Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20852 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 02/08/2019), n.20852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11154/2015 R.G. proposto da:

P.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tommasi,

con domicilio eletto in Roma, Via Annia Regilla 137, presso lo

studio dell’avv. Carlo Rosa;

– ricorrente –

contro

Fin. Imm. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Luca Zanasi, con domicilio eletto

in Roma, Largo Leonardo da Vinci n. 5, presso lo studio dell’avv.

Simonetta de Julio;

– controricorrente –

e

Condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 247/2014,

depositata il 7.2.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13.12.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Visonà Stefano, che ha concluso, chiedendo di

dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso;

udito l’avv. Simonetta De Julio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.I. ha proposto ricorso in sette motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 247/2014.

La Fin. IMM s.r.l. ha proposto controricorso, mentre il Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensive.

La ricorrente ha esposto che la Fin. Imm. S.r.l., proprietaria di unità immobiliari facenti parte dello stabile sito in (OMISSIS), aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione di Viareggio, la Delib. 6 giugno 2005 con cui l’assemblea condominiale le aveva addebitato taluni importi aventi titolo nel negozio transattivo del 6.6.2005, con cui erano stati definiti i rapporti tra la River Plast s.r.l., impresa esecutrice di lavori all’edificio comune, e il Condominio resistente.

Nel giudizio di primo grado aveva svolto intervento la condomina R.G. (deceduta in data (OMISSIS)), dante causa dell’attuale ricorrente.

Il Tribunale aveva definito il giudizio con sentenza n. 281/2007 e, in pendenza del processo di secondo grado, proposto dalla Fin. Imm. s.r.l., quest’ultima ed il Condominio avevano transatto la lite, con rinuncia agli atti del giudizio.

La P. aveva – tuttavia – svolto intervento all’udienza del 6.5.2010.

La Corte d’appello di Firenze, preso atto della rinuncia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente ai rapporti tra il condominio e la società appellante ed ha giudicato inammissibile l’intervento spiegato dalla P., condannandola al pagamento delle spese processuali, rilevando che la ricorrente aveva ricevuto la sola notifica della sentenza di primo grado in data 4.2.2008 e sostenendo che, non essendo la P. parte necessaria del giudizio di secondo grado, non le doveva essere notificata l’impugnazione principale.

Ha giudicato tardivo l’intervento svolto da quest’ultima all’udienza del 6.5.2010, poichè, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, la P. non aveva impugnato la pronuncia di primo grado nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., evidenziando, infine, che detto intervento era stato svolto allorquando il processo si era già estinto per effetto della rinuncia agli atti compiuta dalle altre parti processuali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 101,102,170,325 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso la P., quale erede della R., vertendosi in un’ipotesi di cause inscindibili, poichè allorquando la decisione viene resa nei confronti di più condomini che siano stati parte del giudizio di primo grado, essi devono partecipare anche al giudizio di appello allo scopo di evitare un contrasto di giudicati.

Il secondo motivo censura l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il giudice di merito non abbia considerato che la notifica della sentenza di primo grado, nei confronti della ricorrente, non era stata eseguita contestualmente alla notificazione dell’appello, nè era stata disposta su ordine del giudice ai sensi dell’art. 331 e 332 c.p.c..

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la citazione in appello mancava dell’indicazione di tutte le parti processuali e che la relativa nullità era sanabile solo ex tunc.

Il quarto motivo denuncia l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza erroneamente dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla ricorrente, omettendo di rilevare la nullità dell’atto d’appello per vizi della vocatio in ius e la successiva sanatoria con effetti ex tunc.

Il quinto motivo denuncia – letteralmente – la violazione degli artt. 1136,1137 e 2909 c.c., art. 63 disp. att. c.c., artt. 324 e 647 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., in relazione al provvedimento monitorio n. 703/2005, non opposto, assumendo che, con riferimento ai diritti etero-determinati, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall’attore, sicchè è preclusa la possibilità di far valere il giudicato in un diverso giudizio.

Il sesto motivo denuncia – letteralmente – la violazione degli artt. 1136,1137 e 2909 c.c., art. 63 disp. att. c.c., artt. 324 e 647 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., in relazione al provvedimento monitorio n. 705/2005, per aver la sentenza trascurato che il giudicato sui diritti di credito si forma solo sui fatti identificativi della causa petendi, sicchè non è consentito farlo valere nuovamente in altro giudizio.

Il settimo motivo denuncia letteralmente la violazione degli artt. 1136,1137 e 2909 c.c., art. 63 disp. att. c.c., artt. 324 e 647 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., in relazione ai giudicati di cui alle sentenze nn. 270/2007 e 53/2008 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, invocando il principio secondo cui il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità si sia formato il giudicato, anche implicito.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Dopo una sintetica premessa sull’oggetto dell’impugnazione proposta dalla Fin Imm. s.r.l. avverso la delibera condominiale 6 giugno 2005, relativa al riparto delle somme risultanti dalla transazione intercorsa tra il Condominio e l’impresa esecutrice dei lavori allo stabile condominiale (ricorso pag. 2), la ricorrente, nell’esporre lo svolgimento del giudizio di primo grado, si è soffermata esclusivamente:

a) sulle vicende conseguenti alla notifica del precetto intimato alla R. dalla River Plast s.r.l. sulla base del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 239/2001, ottenuto dall’appaltatrice nei confronti del Condominio resistente per il pagamento dei corrispettivi dell’appalto (ricorso pagg. 3 e 4);

b) sullo sviluppo del contenzioso originato dal ricorso monitorio proposto dal Condominio nei confronti della Fin. Imm. S.r.l. ed esitato nel D.I. n. 703 del 2005, nonchè sull’opposizione all’esecuzione proposta dalla R., successivamente definita con il giudicato n. 270/2007 (cfr. ricorso pag. 5 e 6);

c) sulla valenza dei giudicati nn. 53/2008, 703/2005 e 705/2005 del Tribunale di Lucca, sezione di Viareggio;

d) sull’espropriazione mobiliare presso terzi intrapresa dalla ricorrente in forze del giudicato n. 270/2007 e 53/2008 (cfr. ricorso, pag. 8);

e) sull’effetto di detti giudicati sul decreto ingiuntivo n. 239/2001 e sulla delibera condominiale impugnata dalla Fin. Imm. S.r.l. (cfr. ricorso pag. 7, 10 e 11).

Riguardo allo svolgimento del giudizio di appello, la ricorrente ha riportato esclusivamente le vicende relative alla notifica della sentenza di primo grado, a quella della successiva impugnazione proposta dalla società resistente e alle modalità dell’intervento svolto dalla P. in appello (cfr. ricorso, pagg. 12 e 13).

Nessuna ulteriore illustrazione delle vicende processuali e della posizione processuale assunta dalla ricorrente è ricavabile dell’esame del successivo sviluppo argomentativo del ricorso.

In definitiva, pur deducendo di esser litisconsorte necessaria del giudizio e pur sostenendo che le dovesse esser obbligatoriamente notificata l’impugnazione (su iniziativa dell’appellante o su ordine del giudice ex art. 331 c.p.c.), la ricorrente ha omesso di fornire, sia pure in forma sintetica, le indicazioni indispensabili per consentire a questa Corte di valutare il merito delle questioni sollevate in sede di legittimità.

Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è prescritto a pena inammissibilità, poichè l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

L’indicazione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

Mancando in ricorso le indicazioni necessarie per qualificare la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado da R.G. e, successivamente, dall’attuale ricorrente nel giudizio di appello, nonchè per vagliare la correttezza della pronuncia con cui il giudice di appello ha ritenuto ormai precluso l’intervento svolto dalla ricorrente all’udienza del 6.5.2010, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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