Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20853 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 505-2015 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLOTTA ROVERO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LAZIO 20-C, presso lo studio

dell’avvocato MICHELANGELO FANFANI, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLO PAOLESSI, ALMO COSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1281/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato FORTE Lucilla, difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TAVERNITI Attilio, con delega depositata in udienza

Almo COSTA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 13 novembre 2013, ha rigettato l’appello proposto da L.P. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 3800 del 2008 e nei confronti del Condominio di (OMISSIS).

1.1. La sig.ra L., proprietaria di 4 unità immobiliari dell’edificio condominiale, aveva impugnato la Delib. approvata in data 22 febbraio 2007, avente ad oggetto il riparto delle spese, lamentando che i criteri ivi adottati erano diversi da quelli previsti dalle tabelle millesimali approvate nel 1937, unitamente al regolamento condominiale di natura contrattuale, ed illegittimamente modificate con successive delibere adottate a maggioranza anzichè all’unanimità.

1.2. Il Tribunale rigettò la domanda.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione rilevando, nell’ordine: che la Delib. 1937 non era stata approvata all’unanimità; che il richiamo al R.D.L. n. 56 del 1934 e relativa Legge di conversione n. 8 del 1935, contenuto nel regolamento condominiale approvato nel 1937 unitamente alle tabelle non conferiva natura contrattuale alle suddette tabelle; che si era formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Genova n. 3931 del 2004 intervenuta tra le stesse parti nell’ambito del giudizio di impugnazione della Delib. 4 maggio 2004, nella quale era stata accertata la legittimità della modifica delle tabelle millesimali sulla cui base erano state ripartite le spese; che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la delibera di approvazione/modifica delle tabelle millesimali non ha natura negoziale, e quindi non richiede l’unanimità (Cass., Sez. U 09/08/2010, n. 18477).

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.P., sulla base di tre motivi. Il Condominio di (OMISSIS) resiste con controricorso, anche illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivoriolazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c., e si contesta che la Delib. 20 dicembre 1989, di modifica delle tabelle millesimali, era stata adottata senza il consenso della condomina B.. La suddetta aveva infatti espresso il consenso solo due anni dopo, con lettera del 14 maggio 1991.

2. Con il secondo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 69 disp. att. c.c. che, nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 220 del 2012, ha previsto l’unanimità per la rettifica o modifica delle tabelle millesimali, così superando l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d’appello.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta il rilievo del giudicato esterno in assenza di appello incidentale del Condominio.

4. I motivi sono infondati.

4.1. La questione posta con il primo motivo è inammissibile in quanto non attinge le ragioni poste a sostegno della decisione.

La Corte territoriale ha rigettato la pretesa della sig.ra L. sul duplice rilievo che la modifica delle tabelle millesimali non richiedesse l’unanimità dei condomini, e che si fosse formato il giudicato sull’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3931 del 2004, secondo il quale erano intervenuti i “consensi scritti degli altri condomini”.

4.2. Il tema della validità del consenso della condomina B. è dunque coperto dal giudicato esterno, che resiste al terzo motivo di ricorso, essendo il giudicato esterno rilevabile d’ufficio (ex plurimis, Cass. 25/10/2018, n. 27161; Cass. Sez. U 16/06/2006, n. 13916). Non era pertanto necessaria la riproposizione della relativa eccezione da parte del Condominio nè, a fortiori, l’appello incidentale sul punto.

4.3. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 69 disp. att. c.c., nel testo modificato dalla L. n. 220 del 2012, si deve rilevare che la norma non è applicabile ratione temporis alla presente controversia, poichè la citata legge è entrata in vigore il 18 giugno 2013, come stabilito dall’art. 32, e ciò esime da ulteriori valutazioni riguardo alla portata della previsione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA