Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20852 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 10/10/2011), n.20852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13092-2009 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Regina
Margherita, 232 presso lo studio dEll’Avvocato BLOISE GAETANO MARIA
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio
dell’avvocato ROSA BONOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POMPILIO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 160/2009 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARI
del 16/2/09, depositata il 20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1) B.D. ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 49/08 emesso in favore del condominio (OMISSIS) per il pagamento della complessiva somma di Euro 282,27 a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari scaduti e non corrisposti.
E’ impugnata con ricorso per cassazione notificato il 9 aprile 2009 la sentenza n. 160/09 depositata il 20 febbraio 2009 dal giudice di pace di Castrovillari, che ha rigettato l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo.
Il condominio (OMISSIS) ha resistito al ricorso per cassazione proposto dal B..
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
L’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato al difensore della ricorrente in cancelleria, essendo risultata vana – il 3 marzo 2011 – la notifica presso il domicilio eletto.
2) Nel controricorso il condominio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè notificato a B.P., persona che non ha partecipato al giudizio di merito e perchè notificato all’avv. Stasi, difensore del condominio, non in questa qualità, ma quale “procuratore domiciliatario del B.P. a mezzo del condominio (OMISSIS) in persona del suo amministratore”.
Il Collegio, come segnalato preliminarmente dalla relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., rileva la inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè la sentenza del giudice di pace, in quanto resa dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, non è soggetta a immediato ricorso per cassazione ma al rimedio ordinario dell’appello (cfr Su 27339/08;
10774/08; 9849/09).
Il Collegio condivide quindi la relazione del consigliere delegato.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della lite, ben inferiore ai mille Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, tenuta il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011