Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 20854 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio
Cooperative
Meridionali
s.c.a.r.1.,
elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal De Luca
22, presso lo studio dell’avv.to Vincenzo D’Isidoro
(fax n.: 0881/1880496, segreteria@studiodisidoro.it ,
segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it ) che la rappresenta
e difende, per mandato in calce al ricorso, ;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia;
– controrícorrente –
20!3
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre
1
Data pubblicazione: 11/09/2013
2010, R.G.V.G. n. 724/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
Rilevato che:
1. Con ricorso del 15 giugno 2010, il Consorzio
Cooperative Meridionali s.c.a.r.l. ha chiesto
alla Corte di appello di Lecce la condanna del
Ministero della Giustizia al risarcimento del
danno
ex
legge n.89/2001 subito per la durata
eccessiva e non ragionevole del giudizio in
materia previdenziale svoltosi in primo grado
davanti al Tribunale di Poggia dal 31 marzo 2003
al 27 aprile 2010.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto la
domanda liquidando in 4.000 euro l’indennità in
considerazione di una durata eccessiva del
giudizio stimata in quattro anni. Ha compensato
le spese del giudizio
in
considerazione del
ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in 8.000
euro) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
4,A
2
motivazione semplificata della decisione;
3.
Ricorre per cassazione il Consorzio Cooperative
Meridionali s.c.a.r.l. affidandosi ad un unico
motivo di ricorso con il quale deduce la
violazione degli artt. 24, 38 e 111 della
Costituzione, degli artt. 91, 92, secondo coma,
e 93 c.p.c. e la omessa, insufficiente e
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso à almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
Il
comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
6. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di
compensazione per metà delle spese del giudizio
di merito e relativa condanna del Ministero al
pagamento della metà residua.
7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.
3
contraddittoria motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per metà le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
quota che liquida per l’intero in 875 euro (50 per
spese, 375 per diritti e 450 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese processuali del giudizio di merito in
favore dell’avv. Raffaella Caputo e di quelle del
giudizio di cassazione in favore dell’avv. Vincenzo
D’Isidoro che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.
Ministero della Giustizia al pagamento della residua