Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20853 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22258/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., S.A., S.G.,

S.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Sacchetti

(Ndr: Testo originale non comprensibile) presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Marini, che li rappresenta e difende unitamente all’Avv.

Carlo Amato;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 149/22/2011 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 10/11/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 149/22/11 depositata in data 10 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo a cinque avvisi di accertamento II.DD., IRAP e IVA 2003 emessi nei confronti della società S. Costruzioni Generali Srl e dei soci in quote uguali S.G., A. e S., avverso la sentenza n. 135/6/09 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi dei contribuenti.

– La CTR condivideva la decisione di primo grado ritenendo che l’Agenzia non potesse fondare l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), in assenza di prova dell’inattendibilità della contabilità della società e in presenza di peculiari situazioni che avevano pregiudicato nel periodo di imposta l’attività svolta.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo quattro motivi. I contribuenti hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e perciò da affrontarsi prioritariamente in quanto astrattamente suscettibile di generare la nullità della sentenza – si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per apparenza della motivazione espressa nella decisione censurata in quanto, nella sua ratio decidendi, afferma tautologicamente l’intervenuta prova da parte della società di idonea giustificazione dello scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, in termini del tutto svincolati da accertamenti fattuali.

Il motivo può essere affrontato unitamente al primo, con cui viene articolato il vizio motivazionale – sostanzialmente assoluto quanto ai presupposti per l’applicazione degli studi di settore poichè “nella motivazione l’indicazione della prova di detti elementi fattuali, diretti ad inficiare la portata della presunzione applicata dall’Amministrazione, è del tutto carente, trattandosi di una motivazione meramente apparente”.

– I motivi sono fondati. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Sez. 5, 6 giugno 2012 n. 9113 – Rv. 622945-01).

Nel caso di specie la motivazione in larga misura costituisce la ri-proposizione di principi giurisprudenziali e di affermazioni generiche. In un unico passaggio il giudice d’appello sembra sostanziare la ratio decidendi, secondo cui i contribuenti avrebbero dato una giustificazione dello scostamento tra dichiarazione e studio di settore, nella parte in cui afferma “l’attività svolta dalla parte contribuente era stata investita per il periodo de quo, da situazioni particolari, con riferimento ai sub appalti e ai pagamenti dei committenti previsti contrattualmente a stato di avanzamento, che comporta una variabilità nella redditività dei vari cantieri, pregiudicando il normale svolgimento dell’attività medesima”. Tuttavia, tale locuzione è talmente generica, priva di riferimenti concreti alla fattispecie e agli elementi di prova raccolti nel processo, da non essere controllabile dall’esterno e si risolve in una motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, anche alla luce del fatto che il pagamento all’approvazione dei SAL costituisce prassi negoziale costante in materia di appalti edili e non un’anomalia idonea di per sè a spiegare lo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato.

Pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, in particolare il terzo con cui viene dedotta la violazione del canone di riparto dell’onere della prova nella fattispecie, e quarto con cui viene dedotta un’omessa pronuncia circa la contestata imputazione dei maggiori redditi sociali in capo ai soci, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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