Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20853 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 02/03/2017, dep.06/09/2017), n. 20853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14965/2015 proposto da:
SPECAL SNC DEL GEOM. M.D.S. & C., ricorrente che non
ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
S.L., D.S.E., D.S.G.,
D.S.A., D.S.P., D.S.A., M.V., nella
qualità di erede di Di.St.Ge., M.A., nella
qualità di erede di Di.St.Ge., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SALVATORE SCOCA 11, presso lo studio dell’avvocato
RACHELE TRIOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI
PEZZOLLA;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza N. 604/2014 della CORTI D’APPELLO di BARI
depositata il 4/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Specal s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 17-22015, avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., pronunziata dalla Corte di appello di Bari il 4-11-2014 e comunicata il 19-12-2014, senza provvedere al deposito del ricorso.
Hanno resistito con controricorso S.L. e litisconsorzi iscrivendo la causa a ruolo.
Il ricorso, dopo proposta del relatore comunicata alla parte, è stato avviato alla Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
L’art. 369 c.p.c., comma 1, prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l’originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso.
Il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto, alla luce dell’art. 369 c.p.c.” deve essere dichiarato improcedibile. Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto dai resistenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017