Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20852 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13708/2018 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio

n. 26, presso lo studio dell’avvocato Porcaro Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fornaciari Chittoni

Luigi;

– ricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.P., quale terzo pignorato, impugna per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con due motivi l’ordinanza del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 31/10/2017, a seguito di opposizione agli atti esecutivi da esso stesso proposta dinanzi al detto Tribunale.

2. L’ordinanza, resa nella procedura esecutiva n. 312 del 2016, ha rilevato che l’opponente N. non aveva provveduto alla notifica al debitore nel termine fissato in decreto di fissazione, dell’udienza di comparizione delle parti, ha rigettato l’istanza di remissione in termini dello stesso N. e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Spezzino.

3. Resiste con controricorso la suddetta ASL n. (OMISSIS) Spezzino.

4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

5. La ASL n. (OMISSIS) Spezzino ha depositato memoria a mezzo di nuovo difensore ritualmente munito di procura speciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso di N.P. censura come segue l’ordinanza del Tribunale di La Spezia.

6.1. Il primo mezzo deduce “violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 102, comma 2, in funzione dell’art. 618 c.p.c., in quanto il giudice dell’esecuzione non ha assegnato un nuovo termine per l’integrazione del contraddittorio (ai sensi dell’art. 102 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2)”.

6.2. Il secondo motivo deduce “violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto il giudice dell’esecuzione ha definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, statuendo anche sulle spese legali senza tuttavia introdurre il procedimento di cognizione di merito, come invece prescritto dall’art. 618 c.p.c., comma 2”.

7. Ciò postosi rileva quanto segue.

7.1. L’ordinanza impugnata in questa sede di legittimità è stata resa dal Tribunale di La Spezia nella fase preliminare, e, comunque, sommaria,;e destinata alla sola pronuncia sulla sospensione dell’esecuzione (esecuzione presso terzi, nel cui ambito N.P. assume veste di terzo pignorato); e, dopo avere rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo al debitore esecutato, ha chiuso il giudizio, con liquidazione delle spese di lite, ponendole a carico dell’opponente N..

7.2. Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

7.2.1. Il ricorso presenta forti profili di aspecificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nell’esposizione dei fatti esso è estremamente lacunoso (a tacere dell’inidonea individuazione del parametro d’impugnazione, che per due volte è indicato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ossia nella violazione delle norme sulla competenza e non nel n. 3, cui fa riferimento la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, evocata in entrambi i motivi).

7.2.2. Il ricorso e’, altresì, inammissibile, in quanto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 09652 del 13/04/2017 Rv. 643828 – 01, e altre in termini, quali Cass. n. 12170 del 14/06/2016 Rv. 640317 – 01; Cass. n. 25111 del 14/12/2015 Rv. 638308 – 01; Cass. n. 22033 del 24/10/2011 Rv. 620286 – 01), alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma, con riferimento alle ipotesi di provvedimento del giudice dell’esecuzione che sia deputata a provvedere sulla sola fase sommaria dell’opposizione stessa, quanto segue: “In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese”.

Il ricorso, nel riscontro di fattispecie pressoché coincidente con quella di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1: assorbita la censura di cui al primo motivo.

8. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

9. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U. n. 24245 del 27/11/2015) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020), per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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