dall’avvocato GABRIELE a BECCARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO MARIA CAROLI, con delega dell’avvocato

CLAUDIO COLINI difensore del ricorrente.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

T.L., quale erede del proprio defunto padre T.R., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trento i propri germani A. e Re. e la madre B.P..

L’attrice impugnava le disposizioni di cui al testamento olografo del proprio genitore in data 5 aprile 2000, nonchè gli atti di compravendita di beni immobili del 26 novembre 1979, 23 febbraio 1984 e 5 giugno 1986 dal de cuius al fratello A., atti -rispettivamente – nulli (i primi due) perchè simulati in quanto diretti a realizzare una donazione e, quindi, invalidi per difetto di forma ex art. 782 c.c. ovvero (il terzo del 1986) comportante obbligo di collazione ex art. 746 c.c.;

l’attrice impugnda, altresì, le donazioni, che si assumevano realizzate a mezzo di bonifici e prelievi bancari in favore del convenuto T.A. e, pertanto, nulle per difetto di forma. Parte attrice svolgeva, quindi, azione di riduzione e chiedeva all’adito Tribunale di voler procedere -previa riunione fittizia della massa ereditaria e determinazione della quota di riserva – alla divisione del patrimonio relato dal padre To.Re., deceduto in (OMISSIS).

Si costituivano in giudizio, quali eredi di To.Re., M.B. e T.S., che aderivano alle domande di riduzione e di accertamento delle simulazioni proposte dall’attrice T.L. nei confronti del germano A..

Quest’ultimo, a sua volta, resisteva alle avverse domande, eccependo la carenza di legittimazione all’intrapresa azione di riduzione per mancata preventiva rinuncia ai legati in sostituzione di legittima disposti dal padre a favore dei fratelli e della propria madre, nonchè – ancora – eccependo l’inammissibilità dell’azione di riduzione per genericità nell’indicazione del valore e dell’entità della lesione.

Il T.A. proponeva, inoltre, domanda di accertamento della simulazione dell’atto di compravendita in data 23 dicembre 1985 con cui il germano To.Re. aveva acquistato da terzi appartamento in Lavis in quanto tale atto sostanziava una donazione indiretta da parte del padre T.R..

Il medesimo convenuto chiedeva, infine, l’accertamento dell’obbligo di collazione alla massa della somma di lire trentamilioni donata dal de cuius allo stesso germano Re. per acquisto di mobilio.

La vedova B.P. si costituiva in giudizio, per il tramite del proprio amministratore di sostegno, al fine di far valere i migri diritti di legittimaria, aderendo alle domande svolte dall’attrice e dalle eredi del figlio To.Re., nonchè alla domanda di simulazione e collazione – che faceva propria – svolta dal T.A. nei confronti del To.Re..

Il Tribunale di prima istanza, all’esito della svolta prova testimoniale, respingeva – con sentenza parziale n. 504/2014 – le eccezioni preliminari dedotte dal T.A., dichiarando che le disposizioni contenute nel testamento del de cuius a favore della moglie e dei figli L. e Re. erano legati in conto legittima (e non legati in sostituzione di legittima), rigettando la domanda d accertamento delle donazioni indirette in favore del To.Re., accertando la simulazione con conseguente nullità per difetto di forma del suddetto atto di compravendita in data 26 novembre 1979, nonchè di quello in data 5 giugno 1986 con conseguente obbligo di collazione, rigettando – viceversa – la domanda di simulazione e quella, pure svolta, di accertamento della natura di negotium mixtum cum donatione dell’atto di compravendita del 23 febbraio 1984.

Il Tribunale, quindi, disponeva ulteriori incombenti con rimessione della causa sul ruolo.

Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure interponevano, chiedendone la riforma, appello principale il T.A., nonchè – resistendo al gravame principale – appelli incidentali B.P., T.L. e le succitate eredi del To.Re..

L’adita Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 184/2015 riformava parzialmente la sentenza di primo grado respingendo la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita in data 26 novembre 1979, confermando nel resto la gravata decisione del primo Giudice.

Avverso la suddetta decisione della Corte territoriale, della quale chiede la cassazione, ricorre il T.A. con atto fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorsi dalle parti intimate.

In particolare la controricorrente T.L. ha eccepito l’inammissibilità, sotto un duplice diverso profilo, dell’avverso ricorso principale.

Tutte le parti in causa hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità cui innanzi si è fatto cenno.

In mancanza di apposita previsione normativa la eccepita violazione del principio di sinteticità (di cui anche al noto protocollo di intesa sulle indicazioni tecniche per la formulazione dei ricorsi sottoscritto il 17 dicembre 2015 dal Primo Presidente dei questa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense) con riferimento alla eccepita “assenza di trattazione sintetica e sobria” non può essere sanzionato con la inammissibilità del ricorso.

Tanto anche in ragione della valutazione di questo Collegio per cui nell’ipotesi de qua non ricorrono gli estremi per sancire una mancanza assoluta nel ricorso di confutazione specifica del provvedimento gravato (posto, altresì, a fondamento della eccepita inammissibilità del gravame).

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente lamenta, più specificamente, che sia stata accertata – dai Giudici del merito – la simulazione della compravendita in data 5 giugno 1986 “a mezzo di testi e presunzioni prescindendo totalmente dalla verifica delle condizioni di ammissibilità e di fondatezza dell’azione di riduzione”.

Il motivo non può essere accolto.

Tanto, in primis, perchè parte ricorrente postula che il regime probatorio agevolato previsto dalla suddetta invocata norma sostanziale dipende dall’esame preliminare della fondatezza della domanda: ciò è del tutto errato in diritto.

Inoltre la Corte distrettuale, confermando in punto, la decisione del Tribunale di prima istanza non ha dichiarato la nullità del predetto atto per difetto di forma, ma ha accertato la simulazione relativa del medesimo negozio di compravendita in quanto donazione dichiarando che i beni donati andavano soggetti a collazione.

Nè vi è stata violazione, quindi, dell’art. 1417 c.c. poichè la gravata decisione ha motivato congruamente le ragioni per cui doveva ritenersi ammissibile la prova per testi, già ammessa dal Tribunale di prima istanza, con riguardo a tutti gli atti di compravendita conclusi fra il T.R. ed il figlio A.. Nè a vanificare tale risultanza può valere il solo passaggio della impugnata sentenza di cui alle pp. 21 e 22 (relativo ad altro aspetto) citato dal ricorrente nel proprio atto.

Viceversa la Corte territoriale aveva illustrato anche le ragioni per cui il regime probatorio ex art. 1417 c.c. applicabile ai legittimari che agiscono in riduzione ex art. 1417 c.c. non poteva, nell’ipotesi, ritenersi limitato ai soli atti oggetto di riduzione.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dall’odierno ricorrente di accertamento della donazione indiretta dell’immobile in (OMISSIS) di cui all’atto in data 23 dicembre 1985 in favore del To.Re..

Parte ricorrente deduce, altresì, la violazione degli artt. 782 e 809 c.c. nella parte in cui escludono che alle donazioni indirette si applichino i limiti di prova che, viceversa, valgono per le donazioni di cui all’art. 782 c.c..

Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata omessa pronuncia poichè la stessa, ove eventualmente ricorrente, sarebbe dovuta essere dedotta attraverso il consono ricorso alla norma di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 (e non n. 3).

Inoltre, deve rilevarsi; l’esclusione della sussistenza di una donazione indiretta era ed è in ogni caso desumibile anche dal rigetto delle altre proposte domande ed è riferibile e, quindi, estensibile anche nei confronti dell’odierno ricorrente.

Il motivo va, dunque, nel suo complesso respinto.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo.

La doglianza, tuttavia, più che attenere ad un preciso e specificamente indicato dato extratestuale o fatto storico in senso ontologico tende alla rivalutazione delle ragioni per cui la Corte distrettuale ha argomentatamente rigettato la domanda del T.A. di accertamento della donazione indiretta in favore del germano Re. e di cui all’atto di compravendita del 23 dicembre 1985.

Il motivo non è, quindi, ammissibile in quanto finalizzato a riproporre in sede di legittimità una questioni di pura, valenza meritale.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, la “mancata ammissione delle decisive e rilevanti circostanze di cui al capitolo di prova n. 2” ovvero quelle relative allo svolgimento o meno di attività lavorativa del To.Re., atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto la capacità economica in capo a quest’ultimo di acquistare l’appartamento di cui al contratto del 23 dicembre 1985.

Anche tale motivo, svolto con riferimento ad errato parametro processuale, è del tutto inammissibile omettendo per di più parte ricorrente la dovuta trascrizione delle circostanze asseritamente decisive di cui al succitato capitolo di prova.

Tale fatto rende ancor più non scrutinabile il motivo specie al cospetto della puntuale motivazione in punto della gravata decisione (v.: pp. 27/28), che ha valutato come “del tutto generica e pertanto inammissibile” la medesima prova.

6.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al capo della sentenza gravata con cui veniva confermata la simulazione dell’atto di compravendita in data 5 giugno 1986 fra il suddetto de cuius ed il T.A..

Più specificamente, ancora, la doglianza del ricorrente attiene al fatto che la Corte distrettuale avrebbe “argomentato il proprio erroneo convincimento solo in via presuntiva”.

Il motivo concretizza una censura di carattere del tutto meritale e tende inammissibilmente ad una revisione di decisione sorretta da adeguata e logica motivazione e come tale non più sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

7.- 11 ricorso va, dunque, rigettato.

8.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte o gruppo di parti controricorrenti ovvero T.L., B.P. e T.S. ed altri, delle spese del giudizio, determinate – per ciascuna – in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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