Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8659/2013 proposto da:

M.F., amministratore unico della TRENTA FINANZIARIA

S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma via Silla 91, presso lo

studio dell’Avv. Martinelli, rappresentato e difeso dall’Avv.

Vincenzo Di Ponzio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– resistente –

Avverso la sentenza n. 172/29/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

SEZ. STACC. TARANTO, depositata il 24/09/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 172/29/12 depositata in data 24 settembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto rigettava l’appello proposto da Trenta Finanziaria Srl, avverso la sentenza n. 637/6/10 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, che a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo ad un avviso di accertamento per II.DD., IRAP e IVA 2004 emesso in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti

– La CTR condivideva la decisione di primo grado ritenendo adeguatamente motivato l’atto impositivo e, nel merito, fondato senza che la contribuente avesse fornito la prova dell’esistenza delle operazioni contestate, ai fini dell’esercitato diritto alla detrazione IVA.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, articolati a loro volta in sottomotivi. l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e con il quarto mezzo di impugnazione – in cui viene dedotto il vizio motivazionale e la violazione di legge ad un tempo, ma sempre al fine di ottenere la nullità della sentenza – la contribuente deduce la nullità della pronuncia gravata, per plurime ragioni, riassumibili in denuncia da un lato di motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. essendosi la stessa articolata in laconiche affermazioni non idonee a rendere comprensibili le ragioni del rigetto delle doglianze dedotte in appello, tra cui la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata redazione di pvc a conclusione dell’invio del questionario e delle ulteriori indagini presso terzi, la ritenuta inerenza dei costi per materiale di cancelleria e di ristrutturazione dell’immobile di proprietà e l’immotivazione delle sanzioni irrogate.

Dall’altro, la nullità della sentenza viene dedotta per l’omessa pronuncia rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.c., circa la ripresa riguardante la deduzione di costi relativi agli oneri di gestione e circa la richiesta subordinata di riduzione delle sanzioni stesse ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12 e 17, in virtù dell’esistenza di più avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente per i diversi anni di imposta (pagg. 22 e 23 appello).

– I motivi sono fondati, nei termini che seguono. Quanto alle denunciate omesse pronunce, la sentenza del giudice d’appello in effetti non permette di comprendere esattamente neppure quale sia la materia del contendere. Non è chiara quale sia secondo la CTR la natura delle operazioni inesistenti contestate, se oggettivamente o soggettivamente inesistenti, e la sentenza prende posizione sulla ripresa per indebita deduzione di costi mentre il ricorso con compiuta autosufficienza dimostra che questa è stata oggetto di appello, in particolare in relazione agli oneri di gestione (pag.5 appello). Ancora, quanto alle sanzioni applicate, è la stessa sentenza a dare atto nell’esposizione del fatto processuale dell’esistenza di una specifica domanda da parte dell’appellante di “mancata applicazione delle riduzioni ex D.Lgs. n. 472 del 1997” confermata dai richiami alle pagg. 22 e 23 dell’appello contenuti nel ricorso, ma il giudice di appello non si è pronunciato a riguardo.

Orbene, nel censurare tali omissioni, il quarto mezzo di impugnazione – oltre parte del primo motivo -, chiaramente censura delle omesse pronunce, vizio che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., e ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). In questo caso, si tratta della domanda di annullamento della ripresa circa la ritenuta indebita deduzione di costi di gestione e della domanda di riduzione delle sanzioni. Il quarto motivo ben può essere riqualificato secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in applicazione del principio di diritto secondo il quale “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239) e, nei termini sopra indicati, trova accoglimento.

– Circa la denuncia di motivazione apparente poi, oggetto di gran parte del primo motivo, la Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

– Orbene, la stringata motivazione della CTR nella parte in cui prende posizione su parte dei motivi di appello, non permette di comprendere le ragioni per cui è stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’atto impositivo essendo tautologica l’affermazione secondo la quale sarebbero “state regolarmente esposte le ragioni che escludono l’accoglimento dei motivi di censura”. E’ poi generica e non intelleggibile nel suo fondamento l’affermazione circa l’applicazione del canone dell’onere della prova alla fattispecie: “nessuna adeguata prova ha, ex a verso, fornito invece la società per legittimare – sulla base dell’effettiva esistenza di attendibili e titolate operazioni – il diritto alla reclamata detrazione”. Infatti, una statuizione riguardo all’onere della prova non può prescindere dall’individuazione della natura delle contestate operazioni inesistenti che, se oggettivamente inesistenti, richiederebbero all’Agenzia di dimostrare l’inesistenza per consolidata interpretazione giurisprudenziale (cfr quanto all’IVA Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 – Rv. 649610 – 01 e, quanto alle imposte dirette Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016 – Rv. 639570).

– Pertanto, in accoglimento del primo e quarto motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, in particolare il secondo con cui viene dedotta la violazione del canone di riparto dell’onere della prova nella fattispecie, e terzo con cui viene censurata la violazione dell’art. 109 TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, con riferimento ai costi e all’IVA, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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