Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

è domiciliato;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Lentini n.

248 del 2005, depositata in data 28 novembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo il quale si riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 28 novembre 2005, all’esito di un procedimento svoltosi in contraddittorio con la Guardia di Finanza – Comando Brigata (OMISSIS), il Giudice di pace di (OMISSIS), in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da T.A., annullava il verbale di contestazione n. 973 in data 17 luglio 2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 171 C.d.S., comma 2; con la medesima sentenza, il Giudice di pace rigettava l’opposizione dal medesimo T. proposta avverso il verbale n. (OMISSIS), in pari data, concernente la violazione dell’art. 146 C.d.S..

Il Giudice di pace rilevava che dal verbale di contestazione non emergeva che l’opponente avesse come trasportato, sulla moto, un minore sprovvisto di casco ed annullava quindi il verbale n. 973.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’economia e delle Finanze sulla base di tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

La causa veniva avviata alla trattazione con il rito camerale, avendo la Procura Generale presso questa Corte richiesto l’accoglimento del primo e assorbente motivo, perchè manifestamente fondato.

Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale è stata disposta la rinnovazione del ricorso.

Eseguita la rinnovazione, la causa è stata nuovamente assegnata alla trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 101, 163 c.p.c., comma 2, n. 2, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 deducendo il difetto di legittimazione passiva del Comando della Guardia di Finanza Brigata (OMISSIS).

Con il secondo motivo, il Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S. e art. 171 C.d.S., comma 2, dolendosi del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, nel caso di violazione dell’art. 171 C.d.S., comma 2, possa essere applicata solo nel caso in cui risulti che il soggetto trasportato su un motociclo sia un minore di età. Al contrario, la lettera della legge sarebbe chiara nel senso che la decurtazione si applica nel caso di mancato uso del casco, a prescindere dalla circostanza che il soggetto trasportato sia un minore o no.

Con il terzo motivo, l’amministrazione denuncia insufficienza della motivazione con riferimento alla affermazione secondo cui la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, nel caso di violazione dell’art. 171 C.d.S., comma 2, possa essere applicata solo nel caso in cui risulti che il soggetto trasportato su un motociclo sia un minore.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora venga proposto ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, al Ministero dell’economia e delle finanze, quale amministrazione centrale cui appartiene il corpo, e al Ministero dell’interno che, ai sensi dell’art. 11 C.d.S., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale; ne consegue che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilità di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per essere stata la sentenza del GDP emessa nei confronti del prefetto, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio funzionario)” (Cass. n. 8249 del 2009). Infatti, differenza del Prefetto, cui viene riconosciuta dalla legge (art. 204 del vigente C.d.S.) una specifica autonomia funzionale in materia, quale organo periferico dell’amministrazione statale, altrettanto non può dirsi per i vari corpi di polizia e per il personale espressamente indicato nell’art. 12 C.d.S., per i quali, ai fini della legittimazione passiva allorquando sia impugnato un verbale di un corpo di polizia, occorre fare riferimento alle singole amministrazioni centrali cui i vari corpi appartengono e quindi, nel caso di specie, all’Amministrazione Finanziaria, quale organo centrale da cui dipende la Guardia di Finanza che ha accertato l’infrazione. Ne consegue la nullità del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di pace e concluso con la sentenza qui impugnata, stante il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza – Comando Brigata (OMISSIS), evocata in detto giudizio.

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di (OMISSIS), in persona di diverso magistrato, il quale procederà a nuovo giudizio disponendo la notificazione del ricorso in opposizione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero al Ministero dell’Interno, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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