Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20852 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20852 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 23052-2007 proposto da:
CONTE

CARLO

elettivamente

C.F.CNTCRL59M19A225F,

domiciliato in ROMA, VIALE GAETANO KOCH 42, presso lo
studio dell’avvocato AMODIO VITANTONIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PADRONE RAFFAELE EMILIO;
– ricorrente contro

BARILLA ALIMENTARE SPA, ORA BARILLA G. E R. FRATELLI
DELEGATO,
DELL’AMM.RE
PERSONA
IN
5-tfiCCID IA1
P.I.0±65449-1P345, elettivamente domiciliate in ROMA,

SPA,

VIA DI

PORTA

PINCIANA 4,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 11/09/2013

dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentate e difesa
dall’avvocato DE ANGELIS ACHILLE;

controri corrente

avverso la sentenza n. 410/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 17/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Basili Fabio con delega depositata
in

udienza

dell’Avv.

Raffaele

Emilio

Padrone

difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle
spese.

if

_
‘ •
..

Svolgimento del processo
La società Barilla alimentare spa., con citazione del 23 maggio

1995

conveniva in giudizio Conte Carlo per sentirlo condannare alla demolizione di
,

opere abusive realizzate ed al risarcimenti di tutti i danni conseguenti.
Sosteneva la società Barilla che lungo il muro di confine del suo stabilimento

in Altamura il convenuto aveva realizzato una costruzione con tettoia
poggiante su muratura posta in elevazione del muro di confine con pendenza
verso la sua proprietà e con apertura di unaveduta diretta sulla sua proprietà in
violazione delle distanze legali.
Si costituiva Conte, precisando che il suo opificio era stato realizzato nel 1973
dall’originario

proprietario

eccependo

la prescrizione

e,

comunque,

contestando l’applicabilità delle nonne tecniche del PRG, giacché, in data 12
gennaio 1977 era stato approvato dal Comune un piano particolareggiato che
per le distanze dai confini e tra i fabbricati nella zona industriale rinviava al
codice civile.
Il Tribunale di Bari con sentenza del 30 ottobre 2002 accoglieva parzialmente
la domanda condannando la ditta Conte: alla demolizione del manufatto
realizzato nella fascia di metri uno e cinquanta dal muro di confine della
_

Barilla, alla chiusura del vano finestra, alla demolizione della sopraelevazione

del muro di confine, al pagamento delle spese processuali.
Avverso questa sentenza proponeva appello la ditta Conte deducendo: a) che
nel caso di specie andava applicata in tema di distanze la normativa di cui al
codice civile per la nonna speciale di cui all’art. 6 delle NTA del Piano
Particolareggiato di Esecuzione della Zona Industriale ed Artigianale di
Altamura; b) per il principio della prevenzione avendo optato per la

,

i

ilY

. .
..

costruzione sul confine

trattandosi di muro di confine che non viene

conteggiato nel computo della distanza, la Barilla doveva adeguarsi a tale
scelta potendo costruire al confine; c) erronea valutazione della prova in
rodine alla proprietà del muro di confine.

.

Si costituiva in giudizio la Barilla, chiedendo il rigetto dell’appello e la

La Corte di Bari, con sentenza n. 410 del 2007

vittoria delle spese processuali.
rigettava l’appello e

condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. Secondo la
Corte barese nel caso in esame non poteva essere applicata la normativa di cui
all’art. 6 delle NTA del Piano particolareggiato di Esecuzione della zona
industriale del Comune di Altamura
_

in quanto quel piano riguardava

esclusivamente lotti per i quali presentare un progetto per insediamento
industriale o artigianale della superficie minima di intervento di mq 500. La
superficie in questione riguardava, invece, una fascia di metri 12 per 6
certamente inferiore a quella minima richiesta. Non applicandosi la norma
specifica doveva conseguentemente applicarsi la normativa del PRG all’epoca
vigente la quale prevedeva che le zone di distacco tra edifici e confini di
proprietà erano inedificabili e dall’altro all’art. 17 prescriveva che nella zona
industriale artigianale la distanza dai confini di metri cinque, norme
.

certamente integrative di quelle del codice civile sul tema.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Conte Carlo con ricorso
affidato a d un solo motivo, illustrato con memoria. La società Barilla
Alimentare di Altamura, ora Barilla G. e R. Fratelli spa. ha resistito con
controricorso.
..

_

Motivi della decisione
2

Af

_
1.= Con l’unico motivo di ricorso Conte Carlo lamenta la violazione dell’art.
_.

360, primo comma, n. 5 cpc. per insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine all’applicazione dell’art. 6 delle NTA del piano particolareggiato del
PRG del Comune di Altamura.
a) Avrebbe errato la Corte barese, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che

l’art. 6 delle NTA del piano particolareggiato del PRG del Comune di
Altamura, non fosse applicabile nel caso in esame perché si riferirebbe a lotti
per i quali presentare un progetto per insediamento industriale o artigianale
della superficie minima di

intervento di mq 500, mentre la superficie del

terreno in questione riguarderebbe una fascia di metri 12 per metri 6 e,
dunque, assai inferiore a quella minima richiesta, perché avrebbe confuso la
superficie minima di interevento mq 500 ampiamente rispettata da lotto di
proprietà di Conte Carlo con la superficie della parte di fabbricato retro posto
all’originario capannone del Conte ed, appunto, realizzato sul confine con la
proprietà di Barilla. In particolare, chiarisce il ricorrente, la Corte barese non
avrebbe considerato che si trattava di un unico immobile costituito : 1) da
un’area scoperta antistante in fregio alla via del mandorlo; 2) da un capannone
a pianta rettangolare con copertura a volta; 3) da un retro posto più basso
avente copertura inclinata in lamiera grecate che raggiunge il confine con la
proprietà della Barilla e che è l’oggetto delle violazioni lamentate in atto di

citazione. Questo manufatto retroposto all’originario capannone della ditta
Conte Carlo ha dimensioni nette di mt 12 per metri 6 ed occupa l’intera
facciata originariamente scoperta che era compresa tra il capannone ed il muro
di cinta dell’area scoperta di proprietà della Barilla Alimentare. Il fatto
_.
,

controverso, dunque, specifica il ricorrente è il seguente: su di un lotto di mq
3

O

1060 è stato realizzato un opificio industriale che ha rispettato la normativa di

cui all’art. 6 della NTA del Piano Particolareggiato D1 in forza del quale la
disciplina applicabile è quella del codice civile e, quindi, il principio della
prevenzione. Epperò, il giudice di merito non avrebbe ritenuto di applicare la

.

disciplina appena richiamata sull’erroneo presupposto che il lotto su cui è

stato realizzato il manufatto fosse inferiore a mq 500 superficie minima di
intervento di due manufatti distinti e, quindi, di due lotti distinti e non di un
unicum magari realizzati in periodi diversi ed in parte abusivamente.
b) Posto che nel caso concreto andava applicata la disciplina di cui all’art. 873
cc. avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della prevenzione
secondo cui chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altri ha una triplice
_

facoltà alternativa: a) costruire sul confine (opzione scelta dal Conte); b)
costruire con distacco dal confine osservando al distanza minima imposta dal
codice o quella maggiore distanza posta dai regolamenti locali; c) costruire
con distacco dal confine secondo la disposizione di cui all’art. 875 cc. e
dunque
1.1.= Il motivo è infondato.
Come ha già precisato la Corte barese nel caso in esame non poteva trovare
applicazione l’art. 6 delle NTA del piano particolareggiato del PRG del
Comune di Altamura (che avrebbe comportato l’applicazione della normativa

sulle distanze di cui all’art., 873 cc.) non solo perché la superficie del terreno
in questione riguardava una fascia di mt. 12 per mt 6 e non, invece, come
indicava l’art. 6 di cui si dice, una superficie minima di intervento di mq 500
ma, anche, e si potrebbe dire soprattutto, perché la fascia di terreno di cui si
_
_

dice rappresentava, di per sé, la zona di distacco dal confine, così lasciata
4

Al

. .

all’epoca (1972 -1973) della costruzione dell”opificio, oggi del Conte ma in
precedenza dell’impresa Nicola X., esaurendo e, addirittura, superando il
rapporto massimo di copertura del terreno e rappresentando ad un tempo il
distacco dai confini all’epoca vigente.

.

In altri termini, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il ragionamento

della Corte barese coinvolge l’intero fondo di proprietà del Conte ed ha
verificato che la fascia di terreno oggetto della controversia rappresentava di
già la zona di distacco dal confine secondo le norme vigenti all’epoca in cui
era stato costruito l’opificio dall’impresa Nicola X. e che viene indicato
dallo stesso ricorrente come quel capannone a pianta rettangolare

con

copertura a volta. E di più, specifica la Corte barese, il capannone di cui si
dice, esauriva di già il rapporto massimo di copertura del terreno. Pertanto, la
costruzione realizzata dal Conte nel 1989-1995 non solo non poteva godere
della più favorevole disciplina speciale per i lotti compromessi, ma non
poteva sovrapporsi ai previgenti distacchi dal confine.
Ciò posto, non sembra che la sentenza impugnata meriti la censura che le è
stata mossa.
In defmitiva, il ricorso va rigettato e in ragione del principio della
soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali

_

che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in E. 2.700,00 di cui E. 200,00 per
,
esborsi.
..

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

94

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