Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3798/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3019/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

l’avvocato M.B. ricorreva, convenendo il concessionario per la riscossione esattoriale, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, esponendo che, da una comunicazione bancaria, aveva appreso di un’iscrizione ipotecaria in suo danno per crediti previdenziali della Cassa forense, e allegava che:

– la sottesa cartella era stata notificata in luogo diverso dalla nuova residenza, quale risultante dell’estratto storico, conosciuta dal concessionario, come attestato da altra vicenda afferente alla notifica di distinta cartella opposta ed annullata in sede giurisdizionale;

– il credito in parola era inferiore alla soglia degli 8.000,00 Euro stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per procedere ad iscrizione e susseguente espropriazione;

chiedeva quindi la cancellazione dell’iscrizione ed il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, in uno alla condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

il Tribunale, davanti al quale resisteva l’esattore, rigettava la domanda, osservando che:

la deduzione di omessa o invalida notifica della sottesa cartella era motivo di opposizione formale, come tale tardivo ex art. 617 c.p.c., tenendo conto del tempo di conoscenza dell’estratto di ruolo;

il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’invocata soglia all’iscrizione ipotecaria, quale misura latamente cautelare ma non propriamente espropriativa, era stato risolto da Cass., Sez. U., 22/02/2010, n. 4077, sicché, al momento della costituzione della garanzia non era ravvisabile l’elemento soggettivo necessario alla responsabilità aquiliana;

la Corte di appello, adita dall’originario ricorrente, disattendeva il gravame, rilevando, da una parte, che l’omessa o invalida notifica della sottesa cartella era stata riferita nella premessa in fatto del ricorsoima non era stata posta a fondamento della dedotta illegittimità dell’iscrizione ipotecaria; e, d’altra parte, che neppure la prodotta diffida all’esattore, del giugno del 2010, poteva ritenersi dirimente, poiché la sussistenza dell’elemento soggettivo andava verificata al momento dell’accensione della garanzia – poi cancellata dopo un intervenuto pagamento – fermo rimanendo che non erano stati provati danni per non aver dato seguito alla diffida in questione, atteso che gli esposti rapporti con l’istituto di credito erano precedenti;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.B. sulla base di un unico e articolato motivo, corredato da memoria.

Rilevato che:

con l’unico e articolato motivo si prospetta:

– l’irresolubile contraddittorietà della motivazione con cui era stata affermata la mancata deduzione utile del difetto d’idonea notifica della cartella in contrasto con gli scritti difensivi;

– la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per omessa comunicazione preventiva dell’iscrizione, determinante una nullità rilevabile officiosamente ancorché non fatta propria dai motivi di opposizione;

– la mancata considerazione delle conseguenze, in termini di consapevolezza e quindi sussistenza dell’elemento soggettivo, della diffida inviata all’esattore, cui non era seguita tempestiva cancellazione dell’iscrizione, effettuata solo nel novembre 2016 dopo la corresponsione di parte degli importi pretesi;

la conseguente sussistenza anche della responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3;

Rilevato che:

il primo profilo di ricorso comporta la cassazione, “parte qua”, della sentenza di appello;

infatti, l’espressa qualificazione in termini di opposizione c.d. formale da parte del Tribunale, imponeva, per il principio dell’apparenza, il ricorso straordinario per cassazione: e pertanto l’appello avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile (cfr., ad es., Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 20, Cass., 26/05/2017, n. 13381, Cass., 08/02/2006, n. 2819);

il tutto tenendo conto che, qualora un’opposizione possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a un’opposizione agli atti esecutivi e in parte a un’opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ad es., Cass., 11/02/2020, n. 3166, Cass., 31/05/2010, n. 13203);

si tratta di profilo officiosamente rilevabile (afferente all’ammissibilità del mezzo d’impugnazione e al giudicato) e non oggetto di esplicite statuizioni contrarie non impugnate;

il profilo sarebbe stato comunque inammissibile;

infatti, posto che l’allegazione del vizio motivazionale non corrisponde a quella dell’omessa pronuncia sulle deduzioni difensive evincibile nell’atto di gravame, la correlativa censura vìola apertamente, sul punto (mancata correlazione tra la prospettazione del difetto di notifica e quella dell’illegittimità dell’iscrizione), l’art. 366 c.p.c., n. 6, non riportandosi alcunché di quelle difese quali indicate come svolte nelle fasi di merito;

sono inammissibili, per l’esposta ragione, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

quanto alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale (tema ripreso in memoria), la censura è inammissibile;

difatti, le opposizioni esecutive restano vincolate ai motivi articolati nel ricorso originario (cfr., di recente, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6), fermo rimanendo che non risulta neppure se e in quali compiuti termini sia stata dedotta tale questione davanti dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibile novità della stessa anche in questa chiave;

quanto alla pretesa responsabilità per danni, non risulta impugnata l’autonoma “ratio decidendi” per cui non erano stati provati i danni asseritamente conseguenti e successivi alla diffida;

e’ noto che quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata (cfr., tra le tante, di recente, Cass., 06/07/2020, n. 13880);

il profilo della pretesa responsabilità ex art. 96 c.p.c., è quindi assorbito;

quanto alla cassazione senza rinvio possono confermarsi le spese liquidate “parte qua” dalla Corte di appello nel respingere, comunque, il relativo gravame;

spese secondo soccombenza quanto al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

a) cassa senza rinvio la decisione impugnata in relazione alla deduzione proposta quale motivo di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.;

b) dichiara inammissibile il ricorso quanto al resto, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità, di parte controricorrente, liquidate in Euro 6.800,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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