Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20854 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 905-2015 proposto da:

M.M.G., M.L.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati

MICHELE URSINI, PIETRO URSINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G.L.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO PAGANO giusta procura in calce al controricorso;

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

RUGGERO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA MINERVINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO BOCCARDI giusta procura

in calce al controricorso;

S.R., N.U., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA FALCETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO GRILLO in virtù di

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1494/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. PEPE ALESSANDRO, che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 122/2008 del 25/7/2008, il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta rigettava la domanda proposta da C.L. nei confronti del condominio in Molfetta al Corso Umberto I n. 29, finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto a porre in essere quanto necessario per allacciare l’impianto fognario condominiale alla fogna pubblica, ivi incluso l’appartamento dell’attrice, nonchè a risarcire i danni derivanti dal mancato utilizzo dell’appartamento, quantificati nella somma di Euro 25.000,00 ovvero in quella ritenuta equa, nonchè la condanna di d.G.L.A., già amministratore del condominio, al risarcimento dei danni sempre cagionati al suo appartamento.

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1494 del 14 novembre 2013 rigettava il gravame della C..

Rilevava, quanto al primo motivo di appello che non vi era stato alcun travisamento del petitum da parte del Tribunale, che aveva dato atto, sulla scorta delle risultanze peritali e della normativa vigente, che era impossibile riattivare la condotta di scarico preesistente e la soluzione alternativa (diversificazione del percorso dello scarico fognario rispetto a quello di scarico delle acque bianche) che era stata oggetto di condivisione da parte dell’assemblea alla quale aveva preso parte anche l’appellante, che però successivamente non aveva inteso coltivare l’azione invece intrapresa da altri condomini.

Quanto al secondo motivo di appello, la sentenza d’appello osservava che doveva escludersi una colpevole inerzia da parte del condominio e del suo amministratore dell’epoca.

Infatti, la puntuale ricostruzione del contenuto dei verbali delle Delib. assembleari 6 maggio 1996 e Delib. 23 luglio 1996 consentiva di accertare che all’esito della prima assemblea, alla quale prese parte anche il delegato dell’attrice, si decise di attendere la risposta del condomino (OMISSIS) alla richiesta di permettere l’attraversamento della sua proprietà esclusiva da parte della nuova condotta fognaria, che avrebbe dovuto sostituire quella preesistente che era stata ritenuta illegittima dal Comune.

Alla successiva adunanza, e sempre con la partecipazione del delegato della C., stante il silenzio serbato dal condomino che avrebbe dovuto tollerare il passaggio della condotta, i condomini interessati, tra cui anche la C., decisero di nominare dei legali affinchè agissero in sede giudiziale contro l’altro condomino.

Era da escludersi quindi che l’azione dovesse essere promossa dal condominio, avendo preso l’iniziativa solo alcuni singoli condomini, non potendosi quindi muovere alcun addebito nè al condominio nè al suo amministratore dell’epoca, dovendo l’attrice imputare a se stessa, per non avere poi coltivato l’azione giudiziaria, invece intentata dagli altri condomini e poi definita con accordo consensuale, la mancata risoluzione dei problemi in relazione ai quali è stata avanzata la domanda risarcitoria.

Ciò comportava quindi anche il rigetto del terzo motivo di appello che lamentava il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danno che però essendo accessoria a quella volta ad accertare l’illegittimità della condotta del condominio, non poteva trovare accoglimento.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso M.M.G. e M.L.A., quali eredi di C.L. sulla base di tre motivi.

Il Condominio in Molfetta al Corso Umberto I n. 29, d.G.L.A., N.U. e S.R. resistono con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1130 e 1120 c.c. nonchè dell’art. 1102 c.c., oltre l’omesso esame di circostanze decisive quali le determinazioni adottate dall’assemblea condominiale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Assumono i ricorrenti che nella fattispecie l’amministratore del condominio sarebbe venuto meno ai suoi doveri e che la soluzione della Corte distrettuale non terrebbe conto dell’effettivo tenore delle deliberazioni assembleari.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la motivazione lacunosa per l’omesso esame di una circostanza decisiva prospettata, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, e precisamente il divieto di immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo.

Si sostiene che essendo sorta la necessità di eliminare lo scarico delle acque piovane nel pozzo nero, come stabilito dall’autorità comunale, il condominio avrebbe dovuto prontamente attivarsi per porre rimedio a tale situazione illegittima.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1710 c.c. in ordine alla mancata affermazione di responsabilità dell’amministratore dell’epoca, avendo questi omesso, nella qualità di mandatario, di compiere quanto rientrava tra i suoi doveri, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto esposte nei motivi che precedono.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere stato tardivamente proposto.

Rileva in tal senso quanto eccepito dalla difesa dei controricorrenti che hanno dedotto di avere provveduto alla notifica della sentenza agli eredi della originaria parte appellante, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della parte defunta, e precisamente in data 14/10/2014, il condominio, ed in data 8 gennaio, i controricorrenti N.U. e S.R..

Aggiunge poi il controricorrente d.G. di avere a sua volta notificato la sentenza, unitamente al precetto (e quindi a fini esecutivi) ai ricorrenti in data 21/2/2014 (per M.L.A.) ed in data 4 marzo 2014 (per M.M.G.).

Rileva il Collegio che, anche a voler soprassedere circa la rilevanza di tale ultima notifica (in quanto effettuata a fini esecutivi ed ai ricorrenti personalmente, e non collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della parte defunta), e pur dovendosi rilevare che il Condominio non ha prodotto in atti la prova dell’avvenuta notifica della sentenza nelle dette modalità, appare sufficiente al rilevo della tardività e conseguente inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza effettuata con le formalità di cui all’art. 303 c.p.c., comma 2 in data 15/1/2014, palesandosi quindi tardivo, in relazione al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. il ricorso oggi in decisione, che risulta invece essere stato notificato in data 29/12/2014.

In relazione alla notifica della sentenza effettuata su iniziativa dei controricorrenti N.U. e S.R., si rileva che la stessa si è perfezionata con il ritiro del piego presso l’ufficio postale da parte della ricorrente M.L.A. in data 15/1/2014, il che comporta che già tale sola notifica è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso. Diviene quindi del tutto irrilevante la questione sollevata dai ricorrenti con le memorie ex art. 378 c.p.c. con la quale, relativamente alla notifica della sentenza d’appello effettuata su istanza del difensore del condominio, si fa rilevare che l’avviso di giacenza era stato emesso a nome della defunta C.L., il che avrebbe impedito agli eredi il ritiro del piego, essendo, come detto, idonea a far scattare il termine breve anche la notifica effettuata dagli altri controricorrenti. Quanto alla validità della notifica della sentenza, va osservato che l’originaria parte attrice, C.L., è deceduta in data (OMISSIS), come documentato dal certificato di morte allegato al verbale di pubblicazione del testamento olografo prodotto dagli stessi ricorrenti (risultando in tal senso erronea l’indicazione contenuta nello stesso ricorso della data del 16/10/2014 come quella del decesso dell’appellante).

In relazione a tale data, successiva alla stessa pubblicazione della sentenza oggi gravata, risulta quindi applicabile la previsione di cui all’art. 286 c.p.c. che, per l’ipotesi in cui l’evento interruttivo (quale la morte) si verifichi dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve) può essere fatta anche a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Ne consegue che essendo il decesso successivo alla chiusura della discussione (essendo intervenuto anche dopo la pubblicazione della sentenza), non appare invocabile il diverso orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 4006/2018) che tenendo conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15295/2014, in punto di ultrattività del mandato anche in caso di morte della parte rappresentata, secondo cui la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art. 286 c.p.c., giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

La parte interessata, nell’ipotesi qui in esame di decesso successivo alla pubblicazione della sentenza, poteva notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve sia al difensore della parte deceduta (e ciò in ragione della regola dell’ultrattività del mandato) sia ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2, come appunto espressamente contemplato dall’art. 286 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20491/2011).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la loro impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida per ognuna delle parti controricorrenti in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA