Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 15/10/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 20854 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 14219-2009 proposto da:
PIERDOMINICI
ITALO
C.F.
PRDTLI52P07B474P,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2015
3082
– I.N.P.S.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
vig
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA n.
29 presso
Data pubblicazione: 15/10/2015
l Avvocatura Centrale dell Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati GUGLIELMO TITA, ELISABETTA
LANZETTA e LUCIA POLICASTRO;
– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIO VUOSO e
DONATELLA MORAGGI, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– con troricorrenti. nonchè contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 148/2009 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 09/04/2009 R.G. N. 472/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega PAOLO
BOER;
persona del legale rappresentante pro tempore,
udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO per delega orale
ELISABETTA LANZETTA;
.,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
– Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’estinzione e inammissibilità del procedimento
limitatamente avverso M.E.F.
R.G 14219/2009
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di rigetto
della domanda dell’avv Italo Pierdonninici ,dipendente dell’Inail come legale dall’ 1/1/84 al
27/2/87 e successivamente transitato come legale all’Inps fino a tutt’oggi, diretta ad ottenere
l’iscrizione al fondo integrativo Inps di cui alla domanda del 3/10/2005 con riscatto del
pregresso periodo trascorso presso l’Inail , nonché quella subordinata di risarcimento del
aver emanato il decreto contenente le tariffe da applicare per il riscatto ed il ricongiungimento
richiesto dall’ad 18 , comma 9, dlgs n 124/1993.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Pierdominici formulando 3 motivi. L’Inps, l’Inail ed il
Ministero del Lavoro hanno depositato controricorso .
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti ed alla domanda
notificato a tutte le controparti , espressamente accettata dall’Inali .
Il giudizio , pertanto, dato atto della regolarità della rinuncia e della sua notifica alle
controparti, deve essere dichiarato estinto con spese compensate tra il ricorrente e l’Inali che
ha accettato la rinuncia .
Il ricorrente deve , invece, essere condannato a rimborsare le spese di
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causa all’Inps ed al
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