Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20852 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/09/2017),  n. 20852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3213/2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO AZZONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SABA 7,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7798/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 18/12/2014 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.A. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 16287 del 2010, ha ridotto l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure a carico di quest’ultimo e in favore del locatore sig. D.C..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il C., che spiega altresì ricorso incidentale, sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente in via incidentale ha presentato memoria.

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 435 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio.

Con il 2^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio.

Con il 1^ motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione degli artt. 1414,2697 c.c., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio.

Con il 3^ motivo denunzia violazione degli artt. 1414,1175 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso la proposta, non infirmata dalle doglianze proposte dai ricorrenti nella memoria.

I motivi del ricorso principale sono in parte inammissibili e in parte infondati, mentre il ricorso incidentale è inammissibile.

Il ricorso principale va pertanto rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al ricorso principale, che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la sentenza impugnata), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (es., a “due procedimenti di intimazione di sfratto per morosità”, alla sentenza del giudice di prime cure, al “contratto di locazione concluso il 18 ottobre 2004 tra D.C. e C.A.”, al “preliminare di vendita relativo all’appartamento”, all'”atto in data 15 novembre 2007″, all’atto di appello, al “compromesso di vendita in data 8 settembre 2004”, alla “comparsa di costituzione, pag. 1 ss., alla “comparsa di costituzione nel giudizio di appello, pag. 8 ss.”, alla “clausola del contratto di locazione che prescrive il pagamento del canone con periodicità mensile”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Quanto al 1^ motivo del ricorso principale deve altresì porsi in rilievo che l’impugnata sentenza ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perchè egli possa apprestare le proprie difese (art. 435 c.p.c., comma 3) (v. Cass., 15/10/2010, n. 21358, e, conformemente, Cass., 20/12/2012, n. 23680; Cass., 7/2/2013, n. 2997; Cass., 13/9/2013, n. 21050).

Si è al riguardo precisato che il principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 20604 del 2008 (secondo cui “nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”) riguarda una fattispecie in cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e il rapporto processuale si è costituito nel rispetto per l’appellato del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, senza spostamento dell’udienza di discussione fissata.

Si è altresì sottolineato come anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, abbia ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato.

Si è ulteriormente evidenziato che l’inosservanza del predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale, nè su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione. Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo (v. Cass., 7/2/2013, n. 2997; Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 30/12/2010, n. 26489). Anche il ricorso incidentale risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. il richiamo in particolare all'”atto di compravendita”, alla “ricevuta di ritorno come fotocopiata” della notifica, ai “conteggi”), soggiacendo ai medesimi suindicati rilievi.

Deve sottolinearsi, ancora, che i ricorsi – principale e incidentale – per altro verso inammissibilmente prospettano una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Con particolare riferimento al 2^ motivo del ricorso incidentale va infine osservato che il controricorrente inammissibilmente si duole dell'”incomprensibile e contraddittoria” motivazione, atteso che alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denuncia bile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su questioni decisive della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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